Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 4495
CASS
Sentenza 26 ottobre 2005

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Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi trentasettesimo, trentottotesimo e trentanovesimo, L. 15 dicembre 2004 n. 308, è applicabile soltanto nell'ambito del processo di cognizione prima che sia intervenuta una sentenza definitiva, trattandosi di una causa di estinzione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condono non fa cessare gli effetti della condanna ai fini della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena, rendendo inapplicabili le sanzioni amministrative anche ripristinatorie, in quanto non è stata riprodotta una normativa analoga a quella prevista in tema di condono edilizio dall'art. 38, commi terzo e quarto, L. n. 47 del 1985, richiamata dall'art. 32, comma venticinquesimo, D.L. 30 settembre 2003 n. 278, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 4495
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4495
    Data del deposito : 26 ottobre 2005

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