CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2023, n. 15117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15117 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IZ, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte di appello di Venezia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15117 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 21 settembre 2020 dal Tribunale di Padova, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 341-bis e 337 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo, respingendo altresì la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il difensore di IN ha chiesto l'annullamento della sentenza denunziando: - la violazione di legge in relazione alla mancata sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen., dal momento che l'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, indicato erroneamente come di fiducia, non era circostanza idonea a dimostrare l'avvenuta conoscenza del procedimento e del processo da parte dell'imputato; - l'inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla mancata declaratoria di nullità della dichiarazione di assenza e alla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. In particolare, il difensore rappresenta che nella serata del 3 febbraio 2018, in cui si erano svolti i fatti, l'Avv. Giulia Riondato era stata individuata quale difensore di ufficio tramite la consultazione dell'apposito elenco (la certificazione è allegata al ricorso) e come tale assegnata al ricorrente, di talché l'indicazione relativa a una presunta nomina fiduciaria è da considerarsi erronea e non rispondente alla volontà di IN. Peraltro, l'imputato non aveva firmato il verbale di identificazione contenente la elezione di domicilio e la nomina del difensore, né aveva ritirato copia, come annotato in calce al medesimo atto. Ne deriva che la elezione di domicilio deve considerarsi effettuata presso il difensore di ufficio e che non vi è mai stata la instaurazione di un effettivo rapporto professionale e fiduciario tra l'Avv. Riondato e l'imputato. In tal senso basti considerare che il 25 ottobre 2018, pochi giorni dopo avere ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., l'Avv. Riondato aveva dichiarato di avere appreso solo da tale atto 7 di essere stata nominata difensore di fiducia da IN e di non intendere accettare l'incarico conferitole. La notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado veniva comunque effettuata il successivo 3 aprile 2019 a mezzo PEC presso lo studio dell'Avv. Riondato, già rinunciante al mandato, quale asserito domicilio eletto da IN. Il processo si è quindi svolto in assenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con l'assistenza del difensore di ufficio nominato il 3 aprile 2019, Avv. Elisa Carraro, mentre, ai sensi dell'art. 420- quater, comma 2, avrebbe dovuto essere sospeso. Trattandosi di nullità assoluta in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essa è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e quindi proponibile per la prima volta anche in sede di legittimità. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente deduce la nullità dell'intero giudizio per omessa citazione, dal momento che la notifica del relativo decreto per il giudizio di primo grado è stata effettuata al difensore d'ufficio presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, ma non vi è prova che lo stesso abbia avuto conoscenza effettiva del processo. In linea di fatto, dagli atti emerge che, fermo restando che IN non aveva neppure firmato il modulo di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, l'avv. Giulia Riondato, ricevuta la notifica dell'avviso di conclusione indagini nell'ottobre 2018, aveva inviato alla Procura dichiarazione di rinuncia all'incarico, affermando di avere appreso solo dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. di essere stata nominata difensore di fiducia dell'imputato. Nonostante tale dichiarazione, il decreto di 3 citazione a giudizio per l'imputato veniva notificato presso lo studio del suddetto difensore, considerato luogo di elezione di domicilio. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Nel caso di specie, in cui la notifica del decreto di citazione è stata effettuata presso lo studio del difensore come domicilio eletto, non emerge dagli atti la prova che si fosse instaurato un rapporto professionale tra il difensore e l'imputato, tale da fare ritenere che quest'ultimo sia stato informato della notifica stessa. È dato evincere, semmai, l'opposto, e cioè che tra l'Avv. Riondato e l'imputato non vi fosse alcun tipo di contatto, tale da fare comunque ritenere che le notifiche presso lo studio del difensore (domicilio eletto) fossero poi pervenute a conoscenza dell'imputato. A ciò occorre aggiungere che vi sono elementi per dubitare fondatamente del fatto che l'imputato, in ragione del manifesto stato di ubriachezza che emerge dagli atti, fosse comunque consapevole del senso e del significato di quella elezione di domicilio, dunque della validità del relativo atto verbalizzato: situazione, questa, che comporta la invalidità - tempestivamente eccepita - di tutti gli atti successivamente compiuti nei riguardi dello stesso IN, compresa la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini e del susseguente decreto che dispose il giudizio nei suoi riguardi, né successivamente del processo, nel quale è stato difeso da un avvocato d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che è nulla la dichiarazione o elezione di domicilio nel caso in cui sussista il fondato dubbio che le condizioni psichiche dell'indagato, al momento della redazione dell'atto, fossero tali da non consentirgli di comprenderne il significato (Sez. 6, n. 7625 del 29/01/2019, Ulici, Rv. 275209). 4 4. Quanto all'inquadramento del tipo di nullità verificatasi, la censura difensiva deve considerarsi ammissibile nonostante sia stata formulata, per la prima volta, nel ricorso per cassazione poiché trattasi di nullità assoluta atteso che, in mancanza di alcun dato che deponga per l'esistenza di contatti tra imputato e difensore o, comunque, di indicatori di consapevolezza del primo circa l'esistenza del procedimento, l'adozione, nel caso di specie, di un modello notificatorio che non è passato attraverso la consegna a mani proprie dell'imputato del decreto di citazione a giudizio deve ritenersi inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto. Il che conduce a qualificare come assoluta la nullità determinatasi e, come tale, a considerarla rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315). 