Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Non è abnorme, e pertanto non può essere oggetto di ricorso immediato per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare - ritenendo, quand'anche erroneamente, la necessità che l'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. contenga le indicazioni previste dall'art. 369 bis comma secondo lett. a) cod. proc. pen. - dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che l'atto è adottato comunque in forza di un potere di cui l'organo decidente è legittimamente dotato e che la decisione non si pone per la sua anomalia o singolarità al di fuori del sistema processuale.
Commentario • 1
- 1. Atti di indagine non inseriti nel fascicolo, quale nullità? (Cass. 10640/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2008, n. 45383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45383 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/11/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1501
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 042255/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) LEPRI NADIA, N. IL 08/04/1979;
avverso ORDINANZA del 22/01/2007 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 21.1.2007 il Tribunale di Napoli, rilevato che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di chiusura delle indagini notificato a Lepri Nadia, persona sottoposta alle indagini, non conteneva le indicazioni contemplate nell'art. 369 bis c.p.p., comma 2, lett. a) e d), dichiarava la nullità dell'avviso predetto e del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rilevando la abnormità del provvedimento atteso che l'art. 369 bis c.p.p. riconduce l'obbligo della comunicazione all'indagato delle indicazioni suddette al momento del compimento del primo atto di indagine a cui il difensore ha diritto di assistere, di talché siffatta comunicazione non è imposta laddove non è necessario compiere alcun atto di indagine tale da richiedere l'assistenza del difensore. E pertanto, posto che le caratteristiche tipiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari appaiono tali da escludere che l'atto predetto possa ricondursi al novero degli atti "assistiti", deve escludersi che l'informazione di garanzia sia atto necessariamente accessorio del medesimo. Chiede quindi, in considerazione dell'abnormità dell'atto, che venga dichiarata la nullità dell'impugnata ordinanza.
Con nota in data 6.2.2008 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto che venisse disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che devono considerarsi abnormi i provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali tali che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale. E pertanto una pronuncia giurisdizionale può considerarsi abnorme quando sia del tutto anomala, sostanziandosi in una decisione che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sia al di fuori non solo delle singole norme ma anche dell'intero sistema organico della legge processuale ponendosi detta pronuncia al di fuori dei poteri degli organi decidenti, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste;
in siffatte ipotesi, non essendo prevista contro di essa un espresso rimedio, il ricorso per cassazione ha lo scopo di consentire la rimozione di una situazione altrimenti insanabile. Alla stregua di quanto sopra non è abnorme e non può essere pertanto oggetto di ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, ritenendo - quand'anche erroneamente - la necessità, nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di chiusura delle indagini, delle indicazioni contemplate nell'art. 369 bis c.p.p., comma 2, lett. a), dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio;
ed invero il provvedimento del decidente non presenta i caratteri dell'abnormità atteso che trattasi di atto adottato in forza di un potere di cui è investito l'organo decidente, e che non si discosta dagli schemi procedimentali prescritti dal legislatore (Cass. sez. 1, 11.3.2004 n. 28585; Cass. sez. 2, 2.10.2001 n. 40093). In tal caso il provvedimento adottato dal giudice non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale penale ne' risulta posto in essere fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite, essendo stato in realtà adottato in considerazione di un vizio - anche se in ipotesi erroneamente rilevato - che importa, ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 2, la nullità del decreto di citazione e, in conformità al disposto dell'art. 185 c.p.p., comma 3, la regressione del procedimento allo stato in cui fu compiuto l'atto dichiarato nullo. Ed invero in fattispecie analoga questa Corte ha evidenziato che "indipendentemente dalla giuridica correttezza di tale deliberazione, sotto il profilo, in particolare, dell'effettiva obbligatorietà dell'adempimento in questione,.... non si può parlare, quindi, di provvedimento esulante dal sistema processuale, avendo il giudice, una volta ravvisato il vizio afferente al decreto, adottato le determinazioni ad esso conseguenti secondo l'ordinamento processuale" (Cass. sez. 2, 11.11.1999 n. 5421). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008