Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
La mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione al prossimo congiunto della persona offesa deceduta, il quale aveva dichiarato di voler essere informato in caso di archiviazione, non determina l'illegittimità del decreto di archiviazione emesso "de plano" dal giudice, se la persona offesa non sia deceduta in conseguenza del reato, unica ipotesi in cui, a norma dell'art. 90 comma 3 cod. proc. pen., i diritti e le facoltà ad essa spettanti possono essere esercitati dal prossimo congiunto (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal padre della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato, ritenendolo soggetto non legittimato a presentare la dichiarazione di voler essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione a norma dell'art. 408 comma 2 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. La notifica della richiesta di revoca della misura cautelare nei reati con violenza alla personaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2003, n. 16715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16715 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. UN OLIVA Componente
dott. Arturo CORTESE "
dott. Giovanni CONTI "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA UN, quale persona offesa;
Avverso il decreto di archiviazione in data 18 luglio 2001 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
Sentito la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Fatto e diritto
Con decreto in data 18 luglio 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'archiviazione del procedimento relativo all'esposto-denuncia per i reati di abuso di ufficio e falso in atto pubblico presentata da PA UN nei confronti dei componenti di una commissione esaminatrice per concorso a cattedre, riguardanti la figlia LA, precedentemente deceduta.
Ricorre per cassazione il PA, a mezzo del difensore, che deduce la violazione degli artt. 408 e seguenti c.p.p. per avere il giudice provveduto de plano sulla richiesta di archiviazione senza che previamente il pubblico ministero gli avesse dato avviso della richiesta di archiviazione, nonostante che egli avesse chiesto in sede di esposto-denuncia di essere avvisato in tale eventualità. Osserva il collegio che effettivamente non risulta essere stato notificato al denunciate PA UN l'avviso della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, nonostante che il PA avesse precisato nella denuncia di volerne essere informato a norma dell'art. 408 comma 2 c.p.p.. Va peraltro rilevato che uno dei reati denunciati (abuso d'ufficio) era stato (in tesi) commesso in danno di PA LA, successivamente deceduta, sicchè il padre, pur potendo esercitare pretese civilistiche in relazione al dedotto illecito, non era certamente persona offesa dal reato, essendo questa qualità non trasmissibile agli eredi, salva l'eccezionale ipotesi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, nel qual caso, a norma dell'art. 90 comma 3 c.p.p., i diritti e le facoltà ad essa spettanti sono esercitati dai prossimi congiunti (cfr. Cass., sez. IV, sent. 1430, c.c. 21 aprile 1995). Ciò vale anche con riferimento alla altra ipotesi criminosa denunciata (falso in atto pubblico), e ciò a prescindere dalla questione se, trattandosi di reato contro la fede pubblica, possa considerarsi reato plurioffensivo.
ne deriva la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da soggetto non legittimato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Stante la peculiarità del caso, si ritiene che al ricorrente non debba farsi carico anche del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 APRILE 2003.