Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2025, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Numero registro generale 13282/2024 Numero sezionale 54/2025
Numero di raccolta generale 5982/2025 Data pubblicazione 06/03/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
IT SA
Presidente
IO AN
Presidente
OS RI DI GI
Presidente
LB TI
Presidente
IO ZI
Consigliere
IA OF
Consigliere
AN PAGETTA
Consigliere
EP RA
IA AL
ha pronunciato la seguente
Consigliere Consigliere Rel.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13282/2024 R.G. proposto da:
Oggetto: DISCIPLINARI MAGISTRATI Ud. 4/02/2025 PU
FU NO JAKOB, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato PRINCIPI EMANUELE (PRNMNL54M28D9691), domiciliazione telematica in atti
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA TIZIA
- intimati -
avverso la SENTENZA del CONSIGLIO SUP. MAGISTRATURA ROMA n.
44/2024 depositata il 04/06/2024.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 13282/2024 Numero sezionale 54/2025
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza deprale 5982/2025 4/02/2025 dal Consigliere CR LE;
Data pubblicazione 06/03/2025
udito il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, il quale ha concluso per la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere in ragione dell'estinzione del procedimento disciplinare;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Emanuele Principi.
FATTI DI CAUSA
CU KO SE, all'epoca dei fatti sostituto procuratore presso la Procura generale della Corte d'appello di Milano, tratto a giudizio dinanzi la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 44 del 4/06/2024 è stato ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, lett. n) del d.lgs. n. 109 del 23/02/2006 e gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura. Avverso la sentenza n. 44 del 4/06/2024 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura CU KO SE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Procuratore Generale ha depositato memoria. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria e il ricorrente, in proprio, ha depositato un ulteriore atto, precisando che esso non deve essere considerato quale ulteriore memoria difensiva. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 4/02/2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene due motivi.
Primo motivo: violazione di legge e in specie degli artt. 1 e 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 109 del 23/02/2006, vizio di motivazione valutabile ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in merito alla asserita gravità delle inosservanze addebitate. Il motivo addebita alla sentenza impugnata erronea valutazione in ordine alla gravità della condotta tenuta dal dott. SE nella presentazione
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dell'istanza di revisione del processo penale a carico drone 06/03/2025 OM e OS AN ZI e nell'ambito dei rapporti con il Procuratore Generale della Corte d'appello di Milano. Secondo motivo: mancata valutazione della contraddittorietà e non credibilità della testimonianza resa dal detto Procuratore Generale. La censura è incentrata sull'avere la Sezione Disciplinare completamente omesso di valutare la evidente contraddittorietà della testimonianza resa in giudizio da parte del Procuratore Generale della Corte d'appello di Milano. Il Procuratore Generale, nella propria memoria, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per essere il dott. CU KO SE uscito dall'ordine giudiziario al compimento del settantesimo anno di età, in data 11/08/2024, e così a decorrere dal 12/08/2024 e pertanto il procedimento disciplinare a carico dello stesso deve ritenersi estinto, con caducazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non ancora passata in giudicato. La difesa del dott. CU KO SE ha insistito per la decisione nel merito del ricorso, per l'interesse di natura morale all'esclusione degli addebiti e in considerazione dell'elevata carriera, immune da addebiti disciplinari, svolta anche in ambito internazionale, del dott. SE. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. E', invero, giurisprudenza consolidata di questa Corte che il passaggio in giudicato della pronuncia resa in sede disciplinare non si verifica nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza disciplinare in ragione della cessazione del magistrato dall'ordine giudiziario, poiché tale cessazione determina l'estinzione del procedimento disciplinare e quindi la caducazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non passata in giudicato (così
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Sez. U n. 24304 del 01/12/2010 Rv. 614732-01; Sale 5982/2025 del 19/12/2009).
