Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3752
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Sentenza 15 aprile 1999

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Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado, come risulta dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp.att. cod.proc.civ., il giudice d'appello che non può dichiarare l'improcedibilità del gravame, a norma dell'art. 348, ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3752
    Data del deposito : 15 aprile 1999

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