Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
Il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sè, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti - la prova dell'esistenza dei quali è a carico del coniuge richiedente la modifica - postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l'acquisto o la perdita del cespite sia l'espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento della separazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11720 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito IO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EI IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 48, presso l'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZA ON, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 3, presso l'avvocato LOREDANA MENICUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO FIORILLO, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;
- resistente - avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 10/07/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato GIUSEPPE RAGUSO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.12.1995 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale di IO RA e TA AT con la quale i coniugi avevano convenuto, in assenza di prole, che la casa coniugale restasse alla AT, che ne era proprietaria senza alcun obbligo reciproco di mantenimento, disponendo entrambi i coniugi di redditi propri.
Con ricorso depositato in data 20.7.1998 la AT conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Civitavecchia il marito chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno di L. 800.000 mensili, essendo notevolmente migliorate le condizioni dello RA come dimostrato fra l'altro dall'acquisto di un appartamento in Cerveteri.
Il Tribunale adito respingeva il ricorso così come la Corte di appello di Roma, successivamente adita.
Per la cassazione del decreto della Corte di appello propone ricorso, fondato su unico motivo TA AT.
IO RA deposita memoria difensiva non notificata alla controparte, contenente delega a margine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di Cassazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 c.c. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 e 5 c.p.c.. Rileva la AT che la Corte territoriale ha escluso l'esistenza di novità o mutamenti rispetto alla situazione delle parti all'atto della separazione consensuale, senza considerare che lo RA, in data successiva alla separazione, aveva acquistato in Cerveteri un appartamento e che al fine di occultare i suoi maggiori redditi, derivanti da incrementi di carriera, aveva omesso di depositare le denunzie dei redditi.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero riguardo alla prima doglianza, con la quale si censura la motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui si è escluso che l'acquisto di un appartamento in Cerveteri, circostanza pacifica fra le parti, costituisse mutamento delle condizioni economiche dei coniugi, si osserva che il mero acquisto di un cespite così come la mera perdita di un bene non sono, di per sè, indici sufficienti a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale.(Cass. civ. sez. 1^ 7.12.1999 n. 13666) Infatti, la valutazione dei motivi sopravvenuti, di cui all'ultimo comma dell'art. 156 c.c., postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l'acquisto o la perdita del cespite sia l'espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento della separazione.
Rettamente, pertanto, la Corte territoriale, in difetto di ulteriori elementi di giudizio, ha escluso che l'acquisto di un immobile in Cerveteri fosse espressione di un considerevole mutamento delle condizioni economiche dello RA tale da influire sull'equilibrio voluto dalle parti all'atto della separazione consensuale. La prima doglianza va, quindi, respinta.
Infondata deve poi ritenersi anche la seconda censura in relazione alla quale si osserva che l'onere della prova dell'esistenza dei motivi sopravvenuti incombe al richiedente e che, biella specie, non risulta che la AT abbia richiesto l'esibizione della documentazione fiscale dello RA o sollecitato la richiesta di informazioni alla P.A., prevista dall'art. 213 c.p.c.. Il ricorso va, pertanto, interamente respinto.
Nulla va liquidato a titolo di spese considerato che l'intimato non si è ritualmente costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003