Data pubblicazione 06/03/2025
Più volte è stato affermato da questa Corte che la cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario, intervenuta nelle more del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, in difetto della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o di elementi da cui desumere un perdurante interesse delle parti alla decisione del merito. Ciò posto, e avuto riguardo al profilo di ambito processuale penale, le Sezioni Unite non ritengono che sussistano profili, in fatto e in diritto, per addivenire a pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. L'art. 129 cod. proc. pen., sotto la rubrica "obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", dispone infatti, al comma 1, che "in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza" e al comma 2 che "quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta". La esplicita previsione dell'obbligo di declaratoria di una causa di non punibilità - ivi comprese, tra queste, la dichiarazione di estinzione del reato - "in ogni stato e grado del processo" impone di ritenere tale disposizione applicabile anche nell'ambito del procedimento disciplinare, in forza del rinvio contenuto nel d.lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2, e art. 18, comma 4, relativi, rispettivamente, alle
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Data pubblicazione 06/03/2025
"Indagini nel procedimento disciplinare. Potere di archiviazionale 5982/2025 alla "discussione nel giudizio disciplinare". La valutazione in termini di evidenza comporta la insussistenza di uno specifico ed articolato obbligo motivazionale nel caso in cui le dette condizioni preclusive della dichiarazione di non doversi procedere non sussistano (così Sez. U n. 15832 del 20/09/2012 Rv. 623479-01). Nella specie la condotta per la quale il dott. SE è stato ritenuto responsabile dalla Sezione disciplinare si connota per una particolare gravità, consistente nell'avere egli trattato il procedimento di revisione della sentenza penale di condanna di OL OM e OS AN ZI in carenza di delega da parte dell'Avvocato generale e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, in aperta violazione del documento organizzativo dell'Ufficio (come già ritenuto, con riferimento a altro magistrato del Pubblico Ministero da queste Sez U con sentenza n. 26551 del 17/12/2014) e, inoltre, senza informare in alcun modo i vertici della Procura generale presso la Corte d'appello di Milano di avere intrattenuto contatti con i difensori dei prevenuti sin dall'ottobre dell'anno 2022, ricevendo direttamente dagli stessi avvocati documenti e perizie e determinandosi tardivamente, soltanto in data 24/03/2023, a chiedere un colloquio al Procuratore generale per il 31/03/2023, incontro non verificatosi per concomitanti impegni sia del Sostituto procuratore che del Capo dell'ufficio. Pur in assenza di un qualsiasi riscontro favorevole al proprio operato il dott. SE procedeva, quindi, in data 31/03/2023 a depositare l'istanza di revisione nella segreteria della suddetta Procura generale e soltanto successivamente, nel corso dello stesso giorno, informava di quanto fatto l'Avvocato generale delegato per le istanze di revisione. La detta condotta, come risultante dalla sentenza impugnata, connotata in termini di gravità, esclude di per se' che possa individuarsi una evidente causa di non punibilità o una esimente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Data pubblicazione 06/03/2025
Deve, peraltro, escludersi che possa legittimare la prosecuzionale 5982/2025 del giudizio disciplinare un interesse di natura meramente morale, pure evidenziato nel ricorso, in considerazione del pregresso percorso professionale, dell'oramai ex magistrato, come di recente ribadito da queste sezioni Unite (da ultimo: Sez. U n. 28697 del 07/11/2024 Rv. 672743 -01). Infine, in ordine alla permanenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, occorre avere riguardo alla natura della sanzione irrogata, e in particolare se essa richieda o meno, in considerazione dei suoi effetti, un definitivo accertamento della legittimità della stessa (Sez. U n. 29590 del 11/10/2022) e ciò va escluso con riferimento alla censura, trattandosi di sanzione che opera solo per il futuro e che quindi, cessata l'appartenenza del dott. SE all'ordine giudiziario, non ha alcuna possibilità concreta di applicazione. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere in ragione dell'estinzione del procedimento disciplinare. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate. Non ricorrono, infine, i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, n. 115. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di CU KO SE, di OL OM e di OS AN ZI.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere in ragione dell'estinzione del procedimento disciplinare. Dispone l'oscuramento dati come in motivazione.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle SezionUnitione 06/03/2025 Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 4/02/2025.
Il Consigliere relatore
CR LE
La Presidente Margherita Cassano
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