Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2023, n. 1147
CASS
Sentenza 14 novembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 3040/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, presieduta da Rosa Pezzullo. Le parti in causa, imputate di reati di falso e frode assicurativa, hanno presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, contestando la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. Le difese hanno sollevato questioni relative alla motivazione della sentenza, all'utilizzabilità di prove, alla qualificazione giuridica delle condotte e al riconoscimento delle attenuanti.

La Corte ha rigettato i ricorsi, confermando la responsabilità degli imputati sulla base di un'analisi dettagliata delle prove, tra cui dichiarazioni di coimputati e tabulati telefonici, ritenuti sufficienti a dimostrare la partecipazione attiva al reato di falso. Il giudice ha sottolineato che la valutazione delle prove è di competenza del giudice di merito e che la motivazione fornita era coerente e non manifestamente illogica. Inoltre, ha ritenuto infondate le censure relative al trattamento sanzionatorio, evidenziando che la discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti non era sindacabile in sede di legittimità.

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Massime2

È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.

In tema di falso documentale, l'ordine di servizio e il verbale di rifiuto di intervento redatti dal pubblico ufficiale hanno natura di atti pubblici fidefacienti, in quanto dei fatti ivi riportati, in assenza di una dichiarazione di falsità dei predetti documenti, è preclusa ogni altra forma probatoria non coerente con gli stessi.

Commentario1

  • 1Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2023, n. 1147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1147
Data del deposito : 14 novembre 2023

Testo completo