Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tali conclusioni sono imposte dalle limitazioni fissate, dall'art.36 del d.P.R. 602 del 1973, alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari).
Commentario • 1
- 1. Chi Risponde Dei Debiti Fiscali In Caso Di Liquidazione?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 agosto 2025
Hai avviato la liquidazione della tua società e ti chiedi chi risponde dei debiti fiscali rimasti? La liquidazione non sempre significa liberarsi completamente dalle passività: i debiti tributari possono continuare a pesare su soci e liquidatori, a seconda della forma giuridica della società e delle responsabilità nella gestione. Cos'è la liquidazione di una società – È la fase che porta alla chiusura definitiva della società e alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese – Prevede la nomina di un liquidatore, che ha il compito di pagare i debiti e ripartire l'eventuale attivo residuo tra i soci – Non comporta automaticamente l'estinzione dei debiti fiscali, che possono essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2016, n. 21987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21987 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
2 19 87/ 1 6 . REPUBBLICA ITALIANA : In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE дек CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1154/2016 Presidente ALDO FIALE REGISTRO GENERALE N.3383/2016 ORONZO DE MASI MAURO MOCCI . -Rel. Consigliere - LUCA RAMACCI • ANDREA GENTILI . ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso proposto da: c/ AT SI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2015 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette/septite le conclusioni del PG G. Mensita ани его on rim's 0 Udit i difensor Avv.; 6 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16/11/2015 ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 12/10/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri finalizzato alla confisca ! per equivalente, dei beni mobili, immobili, societari e dei saldi attivi bancari e finanziari giacenti sui rapporti finanziari riconducibili a IM AT, nella sua qualità di liquidatore della «ALBAFOR s.p.a.» in liquidazione, in relazione . all'omesso versamento di ritenute per un ammontare complessivo di euro 739.085,00, fatto per il quale risulta indagato per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74\2000. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Riprodotto testualmente il contenuto della richiesta di riesame e di due memorie successivamente prodotte al Tribunale, denuncia, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il rilevo, assunto nella fattispecie, dall'art. 36 del d.P.R. 602/1973, ritenendone del tutto inconferente il richiamo in considerazione del suo profilo squisitamente civilistico, privo, dunque, di rilevanza penale ed affermando che lo stesso sarebbe riferibile all'omesso versamento dei tributi propri della società in liquidazione e non anche di quelli al pagamento dei quali è tenuta nella sua qualità di sostituto di imposta.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nell'escludere, nella fattispecie, la sussistenza di uno stato di necessità ovvero di una forza maggiore che, dimostrati dalla difesa, avevano impedito il versamento delle ritenute.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta che i giudici del riesame avrebbero erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti di legge per la confiscabilità dei beni sequestrati, non avendo egli conseguito alcun vantaggio patrimoniale dalla consumazione del reato oggetto di provvisoria incolpazione.
5. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ritenuta la @ fondatezza del primo motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento . dell'ordinanza impugna con rinvio al Tribunale di Roma. In data 18/4/2016 la difesa del ricorrente ha depositato memoria con : allegata documentazione. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. L'art. 36 del d.P.R. 602/1973 stabilisce che i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono, in proprio, del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Come rilevato dal ricorrente nell'istanza di riesame testualmente riprodotta in ricorso, con argomentazioni condivise dal Procuratore Generale nella sua . requisitoria scritta, la richiamata disposizione opera una puntuale delimitazione dell'ambito di responsabilità in proprio dei liquidatori, riferendosi, in primo luogo, alle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori e, in secondo luogo, precisando che detta responsabilità consegue nel caso in cui essi non provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Il legislatore ha quindi tenuto in debito conto la particolare attività svolta dal . liquidatore tanto sotto il profilo temporale quanto sotto quello funzionale specifico, ponendo un'ulteriore limite quantitativo laddove stabilisce che la responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, la responsabilità delineata dalla norma in esame si configura se i soggetti preposti alla liquidazione distraggano l'attivo della società al fine del pagamento delle imposte e lo destinino a scopi differenti, ma non deriva, invece, dal mero adempimento fiscale, ponendo inoltre in evidenza l'irragionevolezza di una diversa lettura della norma che porterebbe alla illogica conseguenza della imposizione al liquidatore, Q 2 da un lato, dell'obbligo di osservare un ordine gerarchico nell'assolvimento delle posizioni debitorie tra le quali rientrano anche quelle fiscali - e, dall'altro, nella - previsione di responsabilità nel caso in cui l'osservanza di tale criterio di riparto abbia comportato la non volontaria omissione del versamento delle ritenute.
2. Tali rilievi paiono al Collegio pienamente condivisibili e non possono ritenersi confinati, come afferma il Tribunale, peraltro in maniera assertiva, in un ambito prettamente civilistico, avendo, per le ragioni dianzi esposte, una diretta incidenza in ordine alla configurabilità del reato in caso di insussistenza dei presupposti limitativi della responsabilità dei liquidatori individuati dal più volte citato articolo 36 d.P.R. 602/73. Parimenti corretta risulta, inoltre, la diversa lettura della norma, ancora una volta suggerita dal ricorrente e dal Procuratore Generale, che esclude, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, secondo quale l'ambito di operatività della disposizione sarebbe attinente all'omesso versamento dei tributi propri della società in liquidazione e non di quelli ai quali essa è tenuta nella sua qualità di sostituto di imposta. Va a tale proposito considerato, infatti, il contenuto dell'art. 35 del d.P.R. 602/1973, il quale dispone che «quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido» senza alcun riferimento ai tributi propri della società di liquidazione.
3. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame alla luce di quanto in precedenza affermato, dovendo i giudici del rinvio, sulla base degli atti e della documentazione nella loro disponibilità, verificare se la condotta ascritta all'indagato abbia o meno travalicato i limiti posti dall'art. 36 d.P.R. 602/1973 alla responsabilità del liquidatore. La natura assorbente del motivo di ricorso appena esaminato esonera la Corte dal prendere in considerazione gli ulteriori motivi di ricorso. . : : 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in data 28.4.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Aldo FIALE) Jerofale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 6 MAG 2016 . IL CANCELLORE Luana Marjani