Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 cod. proc. civ.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento; rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
イ 452/0 5 52
.N. 1648Sent. N. R.G. n. Udienza pubblica
40294/03 del 23 novembre 2004
Ruolo d'udienza n.: 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Renato Fulgenzi Presidente dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere dott. Luciano Deriu Consigliere dott. Francesco Gramendola Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER NG CA, n. a Verona il 3 aprile 1961, nei confronti della sentenza in data 3 luglio 2003 della Corte d'appello di Venezia;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Francesco Baiocco, quale sostituto processuale dell'avv. Marina lacobazzi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del
Pretore di Verona del 2 dicembre 1998, appellata da ER NG AR, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e di lire 1 milione di multa per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), c.p. per avere fatto mancare i
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RD, e lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede con la concessione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di lire trenta milioni, con la concessione della sospensione condizionale subordinatamente al pagamento della provvisionale nel termine di sei mesi dal giudicato (in Verona dal febbraio 1993 ad oggi).
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi. 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 74 c.p.p., in quanto la moglie si era costituita parte civile anche per il figlio PO AR già maggiorenne al momento della costituzione di parte civile. 2) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 76, 77 e 81 c.p.p., poiché la rappresentanza legale della moglie per l'altro figlio
RD AR era venuta meno nel corso del giudizio di appello per raggiungimento della maggiore età del ragazzo. 3) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 c.p.p., perché la parte civile non poteva agire nel giudizio penale per ottenere il risarcimento dei danni patiti, dato che per ottenere il pagamento delle somme dovute per il mantenimento era già munita di titolo esecutivo del giudice civile. 4) Nullità della sentenza per carenza
"e/o" illogicità della motivazione, perché risultava dagli atti che dal 1993 egli aveva corrisposto la somma di lire 46 milioni, pari all'incirca a lire 1 milione cinquecento mila mensili, come emergente da una lettera in atti del legale della ES, datata 16
ottobre 1998, con la quale si chiedeva il pagamento di lire 53.222.824 per il periodo dal febbraio 1993 all'ottobre 1995, con ciò riconoscendo corrisposta, appunto, la somma anzidetta (dovuto per il periodo 99 milioni;
richiesto; 53.222.824; versato 46 milioni).
Sul primo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di appello di Venezia ha risolto del tutto correttamente e con motivazione adeguata il problema della costituzione di parte civile della genitrice per un figlio già maggiorenne all'epoca della costituzione stessa. In relazione a tale evento, il cui verificarsi non può essere eccepito, come sostenuto dalla difesa, in ogni stato e grado del giudizio, si sarebbe dovuto dedurre l'anomalia nel termine di cui all'art. 491 c.p.p. nel giudizio di primo grado, e, ciò non essendo stato fatto, la questione è rimasta preclusa (l'art. 81 c.p.p. non potrebbe fare riferimento al giudizio di appello, altrimenti non avrebbe senso la decadenza imposta dall'art. 491 c.p.p.). II precedente citato dalla ricorrente è proprio nel senso contrario a quello caldeggiato dalla difesa (Cass., sez. I, u.p. 17 luglio 1992, n. 9708, Favaro): nella motivazione è
2 $ chiaramente spiegato che la mancata eccezione sulla legitimatio ad processum (cioè sulla questione della capacità di esser parte processuale e su quella connessa della rappresentanza nel giudizio) nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., consente di ritenere che rimanga preclusa e non possa essere dedotta nell'ulteriore corso processo;
ciò che può contestarsi senza limiti di tempo nel corso del processo penale è invece la questione della legitimatio ad causam, cioè la questione della titolarità del diritto al risarcimento del danno
(con i connessi problemi della misura di esso). Il motivo è, pertanto, infondato.
Neanche il secondo motivo è fondato. Questa Corte, pur consapevole di un orientamento contrario, ha già avuto modo si stabilire che "Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 cod. proc. civ.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento; rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo" (Cass., sez. VI, u.p. 2 ottobre
1997, n. 9725, Scialanga).
Anche il terzo motivo è del tutto privo di fondamento. Il fatto che la parte creditrice abbia già il titolo esecutivo per poter agire giudizialmente e far valere il suo credito di valuta relativo alla corresponsione dell'assegno, non esclude affatto il suo diritto di costituirsi parte civile nel processo penale per la soddisfazione del suo credito di valore al risarcimento del danno in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligato, diritto che può manifestarsi ed essere fatto valere nelle sue molteplici forme (si pensi al danno morale, oppure alle spese o ai danni per eventuale contrazione di mutui proprio in conseguenza del mancato adempimento da parte dell'onerato). Si tratta di due piani diversi e per nulla sovrapponibili.
Infine, va disatteso anche l'ultimo motivo di ricorso. Non ha il minimo rilievo il fatto che nell'arco di otto anni dal (1993 al 1998) l'imputato abbia versato somme alla moglie per l'adempimento del suo obbligo di mantenimento in un periodo limitato di tempo. L'assegno in questione mira a salvaguardare la sopravvivenza dei beneficiari e, in considerazione di
3 tale natura, deve essere corrisposto continuativamente e alle cadenze stabilite, non potendo adempiere alla sua funzione se corrisposto in modo saltuario e incompleto.
Il ricorso va, quindi, rigettato e al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 23 novembre 2004
Il Consigliere est. II Presidente
R
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Вес Depositato in Cancelleria
C 13 GEN. 2005 LOUGELLIERE C1 SUPER
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