Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado, come risulta dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp.att. cod.proc.civ., il giudice d'appello che non può dichiarare l'improcedibilità del gravame, a norma dell'art. 348, ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EUROGRIS S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico dott. Giovanni Grobner, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SALVUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FRIGO ITALIA S.n.c., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, che la difende unitamente all'avvocato WALTER FARRUGGIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1840/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Franco SALVUCCI, difensore del ricorrente, che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 febbraio 1993 il Tribunale di Milano condannò la società convenuta Urogris a pagare alla società RI LI la somma di diciotto milioni 924.682 lire (con interessi e rivalutazione) per la fornitura di un impianto di raffreddamento. Con sentenza del 21 luglio 1996 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato improcedibile l'impugnazione principale della convenuta e respinto il gravame incidentale della controparte. Ha ritenuto la Corte che l'appello principale era improcedibile ai sensi dell'art. 348 del codice di procedura civile, perché la convenuta non aveva restituito il proprio fascicolo, agli atti mancava copia della sentenza inpugnata e nei fascicoli di ufficio di primo grado e della società RI LI non erano contenuti gli elementi necessari per la decisione.
La società GR ricorre per cassazione con un motivo. Resiste con controricorso la società RI LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione dell'art. 348 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 4 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere Corte d'appello dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione principale per il mancato rinvenimento del fascicolo della società appellante (nel quale era inserita copia autentica della pronuncia di primo grado) in base al rilievo che non era stato restituito, mentre avrebbe dovuto rinviare la causa ad altra udienza per l'espletamento delle ricerche, non essendo risultato il suo anteriore ritiro ("non esisteva l'istanza della appellante ne' l'autorizzazione del Consigliere Istruttore al suo ritiro, ne' la apposizione a margine del verbale dell'annotazione ritirato fascicolo"). Il motivo è fondato.
Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione qualora il deposito del fascicolo (contenente la sentenza di primo grado) dell'appellante risulti dall'elenco degli atti sottoscritto dal Cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., ovvero da altri elementi idonei a fornire un grado di eguale certezza, il giudice d'appello che non rinvenga tale fascicolo, non può, in mancanza della prova del suo successivo ritiro, dichiarare l'improcedibilità del gravame, ma deve disporre le opportune ricerche da parte del Cancelliere, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del fascicolo non potendo far gravare sul medesimo le conseguenze del mancato reperimento (sent. nn. 619 del 1998 e 11440 del 1993). Nella specie, mentre vi è "la prova dell'avvenuto deposito del fascicolo perché nella sentenza impugnata si afferma che la appellante non lo aveva restituito, non risulta, invece, che questo fosse stato in precedenza ritirato e, pertanto, la Corte d'appello, in base ai principi enunciati dalla menzionata giurisprudenza, avrebbe dovuto astenersi dal dichiarare l'improcedibilità del gravame, ordinare al Cancelliere di eseguire le ricerche del fascicolo e, in caso di insuccesso di esse, concedere all'appellante un termine per la sua ricostruzione.
Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello la quale, nel decidere, si adeguerà ai principi suesposti e provvederà sulle spese di questo giudizio.
P. T. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999