CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IB UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/setite le conclusioni del PG To e C C (,),/e": 2 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 5362 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAIRO ANTONIO Data Udienza: 20/04/2022 Letta la requisitoria del sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Stefano Tocci, presso questa Suprema Corte di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 Gennaio 2017 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto ministeriale con cui IB UI era stato sottoposto al regime di sorveglianza di cui all'art. 41 bis ord. pen. a far data dal 28- 9-2016. Avverso il decreto ministeriale del 22 Settembre 2020, di proroga del regime detentivo differenziato anzidetto, il difensore interponeva reclamo depositato al Tribunale. Il reclamante era, inizialmente,in custodia cautelare in carcere, per effetto dell'ordinanza Gip del Tribunale di Messina del 13-6-2016. In quel procedimento, IB era stato condannato a venticinque anni di reclusione, per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, con ruolo direttivo, e per una serie di delitti (estorsione, turbativa d'incanti, violazione della disciplina sul controllo delle armi, ricettazione, sequestro di persona, trasferimento fraudolento di valori), fatti aggravati dall'art. 7 L. 203/91 e commessi nell'anno 2014. A carico di IB risultavano ulteriori precedenti penali e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, da ultimo impostagli nell'anno 2017. Dal certificato dei carichi pendenti, presso la Procura della Repubblica di Messina risultava l'iscrizione per un'associazione per delinquere di stampo mafioso sino al 2005 e un'estorsione con metodo mafioso in data 2001. Il decreto ministeriale era stato, dunque, emesso sulla scorta degli elementi indicati e delle informazioni trasmesse dalla DIA, dalla DDA di Messina e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il decreto dava conto della capacità del detenuto di mantenere i contatti con la criminalità organizzata, capacità immutata nonostante il decorso del tempo in detenzione. Si ricavava, nella specie, come egli fosse un esponente del clan mafioso TR, tra i maggiormente agguerriti, operanti nell'area messinese, secondo quanto confermato nel processo "Totem". Anche il contesto familiare confermava l'appartenenza all'associazione; la moglie NA NA era stata condannata per intestazione fittizia di beni, aggravata dalla finalità mafiosa,ed era risultato come IB avesse continuato a dare indicazioni sulla gestione degli affari in seno all'associazione, tramite i colloqui in carcere. Ha mantenuto collegamenti con lo zio GA UI, che aveva sostituito ai 2 vertici del clan, ed ha ricevuto informazioni su possibili collaborazioni da parte dei sodali. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ed ha annotato come la base dimostrativa del ruolo di IB fosse decisamente mutata in peius essendo sopravvenute per i fatti a suo carico una serie di decisioni di condanna, aggravando il giudizio di pericolosità sociale "qualificata" nei suoi confronti. Tra le decisioni si è valorizzato il ruolo di capo e promotore del nucleo associativo che ha curato il controllo del settore dei giochi e delle scommesse, imponendo l'acquisto di personal computer e di dispositivi di gioco. Nè può dubitarsi dell'attuale operatività dell'organizzazione criminale alla luce di quanto segnalato dalla nota del Ministero dell' Interno in data 18-9-2020, relativa all'arresto il 27-03-2019 di GA BE, elemento associato al clan TR. 2. Ricorre per Cassazione UI IB, con il ministero del difensore di fiducia, e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e dell'articolo 125 c.p.p., oltre alla carenza di motivazione. Osserva il ricorrente che l'ordinanza impugnata non dà contezza delle ragioni poste a sostegno del rigetto del reclamo. Premesse una serie di citazioni sugli orientamenti giurisprudenziali, l'ordinanza non spiega le ragioni sulla scorta delle quali era stato rinnovato il regime differenziato;
solo qualche breve accenno era possibile rinvenire nella parte di motivazione (fII.6 e 7) in cui si affrontava il profilo criminale e la pericolosità attuale del reclamante. Nulla ha detto l'ordinanza impugnata: - sulla vetustà delle informative della DDA e della DIA di Messina, nonché sui fatti richiamati in funzione della pericolosità; - sul motivo per cui la sentenza di condanna per l'operazione "Totem" abbia modificato in peius la condizione del ricorrente;
