Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui essi si trova (art. 12, comma quinto D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), può costituire finalità di ingiusto profitto anche quella che si realizza con la cessione ad uso abitativo di locali mediante stipulazione non di normali e regolari contratti di locazione, ma di contratti di comodato senza termine di durata, nulla rilevando in contrario la misura asseritamente equa del compenso pattuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 117
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 037445/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IF GI N. IL 02/06/1946;
avverso SENTENZA del 17/03/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Bonanni Bruno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 17 marzo 2005, la corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il 7 febbraio 2003 il tribunale monocratico della stessa città aveva inflitto a IF GI la pena di mesi due di reclusione ed Euro 140,00 di multa (poi sostituita con la pena di Euro 2.280,00 di multa ai sensi della L. n 689 del 1981, art. 53) per aver violato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 facendosi rilasciare da numerosi cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, somme di denaro a fronte della locazione di appartamenti di sua proprietà. Secondo la corte territoriale, del tutto inconferente doveva considerarsi il richiamo difensivo al concetto di favoreggiamento personale, posto che la norma incriminatrice del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 intende reprimere espressamente il comportamento di chi, come l'imputato, agevoli la permanenza nel territorio dello Stato di stranieri privi di permesso di soggiorno, e quindi in condizioni di illegalità, senza tipizzare la condotta vietata come fa l'art. 378 c.p. che punisce il delitto di favoreggiamento personale. Sempre secondo la corte territoriale, doveva ritenersi pacifica l'accertata consapevolezza della situazione di illegalità degli stranieri comodatari che erano privi del permesso di soggiorno, non potendo escluderla l'esibizione dei rispettivi passaporti, di per sè idonei soltanto a documentare la loro nazionalità e provenienza. Della loro condizione di irregolari l'imputato si era approfittato facendo loro stipulare, anziché contratti di locazione, dei contratti di comodato a titolo oneroso senza termini di durata, eludendo in questo modo sia l'obbligo di registrazione dei contratti e di versamento della relativa imposta sul reddito ricavato, sia la possibilità di usufruire degli effetti tipici della locazione che avrebbe loro evitato di esporsi al rischio di dover restituire l'immobile immediatamente, a richiesta del comodante.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Bonifazi a mezzo del suo difensore, il quale lamenta, sotto il profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, che la corte territoriale aveva omesso di operare qualsiasi raccordo con l'elemento soggettivo rappresentato dalla finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di clandestinità degli stranieri, essendosi limitata a ravvisarlo nella stipula di contratti di comodato a titolo oneroso piuttosto che di contratti di locazione, senza verificare se essi si trovassero effettivamente nella posizione di contraenti deboli cui erano state imposte condizioni contrattuali esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico. Il difensore precisava che il canone richiesto dal ricorrente ai suoi inquilini era perfettamente compatibile con i prezzi di mercato degli immobili siti nella stessa zona. Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa l'elusione dell'obbligo della registrazione e del versamento dell'imposta sul reddito apparivano prive di pregio, considerando che l'inosservanza di tali disposizioni rilevava esclusivamente sotto il profilo fiscale. Parimenti inconferente doveva ritenersi il rilievo attinente all'obbligo di restituzione immediata dell'immobile, non potendo confondersi la possibilità di regolare un rapporto di comodato senza la prefissione di un termine (stipularle anche con un soggetto "regolare") con il conseguimento di un ingiusto profitto. Da ultimo, la difesa del ricorrente evidenziava un difetto di motivazione della sentenza, laddove aveva mostrato di trascurare che, decidendo di dare in comodato degli appartamenti di sua proprietà a degli stranieri, il titolare aveva provveduto a comunicare alla pubblica autorità locale la loro presenza fornendo gli estremi dei loro passaporti, in ottemperanza all'obbligo impostogli dalla L. 15 maggio 1978, n. 191, art. 12.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
È appena il caso di osservare che la difesa del ricorrente ha incentrato le sue censure di legittimità sulla ricorrenza nella vicenda de qua dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto contestato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5:
elementi che ritiene insussistenti, essendo mancata da parte della corte di merito una disamina attenta sia del dolo specifico richiesto dalla norma indicata, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino, sia della condotta tipica del reato.
Contrariamente all'assunto della difesa, i giudici romani hanno dato ampia e motivata ragione della sussistenza del reato contestato al Bonifazi, ritenendolo correttamente integrato in entrambi i suoi elementi essenziali.
Questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass., Sez. 1^, 16 ottobre 2003, n. 46066, in Cass. pen. mass. ann., 2004, n. 1029, p 2983; Id., Sez. 1^, 23 ottobre 2003, Scarselli, in CED Cass., n 226477) che, ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nell'ipotesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, insomma, la concessione a un immigrato clandestino di locali ad uso abitazione, se dal punto di vista obiettivo è idonea ad integrare la condotta tipica del reato (facendo quindi apparire del tutto irrilevante la circostanza evidenziata dalla difesa dell'ottemperanza da parte del ricorrente all'obbligo impostogli, come proprietario di un appartamento, dalla L. 15 maggio 1978, n. 191, art. 12 che mira a soddisfare una diversa esigenza di tutela), non lo è necessariamente dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se il proprietario dell'alloggio abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico.
Orbene di questo orientamento, che la difesa del ricorrente ha mostrato di ben conoscere anche se non ha saputo trame le debite conseguenze sul piano fattuale, la corte di merito ha fatto corretta e puntuale applicazione nel caso in esame, evidenziando come sia la forma contrattuale prescelta (la stipula di un contratto di comodato a titolo oneroso senza termini di durata, in luogo di un più idoneo contratto di locazione) sia l'accertata consapevolezza della condizione di illegalità degli stranieri comodataci (muniti di passaporti, ma privi di permesso di soggiorno, che è il solo documento in grado di comprovare la regolarità della loro permanenza nel territorio dello Stato) fossero in grado di integrare gli estremi dell'elemento soggettivo del reato contestato, a nulla rilevando la misura asseritamente equa del canone imposto. La finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolare permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato e, quindi, lo sfruttamento di tale condizione per imporre ad essi condizioni onerose e comunque esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico inserito nella concessione di locali ad uso abitativo si ricava proprio dall'averli indotti a stipulare un tipo di contratto che consente al proprietario di eludere alcuni effetti per lui svantaggiosi e propri del diverso contratto di locazione, essendo evidente che le sanzioni non penali previste per l'inottemperanza degli obblighi di registrazione e di versamento della relativa imposta sul reddito sono destinate ad aggiungersi e non a sostituire quelle penali, direttamente connesse all'inosservanza del divieto posto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5. Allo stesso modo appare del tutto inconferente il rilievo che contratti di comodato senza prefissione di termini di durata siano stipulagli anche con soggetti "regolari", profondamente diversi essendo i presupposti e le condizioni alla base della stipula di contratti di questo tipo.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006.