Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 452
CASS
Sentenza 23 novembre 2004

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Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 cod. proc. civ.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento; rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 452
    Data del deposito : 23 novembre 2004

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