Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 2 945/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DIC Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 5525/99 MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere Cron.6839 Dott. Fabrizio Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 05/10/01 TOFFOLI ConsigliereDott. Saverio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DI LULLO MICHELE, DE ANGELIS CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GIGLIOBIANCO SETTIMIA;
2001 - intimata 3787, avverso la sentenza n. 1210/98 del Tribunale di -1- T N ANCONA, depositata il 30/11/98 R.G.N. 2905/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CON CORTES -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Ancona Settimia Gigliobianco, titolare di pensione diretta con decorrenza dal 1964 e di pensione con decorrenza dal 1968, chiedeva il di reversibilità riconoscimento dell'integrazione al minimo di detto secondo trattamento. Il Pretore adito, accogliendo la domanda, condannava l'INPS a corrispondere alla ricorrente i ratei dovuti a tale titolo con decorrenza dall'ottobre 1968. L'INPS interponeva appello deducendo un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, sul rilievo che la domanda originaria non conteneva la domanda di condanna alla corresponsione dell'integrazione sulla pensione di reversibilità con decorrenza dalla data di liquidazione originaria del trattamento;
riproponeva inoltre la questione, disattesa dal primo giudice, di decorso del termine di decadenza previsto dall'art.4 d.P.R. 639/70. Con sentenza del 30 novembre 1998 il Tribunale di Ancona rigettava l'appello, rilevando, quanto alla dedotta ultrapetizione, che la domanda originaria non era limitata ai ratei relativi al decennio anteriore alla proposizione della domanda amministrativa. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'intimata non si è costituita. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE motivo l'INPS denuncia, ai sensi Con l'unico dell'art.360,nn.3 e 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.6, commi 5, 6 e 7 del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito in legge 11 novembre 1983 n.638, assumendo che il Tribunale, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto la integrazione al minimo anche sulla pensione di reversibilità senza alcuna limitazione di durata, quindi ben oltre la data del 30 settembre 1983 che l'art.6 della legge 463/1983 pone come termine finale, salva cristallizzazione. La Corte rileva che la pronuncia di primo grado non contiene alcuna statuizione sul diritto alla integrazione al minimo per il periodo successivo al 30 settembre 1983; né, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, tale questione si è posta nel giudizio di appello ( anche sotto il profilo della c.d. cristallizzazione del trattamento), dal momento che i quesiti sottoposti all'esame del Tribunale, oggetto della sentenza impugnata, riguardano la pretesa limitazione del diritto all'integrazione al decennio anteriore alla proposizione della domanda amministrativa e l'eccezione di decadenza dall'azione. Il ricorso appare dunque inammissibile, perché propone censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata ed è quindi privo di motivi riconducibili alla previsione di cui all'art.366 n.4 cod.proc.civ. (giurisprudenza costante: cfr. Cass. 13 ottobre 1995 n.10965, 9 ottobre 1998 n.9995, 23 maggio 2001 n.7046). Non si deve provvedere sulle spese del giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2001 Il Presidente Vincenzo Willo H ensigliere estensore Hal ian Laura IL CANCELLIER Depositata ino oggi, TE 2002® CANCELLIERT