Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6302 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 06 3 02 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto SEZION Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 15163/99 n. 18 191 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Cro Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 24/01/02 ConsigliereDott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO ON ON SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio in ROMA dell'avvocato GUIDO POMARICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIO SANGREGORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INVERNIZZI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato 2002 FRANCESCO MANCUSO, che lo rappresenta e difende, 354 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1250/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/05/99 R.G.N. 2367/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato POMARICI;
udito l'Avvocato MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del secondo motivo ed assorbiti il primo e terzo motivo del ricorso. -2- 15163/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Lecco l'attuale intimato proponeva opposizione а norma dell'art. 98 legge Fall. allo stato passivo del fallimento della NT BA s.p.a. e chiedeva, tra l'altro, che venisse ammesso al passivo il credito vantato а titolo di indennità supplementare per il licenziamento intimatogli con lettera dell'11.12.1992. Al riguardo osservava che alla BA s.p.a. era stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 675 del 1977 per il periodo 13 gennaio 1992/11 luglio 1992, sicchè, in virtù dell'accordo 3 ottobre 1989 intercorso tra la Confindustria e la Federazione Nazionale Dirigenti, doveva essergli riconosciuto il diritto ad una indennità supplementare pari a dodici mensilità, oltre a du.e Dhon altre mensilità in relazione all'anzianità. Il curatore del fallimento si costituiva e si opponeva alla domanda assumendo che nella specie il predetto accordo non era applicabile poiché la cessazione del rapporto di lavoro era stata motivata con la cessazione dell'attività e quindi per una ragione diversa da quelle (ristrutturazione, riconversione crisi dell'azienda) specificamente considerate dall'accordo. Il Tribunale, con sentenza depositata il 31 maggio 1997, dichiarava l'opposizione inammissibile, nella impossibilità di perché :1 verificare la tempestività dell'impugnazione, creditore non aveva prodotto la raccomandata del curatore contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo. Il soccombente proponeva appello e produceva in giudizio la raccomandata in questione. La Corte di Appello di Milano, con 2 sentenza depositata il 14 maggio 1999, riteneva tempestiva l'opposizione ed accoglieva la domanda del creditore. La Corte supplementare spettava al dirigenteosservava che l'indennità anche nel caso in cui il datore di lavoro aveva motivato il proprio recesso con la soppressione dell'unità produttiva alla quale questi era addetto, quando comunque risultasse che il licenziamento era stato in effetti determinato dalla obbiettiva situazione di crisi dell'azienda. Avverso questa sentenza il Fallimento della società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. illustrato daL'intimato ha resistito con controricorso memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la società denuncia violazione degli Oljesí artt. 2697 e 1372 cod. civ., dell'art. 39 Cost. della legge 14.7.1959 n. 741 e della legge 1.10.1960 n. 1027 e deduce che l'accordo interconfederale 3.10.1989, non avendo efficacia erga omnes, si applica solo agli aderenti alle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, mentre il dirigente non aveva né allegato né tantomeno provato l'appartenenza delle parti in giudizio alle associazioni stipulanti, di cui peraltro non era neppure possibile l'identificazione, stante la mancata produzione agli atti del contratto. Osserva che l'accordo in questione non può essere applicato neppure per relationem poiché il dirigente non ha né dedotto né provato quali siano i comportamenti concludenti della società implicanti accettazione dell'accordo citato. Lamenta, altresì, che la Corte ha acco_to la domanda di indennità supplementare nonostante il dirigente avesse prodotto le buste paga mensile о altro documento non utile ai fini dell'accertamento del quantum. 3 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 325 c.p.c., dell'art. 99 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e della legge n. 742 del 1969 e sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la inammissibilità dell'appello, perché notificato oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 99 legge Fall.; infatti, non applicandosi la sospensione dei termini feriali prevista dalla legge n. 742 del 1969 in considerazione della natura della causa, poiché la sentenza era stata notificata il 30.7.1997, l'appello doveva essere proposto entro il 14.8.1997, mentre era stato notificato solo in data 25.9.1997. Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia preso in considerazione le eccezioni sollevate dalla Dhoni società sia in ordine alla mancata allegazione e deduzione da parte del dirigente delle condizioni di applicabilità dell'accordo interconfederale 3.10.1989 che alla mancata produzione delle buste paga o di altri documenti utili ai fini della determinazione del quantum. Nell'ordine logico delle questioni, deve esaminarsi per primo il secondo motivo, visto il carattere pregiudiziale della censura. Il motivo è fondato. In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, questa Corte ha ripetutamente affermato che la regola della sospensione dei termini nel suddetto periodo, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica, per il disposto del successivo art. 3, alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza, a nulla rilevando che la pretesa del lavoratore sia stata dedotta 4 mediante opposizione allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro, dal momento che le deroghe al principio della sospensione dei termini sono correlate non già alla peculiarità del rito, ma alla materia ed alla urgenza della controversia (Cass. n. 10525 del 2001, Cass. n. 15355 del 2000, Cass. Il. 1091 del 2000, Cass. n. 10654 del 1997, Cass. n. 9545 del 1993). è laInfatti, ha rilevato la Corte, poiché ciò che rileva natura della causa, ne consegue che, qualora si controverta su una delle materie disciplinate dagli articoli 409 e 442 c.p.c., la regola dell'esclusione dalla sospensione dei termini opera anche nel caso in cui non venga utilizzato il rito speciale del puz se lavoro;
pertanto, love la causa debba essere trattata con un rito che è speciale riguardo non solo a quello ordinario, ma anche a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, come avviene quando il creditore faccia valere una pretesa basata su un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un soggetto sottoposto ad una procedura concorsuale e quindi nelle forme previste dalla legge fallimentare, non può trovare applicazione la disciplina della sospensione dei termini (cfr. in particolare Cass. n. 10525 del 2001 e Cass. n. 15355 del 2000, pronunciate entrambe con riferimento a fattispecie di opposizione allo stato passivo del fallimento per l'inserimento nel passivo di crediti di lavoro). dallaA questi risultati interpretativi raggiunti giurisprudenza di legittimità deve essere data piena adesione, ove si consideri, per un verso, che in virtù del doppio rinvio fatto dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e agli artt. 409 e 442 c.p.c., ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale le 5 controversie contemplate nei suddetti artt, 409 e 442 si contraddistinguono non già per il rito particolare, bensì per la materia, che è quella del lavoro ○ della previdenza e assistenza obbligatoria;
e che, per altro verso, l'interpretazione data da questa Corte all'art. 3 della legge n. 742 del 1969 corrisponde al suo tenore letterale ed alla sua ratio, attesa l'esigenza di celerità che caratterizza _e controversie ivi contemplate. Nella specie risulta dalla sentenza impugnata che il dirigente ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco, che aveva pronunciato sulla opposizione allo stato Одат passivo del fallimento della SOC. NT BA, dopo la scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 99 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (sentenza notificata il 30 luglio 1997, appello proposto con atto notificato il 25 settembre 1997). L'appello, pertanto, era tardivo e la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio ladi Milano ne inammissibilità. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la senter.za impugnata, dunque, deve essere cassata. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso. La Corte, di conseguenza, deve dichiarare inammissibile avverso la sentenzal'appello proposto dall'attuale intimato del Tribunale di Lecco. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
6 La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto da. RN ZI No avverso la sentenza del Tribunale di Lecco. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Ca leyh i Ружев О вропіна Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria * MAG 2002 3 3 IL CANCELLIERECANICE 5 0 . 1 . N T A S R 3 S A 7 I ' A - D L T 8 L , - . 1 E O A 1 D S L E L I P S O E S B N G I I E N G S D G E I L O A A T A S A O D O T L P E T L I , E M R O I I D R D A T S D I O G E T E R N E S E