Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 22 1070 LA CORTE SUPREMA DI CA AZIONE Oggetto RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13877/00 - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS 18122/00 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 5115 Dott. Walter CELENTANO Consigliere 645 Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Paolo Ud. 09/10/2002 GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO RICCARDI, PIETRO URSINI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARE PROVINCIA DI ARI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 2002 50, presso l'avvocato CIRO INTINO, rappresentato e 1807 difeso dall'avvocato COSIMO PANNACCIULLI, giusta 1 procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente COMUNE DI ARI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 18122/00 proposto da: COMUNE DI ARI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso 1'Avvocato BENEDETTO GIUSEPPE rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCALAURA CAPRUZZI, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
->controricorrente e ricorrente incidentale - TT VI, ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ARI;
intimati avverso la sentenza n. 497/99 della Corte d'Appello di AR , depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente l'Avvocato Benedetto con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo Con sentenza del 13 dicembre 1996,il Tribunale di Bari respingeva la domanda di risarcimento del danno formulata da EN NI, proprietario di un appezza- mento di terreno di mq.1.500, incluso nel piano di zona Bari Carbonara C/2, sul presupposto che l'immobile, di e dal occupato dall'I.A.C.P. per la provincia di Bari comune di Bari, era stato irreversibilmente trasformato nell'opera pubblica progettata da detti enti pubblici;
i quali, malgrado la scadenza del decreto autorizzativo, non 10 avevano restituito acquisendone la proprietà a titolo originario. L'impugnazione del NI è stata rigettata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 maggio 1999, in quanto l'occupazione d'urgenza disposta per la durata di 5 anni con decreto sindacale del 21 febbraio 1985 non era affatto scaduta,ma prorogata di ulteriori due anni dalla legge 47 del 1988; con la conseguenza che il comune aveva ritualmente acquisito la proprietà de l'immobile in forza del decreto di esproprio adotta- to il 16 ottobre 1990, e non per effetto dell' occupa- zione espropriativa lamentata dal proprietario. L 3 Per la cassazione della sentenza EN NI ha proposto ricorso per 3 motivi;
cui resistono con
contro
- ricorso sia l'IACP, che il comune di Bari, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale condizionato per un motivo. Il NI ha depositato memoria. Motivi della decisione I ricorsi vanno, anzitutto, riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo di quello principale,il Nit- ti, denunciando violazione dell'art.14 della legge 47 del 1988, si duole che la Corte di appello abbia rite- nuto l'occupazione temporanea e d'urgenza del proprio terreno automaticamente prorogata di un biennio da tale norma che invece si riferisce esclusivamente alle occu- pazioni ancora in corso per effetto della precedente proroga concessa dalla legge 42 del 1985, come dimo- strano: a) il tenore letterale dell'art. 14 che si rife- risce alle precedenti proroghe;
b) l'avverbio "ulteriormente" utilizzato per ribadire che oggetto del provvedimento, così come di quello successivo di cui al- la legge 158 del 1991, sono soltanto le occupazioni già pro:ogate; c)la "ratio" della disposizione legislativa,di rimediare all'inerzia delle amministrazioni esproprian- ti in seguito alle note sentenze 5/1980 e 223/1983 del- la Corte Costituzionale, non più configurabile successivamenteall'epoca delle occupazioni disposte alla legge 42/1985. Il motivo è infondato. Questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che con i provvedimenti legislativi di cui al d.l. 901 del 1984, conv. nella legge 47 del 1985 e con quelli successivi, significativamente inseriti nel qua- dro di una normativa concernente la proroga di termini previsti da disposizioni di vario genere, a differenza di quanto è dato dedurre con riguardo alla più volte menzionata proroga di cui alla legge n. 385 del 1980, non è stato elevato in via astratta e generale il ter- mine massimo quinquennale di durata delle occupazioni di urgenza, con l'attribuzione alla pubblica ammini- strazione del potere di prorogare il termine delle con- crete occupazioni entro i nuovi limiti temporali, ma si è inciso in maniera diretta ed immediata sulla scadenza dei periodi di occupazione temporanea come già concre- tamente determinati dall'autorità amministrativa, at- tuandone il prolungamento;
ed tal fine si è fatto rife- rimento al tenore letterale delle espressioni usate dal legislatore, posto che sia l'art.
