Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 39903
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'invito del Pubblico Ministero a presentarsi per rendere interrogatorio davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria, a tal fine delegato, non è atto interruttivo della prescrizione, perché l'elenco degli atti interruttivi ha natura tassativa e non è ammissibile l'estensione analogica, preclusa in sede penale quando sia "in malam partem".

Commentario1

  • 1Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 39903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39903
Data del deposito : 11 ottobre 2005

Testo completo