- sulla asserita cripticità dei contenuti della corrispondenza tra il ricorrente e la moglie, aspetto richiamato senza argomentazioni utili a motivarne l'assunto in funzione della pericolosità sociale;
- sui colloqui tra IB e il cognato MA IN additato quale veicolo di collegamento tra il detenuto e l'esterno; - sulla inconcludenza dei fatti oggetto del procedimento "Operazione Predominio" che ha acclarato nel quartiere TR la formazione di un nuovo clan, slegato da ogni rapporto con il clan TR del quale si assume essere IB il reggente. 3 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 41-bis ord. pen.. Il decreto impugnato non contiene gli elementi normativamente richiesti e relativi alla capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, fondandosi su una congetturale attualità operativa del clan TR. Non risulta decisivo, altresì, il riferimento ai risultati del processo Totem e al ruolo di gestore diretto nel settore dei giochi, aspetto non approfondito dal Tribunale e limitato s$ alla sola informativa del Ministero della Giustizia. In realtà sono forniti dati vetusti e risalenti nel tempo che ripercorrevano la biografia giudiziaria del detenuto senza valorizzare circostanze idonee a provare l'attualità della pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato, dunque, non operava uno scrutinio serio sui requisiti di concretezza e attualità che sarebbero stati essenziali per legittimare il giudizio espresso per la proroga del regime carcerario differenziato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 1 Contrariamente a quanto assunto, non v'è il vizio di assenza della motivazione e la conseguente violazione dell'art. 125 del cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata dà conto delle ragioni poste a sostegno del rigetto del reclamo ed oltre alle citazioni degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, in tema di sospensione del trattamento penitenziario ordinario, indica gli elementi sulla scorta dei quali si è ritenuta legittima la proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.. In questa logica sono stati richiamati gli esiti del procedimento "Arcipelago" e soprattutto sono stati rielaborati gli elementi che hanno indotto alla condanna di IB nel processo "Totem". Lo scrutinio operato, che inizialmente aveva valorizzato il titolo cautelare, ha, in realtà, assunto maggiore consistenza, proprio in virtù della condanna inflitta a IB, evento che aveva aggravato indiscutibilmente il giudizio di pericolosità qualificata. Il Tribunale di merito ha, poi, richiamato, in funzione della proroga del regime differenziato e della reiezione del reclamo proposto i contenuti dei contatti con la moglie del ricorrente stesso oltre ai collegamenti con il nucleo familiare e con il cognato, IN MA, individuato come veicolo di collegamento tra il detenuto e l'ambiente esterno. Né ha rilievo decisivo il fatto che IN non avesse subito condanne, poiché scopo essenziale della sospensione del regime detentivo differenziato è l'interruzione di ogni collegamento tra il detenuto e il contesto criminale di provenienza. 4 Si intende, dunque, come il ricorso non si confronti a pieno titolo con la motivazione del provvedimento impugnato. Il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile. 2 La finalità del trattamento detentivo di cui all'art. 41 bis è quella di evitare che il detenuto mantenga collegamenti con la criminalità organizzata, così accrescendo la sua pericolosità sociale, in funzione della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. D'altro canto, lo stesso ricorrente è stato indicato come uno degli elementi di vertice del clan TR e in ragione di ruolo associativo siffatto ha riportato condanna. Il giudicato dà, dunque, conto del ruolo di IB come vertice del nucleo associativo TR e non sono conferenti i richiami all'esistenza di un clan ulteriore e alternativo rispetto a quello indicato. Proprio in ragione dei contatti tra IB e l'associazione, dunque, si è ritenuto necessario imporre la proroga del regime differenziato, regime che avrebbe contenuto la pericolosità sociale interrompendo la capacità di collegamento con l'ambiente criminale organizzato esterno. Alla luce di quanto premesso, né il tempo trascorso in detenzione, né altri elementi specifici e concreti possono assurgere a indicatori di una sopravvenuta carenza di pericolosità sociale. