Sentenza 23 marzo 2011
Massime • 1
La perizia acquisita irritualmente (nella specie al di fuori di una formale udienza), in sede di giudizio abbreviato - nel quale il giudice deve fissare nuova udienza per l'esame del perito, successivamente al deposito dell'espletata perizia, ex art. 441, comma sesto, cod. proc. pen., e deve fissare all'uopo un termine per il deposito della relazione scritta - non determina una nullità assoluta, con la conseguenza che essa deve essere, ex art. 182 cod. proc. pen., immediatamente eccepita dopo il suo compimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2011, n. 16384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16384 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 23/03/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 801
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 23138/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NO, nato l'[...];
avverso la sentenza del 19.1.2010 della Corte d'Appello di Salerno;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Sante Spinaci) che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
IN FATTO
La Corte d'Appello di Salerno ha confermato, il 19.1.2010, la condanna inflitta, in data 19.3.2008 - all'esito di giudizio abbreviato - dal GUP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di NO CA, imputato di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale.
L'imputato era accomandatario di Sas. FRA.CAR dichiarata fallita il 18.8.2000 (o, secondo il ricorrente, il 25.10.2002). Gli organi di Curatela nulla rinvennero in sede di inventario nel patrimonio societario e riscontarono l'inagibilità del compendio documentale per la ricostruzione dello stesso e del movimento degli affari. Nel corso del procedimento si appurò una ulteriore manovra distrattiva, consistita nell'erogazione alle mogli dei soci di cospicua somma di denaro, operazione connessa con la promessa di acquisto di tre villette, intestata a soggetti esterni alla società. Con il ricorso si eccepiscono (replicando doglianze che accompagnarono il gravame d'appello):
- inosservanza delle norme processuali (art. 441 c.p.p., comma 6 e art. 422 c.p.p., comma 2 e 3) poiché la perizia disposta dal GUP, dopo l'avvio del rito abbreviato, non venne acquisita agli atti nel rispetto delle forme di legge e, cioè, nel contesto di una formale udienza, ma il relativo elaborato fu materialmente assunto dal giudice agli atti;
- illogicità della motivazione nella lettura delle risultanze processuali, avendo ritenuto che i mutui fossero stati contratti dall'organismo caduto in procedura, quando essi furono accesi sul patrimonio personale delle mogli dei soci, e che le somme erogate a titolo di prestito provenissero dalla fallita società, mentre avevano origine in prestiti di tali RICCO non nelle sostanze della società fallita;
erronea applicazione della legge penale nella fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale, senza giustificazione al riguardo.
IN DIRITTO
Se è vero che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice deve fissare nuova udienza per l'esame del perito, successivamente al deposito dell'espletata perizia, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, e deve fissare all'uopo un termine per il deposito della relazione scritta, tuttavia (e tanto è stato correttamente ritenuto dai giudici di seconde cure, assunto su cui conviene il ricorrente, cfr. Motivi pag. 8), siffatta patologia non ha carattere di assolutezza. Pertanto, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., essa doveva essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento.
Nel caso in esame - come si apprende dalla sentenza impugnata (Sent. pag. 3) - la parte rimase silente sia all'udienza del 5.3.2008 (quando il difensore, prendendo atto del deposito, ha accettato gli effetti dell'atto medesimo) sia a quella del 19.3.2009 in cui si discusse dell'elaborato.
È interamente versato in fatto il secondo motivo che vorrebbe raggiungere una diversa ricostruzione del fatto opponendo una lettura alternativa a quella accolta dai giudici del merito. La decisione qui impugnata si sofferma attentamente nel vaglio dei movimenti finanziari della fallita società ed accerta l'estraneità alla presente vicenda delle contestazioni di usura quanto ai prestiti erogati dai citati RICCO: riscontra, in ogni caso, le condotte di impoverimento patrimoniale, assunte al di fuori dell'interesse dell'ente fallito. Non deve, ancora, sfuggire che l'addebito principale riguarda, comunque, l'assenza di ogni cespite attivo, pur precedentemente posseduto dalla fallita società, accompagnata dalla fraudolenza documentale e dal silenzio sull'impiego del denaro da parte dell'amministratore.
Manifestamente infondato e generico è l'ultimo motivo. Esso ripropone quello di appello, senza tenere conto delle risultanze motivazionali del provvedimento impugnato: la sentenza giustifica attentamente la misura della pena inflitta, sottolineando la gravità in concreto dei fatti accertati e non essendovi per il giudice divieto di superare il minimo edittale, superamento assai modesto nel caso in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011