Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2011, n. 16384
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Sentenza 23 marzo 2011

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La perizia acquisita irritualmente (nella specie al di fuori di una formale udienza), in sede di giudizio abbreviato - nel quale il giudice deve fissare nuova udienza per l'esame del perito, successivamente al deposito dell'espletata perizia, ex art. 441, comma sesto, cod. proc. pen., e deve fissare all'uopo un termine per il deposito della relazione scritta - non determina una nullità assoluta, con la conseguenza che essa deve essere, ex art. 182 cod. proc. pen., immediatamente eccepita dopo il suo compimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2011, n. 16384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16384
    Data del deposito : 23 marzo 2011

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