5-bis della legge n. 42 del 1985, che l'art. 14 della legge n. 47 del 1988 espressamente fanno riferimento "alle occupazioni in 5 corso" e dispongono entrambi (diversamente dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971), che il termine "ė" (non già "può essere) prorogato. altresì, che con tale espressioneHa rilevato, in corso"), poi nuovamente("occupazioni riprodotta nell'art. 2 della legge 158 del 1991, il legislatore, in occasione di ciascun provvedimento di proroga, ha in- teso fare riferimento a tutte indistintamente le occu- pazioni temporanee non ancora scadute vuoi per la pen- denza del termine originario indicato nel decreto dall autorità amministrativa, vuoi perché già prorogato da quest'ultima, ovvero da una precedente proroga legi- slativa;
e perciò escludere soltanto le occupazioni già divenute illegittime per la scadenza di uno dei menzio- nati termini: senza con ciò precludere (o rinviare) la tutela del proprietario destinatario dell'occupazione, cui dopo la sentenza 470 del 1990 del- la Corte Costituzionale è comunque consentito agire contro l'amministrazione espropriante per ottenere il pagamento dell'indennizzo dovutogli (anche) per il pro- trarsi dell'occupazione temporanea in conseguenza della proroga introdotta direttamente dalle menzionate leggi. L'interpretazione logica e teleologica, in con- siderazione anche della occasio legis, conforta poi ul- teriormente questa conclusione. 6 La sequenza delle proroghe esaminate si rese in- fatti necessaria a causa della situazione di grave incertezza e di vuoto normativo determinatisi dopo la dichiarazione di incostituzionalità con sen- tenza 223/1983 (anche) della innanzi esaminata legge 385-1980 e protrattisi per l'ultradecennale latitan- za del legislatore nel dettare una nuova disciplina dell indennizzo espropriativo (nel frattempo ricavata, di quella in via pretoria, dalla giurisprudenza) stessa incertezza, cioè, ed anomalia del quadro legislativo di cui ha poi tenuto conto, ora per al- lora, la Corte Costituzionale, nel giustificare (in ra- gione di essa) la retroattivita' del tardivo inter- vento (conformativo dell'indennizzo ablatorio) di cui all'art. 5 bis della legge 1992, n. 359 (cfr. sentenza 1993 n. 283). Quella situazione richiedeva appunto in relazione ai singoli decreti di occupazione urgenti inter- non certo conseguibili con il venti correttivi semplice ampliamento dello strumento astratto di cui all'art. 20 della legge 865-71, che furono, dunque at- tuati mediante apposito apparato normativo rivolto al fine di protrarre automaticamente la validita' delle occupazioni dei suoli connesse ai procedimenti espropriativi in attesa che il Parlamento procedesse V 7 all'approvazione della nuova disciplina delle inden- nità di esproprio;
e che, pur portando al risultato complessivo, di una lunga protrazione delle occupazioni legittime, sono stati dichiarati costituzionalmente le- gittimi dalla Corte Costituzionale, proprio perchè de- terminati da riconosciute esigenze obbiettive (sent. 28 aprile 1994 n. 163;19 maggio 1993 n.224). Il conseguimento di detta finalità, non raggiungibi- con l'interpretazione propugnata dal ricorrente che le esporrebbe le amministrazioni espropriante per le occu- pazioni "in corso", ma non provenienti dalla precedente proroga di cui al d.l. 901 del 1984, al pagamento delle indennità di espropriazione proprio in base al criterio generale dell'art.39 della legge 2359 del 1865, voluto evitare dal legislatore, è del resto confermata anche dall'analoga proroga disposta dalla coeva legge 80 del 1984 in relazione alle occupazioni disposte in forza dell'ordinanza del Commissario del governo in data 29 dicembre 1980 per le aree della Campania colpite dagli eventi sismici del novembre dello stesso anno;
la quale ha differito automaticamente fino ad una data ben indi- viduata poi, ripetutamente prolungata da nuovi interven- ti legislativi quelle tuttora in corso all'epoca della sua entrata in vigore proprio per le ragioni avanti in- dicate, comuni alle espropriazioni speciali di cui alla 8 legge 219 del 1981. Ed è ribadita, infine, dall'art.22 della legge 158 del 1991 che è anche l'ultima disposizione di proroga proprio perché con il successivo art.5 bis della legge 359 del 1992, è stato introdotto un criterio di calcolo riduttivo dell'indennità, il quale ha fatto riferimento questa volta alla scadenza del termine delle occupazio- ni "da ultimo prorogata dall'art.14 del d.l. 534 del 1987 a riprova che tale espressione ha carattere mera- mente ricognitivo della categoria delle "occupazioni in corso" nelle quali si devono ritenere comprese anche quelle già prorogate da precedenti provvedimenti legi- slativi. Confermata, dunque, la legittimità del differimento legislativo dei termini e la loro automatica operativi- tà sui provvedimenti concretamente adottati dall'ammi- nistrazione, ne deriva, quanto al caso di specie, che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che per l'effetto della proroga di cui alla legge n. 47 del 1988, l'originario termine quinquennale dell'occupazio- ne del suolo del NI è stato protratto per un bien- nio, con l'ulteriore corollario che la definitiva abla- zicne di cui al decreto di esproprio del 16 ottobre 1990 è intervenuta durante il periodo di occupazione legittima. 