Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11720
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sè, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti - la prova dell'esistenza dei quali è a carico del coniuge richiedente la modifica - postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l'acquisto o la perdita del cespite sia l'espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento della separazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11720
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11720
    Data del deposito : 1 agosto 2003

    Testo completo