Sentenza 26 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Anno 2025https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2025 Le Sezioni Unite della Cassazione penale si pronunciano sulle conseguenze dell'omessa traduzione della sentenza di condanna di primo grado e del decreto di citazione in appello per imputato alloglotta (Cassazione Penale, Sez. U., 26 novembre 2025 (ud. 29 maggio 2025), n. 38306) In tema di imputato alloglotta, la sentenza di condanna di primo grado rientra tra gli atti “fondamentali” di cui all'art. 143, comma 2, c.p.p. e deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall'imputato. L'omessa traduzione determina una nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento”, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, […] La sesta Sezione della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38403 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da LE AP AN NZ SE AN SA IL
IN AT OL Di NI LI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38403/2025 Roma, li, 26/11/2025
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 1044/2025 UP 24/09/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G.N. 17089/2025
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Ancona, avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d'appello di Ancona emessa nei confronti di SP ES, nata a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN NZ;
udito il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avvocato Monica Bisio, difensore delle parti civili, che, quale sostituto processuale dell'Avvocato Gianluca Conti chiede l'accoglimento del ricorso udito l'Avvocato Monica Clementi, sostituto processuale dell'Avvocato Marina Magistrelli, per l'imputata, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza la Corte di appello di Ancona, riformando la decisione del Tribunale di Ancona, ha assolto ES SP dal reato ex art. 572 cod. pen. contestatole come commesso, quale insegnante nei confronti dei suoi alunni nella scuola materna, come descritto nella imputazione.
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
2. Nel ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla esclusione dell'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti, perché, pur ritenendo provate le condotte materiali attribuite all'imputata, ha ritenuto che la maestra non sia stata mossa dal volontà di vessare i bambini e di sottoporli a punizioni particolari ma soltanto abbia attuato metodi discutibili ma penalmente irrilevanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272430). Non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, [...]), sulla base di una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, [...], Rv. 287634).
2. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto non raggiunta la prova *oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputata, sebbene solita utilizzare metodi discutibili (che tuttavia non diedero origine a iniziative disciplinari) abbia agito con la cosciente volontà di sottoporre i piccoli ad un trattamento oggettivamente vessatorio», o di sottoporli a punizioni particolari «se non quella di andar all'angolo per calmarsi». Nella sentenza impugnata sono analiticamente sebbene con una analisi meno estesa rispetto a quella sviluppata nella sentenza di primo grado - vagliate le varie condotte addebitate all'imputata. Manca, tuttavia, un adeguato confronto con le ragioni addotte a sostegno della decisione del Tribunale con riferimento alla rilevanza di tali condotte sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, la Corte di appello non ha messo in discussione la realizzazione delle condotte materiali accertate nella sentenza di primo grado sulla base delle
-
2
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
videoriprese e delle dichiarazioni dei genitori dei bambini e consistite in spintonamenti, piccole percosse, punizioni e ripetute urla nei confronti dei minori (di età, dai tre ai cinque anni) ma le ha ritenute non penalmente rilevanti, trascurando di valutare alcuni loro effetti descritti da varie risultanze probatorie come cause di indici di sofferenza in capo ai minorenni: rifiuti di andare all'asilo, attacchi di pianto, disturbi del sonno e di altro genere. Vale ribadire che affinché sussista l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen. non è necessario che l'agente abbia agito per infliggere sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, ma basta il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e con un dolo unitario, seppure con interruzioni e modalità non programmatiche (Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, [...]; Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, [...]), bastando la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, [...]).
risulta
Su questa base, la motivazione della sentenza impugnata manifestamente illogica, perché, mentre ritiene dimostrata la realizzazione, con frequenza e abitualità, di condotte di sopraffazione e prevaricatorie da parte della imputata ai danni dei minorenni, per altro verso esclude che, nonostante la reiterazione di condotte obiettivamente affliggenti per i bambini, la maestra fosse consapevole del suo persistere in una attività lesiva della loro integrità fisica e psicologica. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio da effettuare mediante un puntuale confronto con le argomentazioni sviluppate dalla sentenza di primo grado da svolgere adottando come criterio il principio normativo prima richiamato.
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661- Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Perugia. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore AN NZ
Il Presidente
LE AP
Dispone ex art. 52 d.lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere,
3
delle generalità e degli altri dati indicativi degli interessati riportati nella sentenza. nel caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma l'identificazione
Il Presidente
+4
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386