Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49197
CASS
Sentenza 12 novembre 2003

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In tema di riesame del sequestro probatorio, qualora il tribunale non definisca totalmente il rapporto di impugnazione per omessa pronuncia su un punto della relativa richiesta, ha luogo la violazione dell'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen., norma che impone al giudice l'obbligo di decidere sull'intero tema sottoposto al suo esame e la cui violazione integra non un vizio di motivazione, bensì una violazione di legge dell'ordinanza conclusiva, che può essere dedotto in sede di legittimità ai sensi degli artt. 325, comma primo, e 606, comma primo, lett. c), dello stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49197
    Data del deposito : 12 novembre 2003

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