Sentenza 6 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2001, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R A D REPUBBLICA ITALIANA TE N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIAN TELA CORTÉ 57 6 6 37 6 6 3 0 1 E E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Jol. 22/1/01 - Presidente Dott. Antonio IANNOTTA -Consigliere Скои 176 20Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Carlo 66CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 66Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3744/99 R.G. con il quale il Giudice Istruttore Oggetto: Regolamento DI COMPETENZA del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice unico, ha chiesto D'UFFICIO. d'ufficio il regolamento di competenza in ordine al procedimento pendente tra la Immobiliare Ellepi s.n.c. e il Condominio di Via Circonterranea n. 47 di Alanno. Udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 22.1.2001, dal cons. Cristarella Orestano;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero. IN FATTO E IN DIRITTO La s.n.c. Immobiliare Ellepi, nell'opporsi a un decreto ingiuntivo per £ 546.896 emesso dal Giudice di pace di Pianella a 1 412/01 favore del Condominio di Via Circonterranea n. 47 in Alanno, dedusse la nullità della delibera 8.2.1995 di riparto delle spese condominiali, chiedendo in via riconvenzionale la relativa declaratoria. Il giudice dell'opposizione, con sentenza del 27.9.1996, dichiarò la propria incompetenza per valore e rimise le parti davanti al Tribunale di Pescara sul rilievo che si trattava di cause connesse e che la domanda di nullità della delibera era di valore indeterminabile. Riassunta la causa dalla società opponente e costituitosi il Condominio, il quale eccepì l'incompetenza per valore del Tribunale a favore del Pretore, in quanto la spesa approvata con l'impugnata delibera ammontava complessivamente a £ 48.000.000, il giudice istruttore del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice unico, ha sollevato, con ordinanza del 10.2.1999, conflitto di competenza sia in ordine alla domanda riconvenzionale, per le ragioni dedotte dal convenuto in riassunzione, sia in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il carattere funzionale ed inderogabile della relativa competenza. Osserva la Corte, relativamente al punto concernente la domanda riconvenzionale, che, in seguito all'entrata in vigore della L. 16.6.1998 n. 188, che ha reso efficace, modificandolo, il D. Lgsl. 19.2.1998 n. 51 istitutivo del giudice unico di primo grado, con conseguente soppressione dell'Ufficio del pretore a partire dal 2.6.1999, le questioni di competenza tra pretore e tribunale, nascenti dalla precedente 2 disciplina in materia, sono venute a perdere di rilevanza e di base giuridica, giammai potendosi affermare la competenza di un giudice non più esistente. Né varrebbe invocare l'art. 1, primo comma, del citato D.Lgsl. 51/98 che fa salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti, essendo evidente che con quest'ultima espressione il legislatore ha inteso riferirsi agli affari pendenti davanti al pretore ed escludere, quindi, tra l'altro, le cause pendenti innanzi ad altri giudici e concernenti la competenza del pretore medesimo. Quanto al secondo punto, va rilevato che recentemente le SS.UU. di questa Corte, superando le obiezioni basate sul sesto comma dell'art. 40 c.p.c., aggiunto dall'art. 5 L.353/90, e sul nuovo regime di deducibilità dell'incompetenza per materia, hanno ribadito il precedente indirizzo, da esse stesse espresso (v., tra l'altro, sent. n.1835/96), secondo il quale la competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e, pertanto, inderogabile, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non può rimettere tutta la causa a quello superiore al fine di realizzare il simultaneus processus, ma deve rimettere soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a sospendere quest'ultima ove ne ricorrano i 3 presupposti. Alla stregua delle osservazioni che precedono, va tenuta ferma la competenza del Tribunale di Pescara sulla causa relativa alla domanda riconvenzionale di nullità della delibera e va affermata la competenza del Giudice di pace di Pianella su quella di opposizione al decreto ingiuntivo.
P. Q. M.
CORTE LA Dichiara la competenza funzionale del Giudice di Pace di Pianella in ordine alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza per valore del Tribunale di Pescara in ordine alla causa concernente la domanda riconvenzionale. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Co IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma O6 GIU 2001 E N ELLIERE C IO RAZ IST EG R DA TE N ESE 4