Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
In tema di riesame del sequestro probatorio, qualora il tribunale non definisca totalmente il rapporto di impugnazione per omessa pronuncia su un punto della relativa richiesta, ha luogo la violazione dell'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen., norma che impone al giudice l'obbligo di decidere sull'intero tema sottoposto al suo esame e la cui violazione integra non un vizio di motivazione, bensì una violazione di legge dell'ordinanza conclusiva, che può essere dedotto in sede di legittimità ai sensi degli artt. 325, comma primo, e 606, comma primo, lett. c), dello stesso codice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49197 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente -
1. Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere -
2. Dott. PAGANO Filiberto "
3. Dott. PODO Carla "
4. Dott. FUMU Giacomo "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Dal Grande Graziano;
avverso l'ordinanza 30/05/2003 ex art. 324 c.p.p. del Tribunale di Vicenza;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Alessandro Conzatti;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Dal Grande Graziano, indagato per i reati di cui all'art. 648 c.p. e art. 9 legge 14.12.00 n. 376, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza 30.05.03 ex art. 324 c.p.p. del Tribunale dì Vicenza che confermava il decreto dl sequestro probatorio operato dalla P.G. il 14.04.03 e convalidato dal P.M. di sede il 15.04.03, ex artt.354, 355 c.p.p., deducendo il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la conseguente violazione di legge. Sostiene il ricorrente che il provvedimento di sequestro di cui era stato richiesto il riesame riguardava non solo confezioni di sostanze farmaceutiche dopanti, ma anche una somma di denaro in contanti e tre assegni, di cui viceversa l'ordinanza impugnata non faceva alcun cenno, limitandosi a giustificare la fondatezza del sequestro dei farmaci, per cui sul punto sussisteva la mancanza assoluta della motivazione.
Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti che oltre al sequestro operato il 14.04.03 dal Carabinieri di Valdagno, il cui contenuto il Tribunale del riesame ha richiamato "per relationem" nella motivazione del provvedimento impugnato, gli stessi Carabinieri operavano un secondo sequestro in data 15.04.03, convalidato dal P.M. il 16.04.03, avente ad oggetto altre confezioni di sostanze dopanti e la somma di denaro e i titoli indicati nel motivo di ricorso e nella richiesta di riesame. Ne consegue che il Tribunale, esaminando solo il primo provvedimento di convalida, non ha provveduto completamente sulla domanda che gli era stata correttamente rappresentata.
Si è pertanto verificata un'omissione parziale della decisione, in violazione dell'art. 324, 5 comma, c.p.p., e quindi una violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, 1 comma, lett. c) c.p.p.; ipotesi che non coincide con quella della mancanza della motivazione o del travisamento del fatto, vizio della motivazione riconducibile alla previsione dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p., il quale presuppone che una decisione sia stata presa dal giudice, seppure non motivata, vizio sul quale non è previsto il controllo di legittimità (art. 325 c.p.p.). In sintesi, ove il rapporto di impugnazione davanti al Tribunale non possa dirsi totalmente definito, per omessa pronuncia su un punto della richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro, si verifica la violazione dell'art. 324, 5 comma, c.p.p., norma che impone al giudice l'obbligo di decidere, la cui violazione determina un vizio di legittimità dell'ordinanza che può essere dedotto in cassazione al sensi degli artt. 325, 1 comma, 606, 1 comma, lett. c) c.p.p..
L'ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, e gli atti sono trasmessi al medesimo Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Vicenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL23 DICEMBRE 2003.