Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
L'invito del Pubblico Ministero a presentarsi per rendere interrogatorio davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria, a tal fine delegato, non è atto interruttivo della prescrizione, perché l'elenco degli atti interruttivi ha natura tassativa e non è ammissibile l'estensione analogica, preclusa in sede penale quando sia "in malam partem".
Commentario • 1
- 1. Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 39903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39903 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 11/10/2005
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1055
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 38781/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 38781 del Ruolo Generale dell'anno 2002 proposto da:
FE BR, parte civile;
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, emessa l'11 Luglio 2002;
nei confronti di:
FA MA, nato a [...], il [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa l'11 luglio 2002 il tribunale di Pistola dichiarava non doversi procedere nei confronti di FA AR per il delitto di truffa, aggravata dal danno di rilevante gravita, commesso, quale amministratore della Idea Casa s.r.l. in danno di FE NO, perché il fatto-reato era estinto per prescrizione. Motivava che non valeva quale atto interruttivo l'invito del Pubblico ministero al FA a rendere l'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata ex artt. 370 e 375 cod. proc. pen., in conformità con la giurisprudenza delle Sezioni unite che aveva negato efficacia interrogativa a tale atto, formalmente non rientrante nell'elenco di cui all'art. 160, comma 2 del codice penale, insuscettibile di estensione analogica "in malam partem".
Proponeva ricorso per Cassazione la parte civile FE, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 160 del codice penale e sollecitando un riesame della questione interpretativa, che, prima dell'intervento delle Sezioni unite, aveva dato luogo a giurisprudenza contrastante. In subordine, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale del diritto vigente, sotto il duplice profilo che l'astratta applicabilità dalla sanzione penale poteva dipendere dalla fortuita determinazione, nel singolo caso, assunta dal Pubblico ministero, eventualmente per ragioni di carico di lavoro;
e per violazione dell'art. 3 della Costituzione, visto che il D.L. 10 marzo 2000, art. 17, stabilisce invece, che il verbale di constatazione e l'atto di accertamento dell'autorità amministrativa e finanziaria hanno efficacia interruttiva della prescrizione;
e così pure il D.L. 28 agosto 2000, art. 61, n. 174, sul giudice di pace, che attribuisce efficacia interruttiva alla citazione a giudizio disposta all'ufficiale di polizia giudiziaria.
All'udienza dell'11 ottobre 2005 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non può essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione l'invito sottoscritto dal Pubblico ministero rivolto all'indagato perché si presenti a rendere l'interrogatorio davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria all'uopo delegato. Ciò, perché l'elenco degli atti efficaci a tal fine, di cui all'art. 160 cod. pen.; ha natura tassativa, e non ne è ammissibile l'estensione analogica, preclusa in sede penale quando sia "in malam partem" (Cass., sezioni unite, 11 luglio 2001, n. 33.54 3, ric. Brembati;
Cass. 10 luglio 2003, ric. Sgarbossa, rv. 226287). L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., così interpretato è manifestamente infondata.
La scelta di delegare la polizia giudiziaria per l'assunzione dell'interrogatorio dell'indagato dipende, in ultima analisi, da una scelta del pubblico ministero, che dovrà tener conto del rischio di prescrizione, più meno prossimo. Senza, però, che questo incida inevitabilmente sul diritto della parte civile;
la quale sarebbe egualmente danneggiata qualora il Pubblico Ministero procedesse di persona, ma tardivamente, all'interrogatorio. Ed in ogni caso, la parte civile sarebbe pur sempre in grado di prevenire i riflessi pregiudizievoli della prescrizione penale agendo direttamente in sede civile, previa revoca della costituzione (art. 82, commi 1 e 4, cod. proc. pen.); o anche, limitatamente ai diritti di credito, mediante atto d'intimazione o diffida scritta (artt. 2943 c.c., comma 4, e 1219 c.c.), ove sembri profilarsi il rischio della prescrizione dell'azione.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2005