5. Alla luce delle considerazioni svolte, vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello (peraltro caratterizzata dal medesimo schema di notifica del decreto di citazione) con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Padova in data 21/09/2020, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. Così deciso il 15/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15117 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 21 settembre 2020 dal Tribunale di Padova, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 341-bis e 337 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo, respingendo altresì la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il difensore di IN ha chiesto l'annullamento della sentenza denunziando: - la violazione di legge in relazione alla mancata sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen., dal momento che l'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, indicato erroneamente come di fiducia, non era circostanza idonea a dimostrare l'avvenuta conoscenza del procedimento e del processo da parte dell'imputato; - l'inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla mancata declaratoria di nullità della dichiarazione di assenza e alla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. In particolare, il difensore rappresenta che nella serata del 3 febbraio 2018, in cui si erano svolti i fatti, l'Avv. Giulia Riondato era stata individuata quale difensore di ufficio tramite la consultazione dell'apposito elenco (la certificazione è allegata al ricorso) e come tale assegnata al ricorrente, di talché l'indicazione relativa a una presunta nomina fiduciaria è da considerarsi erronea e non rispondente alla volontà di IN. Peraltro, l'imputato non aveva firmato il verbale di identificazione contenente la elezione di domicilio e la nomina del difensore, né aveva ritirato copia, come annotato in calce al medesimo atto. Ne deriva che la elezione di domicilio deve considerarsi effettuata presso il difensore di ufficio e che non vi è mai stata la instaurazione di un effettivo rapporto professionale e fiduciario tra l'Avv. Riondato e l'imputato. In tal senso basti considerare che il 25 ottobre 2018, pochi giorni dopo avere ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., l'Avv. Riondato aveva dichiarato di avere appreso solo da tale atto 7 di essere stata nominata difensore di fiducia da IN e di non intendere accettare l'incarico conferitole. La notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado veniva comunque effettuata il successivo 3 aprile 2019 a mezzo PEC presso lo studio dell'Avv. Riondato, già rinunciante al mandato, quale asserito domicilio eletto da IN. Il processo si è quindi svolto in assenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con l'assistenza del difensore di ufficio nominato il 3 aprile 2019, Avv. Elisa Carraro, mentre, ai sensi dell'art. 420- quater, comma 2, avrebbe dovuto essere sospeso. Trattandosi di nullità assoluta in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essa è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e quindi proponibile per la prima volta anche in sede di legittimità. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente deduce la nullità dell'intero giudizio per omessa citazione, dal momento che la notifica del relativo decreto per il giudizio di primo grado è stata effettuata al difensore d'ufficio presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, ma non vi è prova che lo stesso abbia avuto conoscenza effettiva del processo. In linea di fatto, dagli atti emerge che, fermo restando che IN non aveva neppure firmato il modulo di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, l'avv. Giulia Riondato, ricevuta la notifica dell'avviso di conclusione indagini nell'ottobre 2018, aveva inviato alla Procura dichiarazione di rinuncia all'incarico, affermando di avere appreso solo dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. di essere stata nominata difensore di fiducia dell'imputato. Nonostante tale dichiarazione, il decreto di 3 citazione a giudizio per l'imputato veniva notificato presso lo studio del suddetto difensore, considerato luogo di elezione di domicilio. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Nel caso di specie, in cui la notifica del decreto di citazione è stata effettuata presso lo studio del difensore come domicilio eletto, non emerge dagli atti la prova che si fosse instaurato un rapporto professionale tra il difensore e l'imputato, tale da fare ritenere che quest'ultimo sia stato informato della notifica stessa. È dato evincere, semmai, l'opposto, e cioè che tra l'Avv. Riondato e l'imputato non vi fosse alcun tipo di contatto, tale da fare comunque ritenere che le notifiche presso lo studio del difensore (domicilio eletto) fossero poi pervenute a conoscenza dell'imputato. A ciò occorre aggiungere che vi sono elementi per dubitare fondatamente del fatto che l'imputato, in ragione del manifesto stato di ubriachezza che emerge dagli atti, fosse comunque consapevole del senso e del significato di quella elezione di domicilio, dunque della validità del relativo atto verbalizzato: situazione, questa, che comporta la invalidità - tempestivamente eccepita - di tutti gli atti successivamente compiuti nei riguardi dello stesso IN, compresa la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini e del susseguente decreto che dispose il giudizio nei suoi riguardi, né successivamente del processo, nel quale è stato difeso da un avvocato d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che è nulla la dichiarazione o elezione di domicilio nel caso in cui sussista il fondato dubbio che le condizioni psichiche dell'indagato, al momento della redazione dell'atto, fossero tali da non consentirgli di comprenderne il significato (Sez. 6, n. 7625 del 29/01/2019, Ulici, Rv. 275209). 4 4. Quanto all'inquadramento del tipo di nullità verificatasi, la censura difensiva deve considerarsi ammissibile nonostante sia stata formulata, per la prima volta, nel ricorso per cassazione poiché trattasi di nullità assoluta atteso che, in mancanza di alcun dato che deponga per l'esistenza di contatti tra imputato e difensore o, comunque, di indicatori di consapevolezza del primo circa l'esistenza del procedimento, l'adozione, nel caso di specie, di un modello notificatorio che non è passato attraverso la consegna a mani proprie dell'imputato del decreto di citazione a giudizio deve ritenersi inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto. Il che conduce a qualificare come assoluta la nullità determinatasi e, come tale, a considerarla rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315). 5. Alla luce delle considerazioni svolte, vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello (peraltro caratterizzata dal medesimo schema di notifica del decreto di citazione) con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Padova in data 21/09/2020, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. Così deciso il 15/03/2023