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 20/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/setite le conclusioni del PG To e C C (,),/e": 2 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 5362 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAIRO ANTONIO Data Udienza: 20/04/2022 Letta la requisitoria del sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Stefano Tocci, presso questa Suprema Corte di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 Gennaio 2017 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto ministeriale con cui IB UI era stato sottoposto al regime di sorveglianza di cui all'art. 41 bis ord. pen. a far data dal 28- 9-2016. Avverso il decreto ministeriale del 22 Settembre 2020, di proroga del regime detentivo differenziato anzidetto, il difensore interponeva reclamo depositato al Tribunale. Il reclamante era, inizialmente,in custodia cautelare in carcere, per effetto dell'ordinanza Gip del Tribunale di Messina del 13-6-2016. In quel procedimento, IB era stato condannato a venticinque anni di reclusione, per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, con ruolo direttivo, e per una serie di delitti (estorsione, turbativa d'incanti, violazione della disciplina sul controllo delle armi, ricettazione, sequestro di persona, trasferimento fraudolento di valori), fatti aggravati dall'art. 7 L. 203/91 e commessi nell'anno 2014. A carico di IB risultavano ulteriori precedenti penali e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, da ultimo impostagli nell'anno 2017. Dal certificato dei carichi pendenti, presso la Procura della Repubblica di Messina risultava l'iscrizione per un'associazione per delinquere di stampo mafioso sino al 2005 e un'estorsione con metodo mafioso in data 2001. Il decreto ministeriale era stato, dunque, emesso sulla scorta degli elementi indicati e delle informazioni trasmesse dalla DIA, dalla DDA di Messina e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il decreto dava conto della capacità del detenuto di mantenere i contatti con la criminalità organizzata, capacità immutata nonostante il decorso del tempo in detenzione. Si ricavava, nella specie, come egli fosse un esponente del clan mafioso TR, tra i maggiormente agguerriti, operanti nell'area messinese, secondo quanto confermato nel processo "Totem". Anche il contesto familiare confermava l'appartenenza all'associazione; la moglie NA NA era stata condannata per intestazione fittizia di beni, aggravata dalla finalità mafiosa,ed era risultato come IB avesse continuato a dare indicazioni sulla gestione degli affari in seno all'associazione, tramite i colloqui in carcere. Ha mantenuto collegamenti con lo zio GA UI, che aveva sostituito ai 2 vertici del clan, ed ha ricevuto informazioni su possibili collaborazioni da parte dei sodali. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ed ha annotato come la base dimostrativa del ruolo di IB fosse decisamente mutata in peius essendo sopravvenute per i fatti a suo carico una serie di decisioni di condanna, aggravando il giudizio di pericolosità sociale "qualificata" nei suoi confronti. Tra le decisioni si è valorizzato il ruolo di capo e promotore del nucleo associativo che ha curato il controllo del settore dei giochi e delle scommesse, imponendo l'acquisto di personal computer e di dispositivi di gioco. Nè può dubitarsi dell'attuale operatività dell'organizzazione criminale alla luce di quanto segnalato dalla nota del Ministero dell' Interno in data 18-9-2020, relativa all'arresto il 27-03-2019 di GA BE, elemento associato al clan TR. 2. Ricorre per Cassazione UI IB, con il ministero del difensore di fiducia, e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e dell'articolo 125 c.p.p., oltre alla carenza di motivazione. Osserva il ricorrente che l'ordinanza impugnata non dà contezza delle ragioni poste a sostegno del rigetto del reclamo. Premesse una serie di citazioni sugli orientamenti giurisprudenziali, l'ordinanza non spiega le ragioni sulla scorta delle quali era stato rinnovato il regime differenziato;
solo qualche breve accenno era possibile rinvenire nella parte di motivazione (fII.6 e 7) in cui si affrontava il profilo criminale e la pericolosità attuale del reclamante. Nulla ha detto l'ordinanza impugnata: - sulla vetustà delle informative della DDA e della DIA di Messina, nonché sui fatti richiamati in funzione della pericolosità; - sul motivo per cui la sentenza di condanna per l'operazione "Totem" abbia modificato in peius la condizione del ricorrente;