9 Con il secondo motivo quest'ultimo, denunciando violazione dell'art.13 della legge 2359 del 1865, censura la sentenza impugnata per non aver rileva- to d ufficio la nullità del procedimento ablativo per 1' omessa fissazione dei termini di inizio e di ultima- zione delle espropriazioni e dei lavori da parte delle ammm:nistrazioni esproprianti;
lamenta altresì il man- cato accoglimento della dedotta invalidità della costi- tuzione del diritto di superficie in favore dell'IACP prima dell'acquisto del fondo da parte del comune. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti mediante una censura del tut- to generica che non contiene neppure l'indicazione del- la fonte genetica della dichiarazione di p.u. asserita- mente priva dei termini di cui al menzionato art.13 (Piano di zona, progetto di cui alla legge 1 del 1978 ° altro provvedimento amministrativo), ha introdotto una questione nuova, non inclusa nei tre motivi di impugna- ziore prospettati con 1' atto di appello (pag.2 della sent ); la quale, modificando la precedente impostazione difensiva, pone a fondamento delle domande un titolo diverso da quello fatto valere nel giudizio di merito;
prospetta, comunque, una causa petendi fondata su ele- menti di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi processuali;
ed involge la necessità 10 じ di accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito perché non richiestone. Per cui,il collegio deve ancora una volta escludere, che possa prospettarsi per la prima volta in Cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, la questione di inva- lidità della dichiarazione di pubblica utilità per omessa fissazione dei termini per l'inizio ed il compi- mento dei lavori e della procedura, rispetto ad un'ori- ginaria prospettazione della domanda di risarcimento occupazione appropriativa, che presuppone inveceper una dichiarazione di p.u. valida ed efficace (Cass. 15687/2001; 7583/2000; 7579/2000). D'altra parte è egualmente inammissibile l'altro profilo della censura con cui il NI insiste nel SO- sterere l'invalidità della costituzione del diritto di superficie per l'omesso preventivo acquisto dell'immobile gravato da detto diritto da parte del co- mune, poiché la relativa questione attiene al rapporto interno Comune IACP е non riguarda il procedimento espropriativo intrapreso dall'amministrazione comunale nei confronti del ricorrente;
il quale, dunque, difetta di interesse a far valere pesunti vizi dell'atto di co- stituzione del diritto di superficie, che se esistenti comporterebbero aluna conseguenza in ordine allanon validità sia del decreto di occupazione che di quello 11 di espropriazione oggetto del presente giudizio- che ha impedito il verificarsi dell'occupazione acquisitiva del suo immobile. Con l'ultimo motivo, deducendo violazione dell'art. 270 cod. proc. civ., addebita alla setenza impugnata omesso esame della censura con cui aveva chiesto la compensazione delle spese processuali per il fatto che non aveva avuto conoscenza del decreto ablativo, non no- tificato e tardivamente trascritto. Anche questa doglianza è inammissibile. In tema di regolamento di spese processua- li, infatti, il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato alla violazione di legge che si fossero poste verificherebbe nel caso in cui le stesse totalmente vittoriosa. Sic- а carico della parte chè, all'infuori di tale ipotesi che non ricorre nella fattispecie, avendo la Corte di appello posto le spese giudiziali a carico della parte soccombente, la compen- sazione totale o parziale delle spese di lite anche nel caso di ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito;
il cui esercizio, о mancato esercizio, è dunque insindacabile in sede di legittimità (Cass. 5988/2001; 3272/2001; 12431/2000). I l rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, subordinato dal 12 comune di Bari alla condizione non verificatosi dell'accoglimento di qualcuno dei motivi del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello prin- cipale, dichiara assorbito quello incidentale e condan- na il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Bari in complessivi Euro.25.64чdi cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa ed in favore dell'IACP della provincia di Bari in com- plessivi Euro. 156107. .di cui Euro 1500,00 per ono- rario di difesa. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago Rosario de Musis розку Pollym's ONL D ILGAN LARI A2003 13