Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2025, proposto da
KA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, DE Rosa, Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio DE Rosa in Mestre, via Torre Belfredo, n. 13/4;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 35/2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.01.2023, e notificata in forma esecutiva il 21.04.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa Ida RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14/07/2025 e depositato in pari data, la ricorrente deduceva:
-che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza del giorno 26/01/2023 n.3, aveva accolto il ricorso proposto da essa ricorrente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e aveva così statuito: “Condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente
MA KATIA, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta
Carta della somma pari a complessivi € 3.500,00 da spendersi non oltre il 24°
mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte
ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 600,00, oltre ad €
0,00 per spese, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e
cpa) con distrazione della somma in favore dei difensori”;
-che l’anzidetta sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato;
-che la stessa era stata notificata in data 21/04/2023 in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
-che era decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30:
-che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva ottemperato a quanto statuito nella sentenza in parola.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
All’esito dell’udienza camerale del 29 gennaio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio in data 16/05/2025 (v. allegato n. 3 al ricorso);
-all’avvenuta notifica, in data 21/04/2023 al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 (v. allegati n.4 e ss. al ricorso).
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata, che non ha provveduto a costituirsi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa KA AR della somma di euro 3.500,00# (duemila/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, , così provvede:
a)accoglie il ricorso, e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa KA AR della somma di euro 3.500,00# (tremilacinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
b)nomina quale Commissario ad acta, ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega per l’espletamento della funzione di cui in motivazione;
c)condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida RA |
IL SEGRETARIO