- sulla asserita cripticità dei contenuti della corrispondenza tra il ricorrente e la moglie, aspetto richiamato senza argomentazioni utili a motivarne l'assunto in funzione della pericolosità sociale;
- sui colloqui tra IB e il cognato MA IN additato quale veicolo di collegamento tra il detenuto e l'esterno; - sulla inconcludenza dei fatti oggetto del procedimento "Operazione Predominio" che ha acclarato nel quartiere TR la formazione di un nuovo clan, slegato da ogni rapporto con il clan TR del quale si assume essere IB il reggente. 3 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 41-bis ord. pen.. Il decreto impugnato non contiene gli elementi normativamente richiesti e relativi alla capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, fondandosi su una congetturale attualità operativa del clan TR. Non risulta decisivo, altresì, il riferimento ai risultati del processo Totem e al ruolo di gestore diretto nel settore dei giochi, aspetto non approfondito dal Tribunale e limitato s$ alla sola informativa del Ministero della Giustizia. In realtà sono forniti dati vetusti e risalenti nel tempo che ripercorrevano la biografia giudiziaria del detenuto senza valorizzare circostanze idonee a provare l'attualità della pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato, dunque, non operava uno scrutinio serio sui requisiti di concretezza e attualità che sarebbero stati essenziali per legittimare il giudizio espresso per la proroga del regime carcerario differenziato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 1 Contrariamente a quanto assunto, non v'è il vizio di assenza della motivazione e la conseguente violazione dell'art. 125 del cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata dà conto delle ragioni poste a sostegno del rigetto del reclamo ed oltre alle citazioni degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, in tema di sospensione del trattamento penitenziario ordinario, indica gli elementi sulla scorta dei quali si è ritenuta legittima la proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.. In questa logica sono stati richiamati gli esiti del procedimento "Arcipelago" e soprattutto sono stati rielaborati gli elementi che hanno indotto alla condanna di IB nel processo "Totem". Lo scrutinio operato, che inizialmente aveva valorizzato il titolo cautelare, ha, in realtà, assunto maggiore consistenza, proprio in virtù della condanna inflitta a IB, evento che aveva aggravato indiscutibilmente il giudizio di pericolosità qualificata. Il Tribunale di merito ha, poi, richiamato, in funzione della proroga del regime differenziato e della reiezione del reclamo proposto i contenuti dei contatti con la moglie del ricorrente stesso oltre ai collegamenti con il nucleo familiare e con il cognato, IN MA, individuato come veicolo di collegamento tra il detenuto e l'ambiente esterno. Né ha rilievo decisivo il fatto che IN non avesse subito condanne, poiché scopo essenziale della sospensione del regime detentivo differenziato è l'interruzione di ogni collegamento tra il detenuto e il contesto criminale di provenienza. 4 Si intende, dunque, come il ricorso non si confronti a pieno titolo con la motivazione del provvedimento impugnato. Il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile. 2 La finalità del trattamento detentivo di cui all'art. 41 bis è quella di evitare che il detenuto mantenga collegamenti con la criminalità organizzata, così accrescendo la sua pericolosità sociale, in funzione della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. D'altro canto, lo stesso ricorrente è stato indicato come uno degli elementi di vertice del clan TR e in ragione di ruolo associativo siffatto ha riportato condanna. Il giudicato dà, dunque, conto del ruolo di IB come vertice del nucleo associativo TR e non sono conferenti i richiami all'esistenza di un clan ulteriore e alternativo rispetto a quello indicato. Proprio in ragione dei contatti tra IB e l'associazione, dunque, si è ritenuto necessario imporre la proroga del regime differenziato, regime che avrebbe contenuto la pericolosità sociale interrompendo la capacità di collegamento con l'ambiente criminale organizzato esterno. Alla luce di quanto premesso, né il tempo trascorso in detenzione, né altri elementi specifici e concreti possono assurgere a indicatori di una sopravvenuta carenza di pericolosità sociale. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 20/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente