Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 24655
CASS
Sentenza 31 maggio 2006

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In tema di mandato di arresto europeo, in forza del rinvio recettizio operato dall'art. 719 cod. proc. pen., anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nei confronti delle persone colpite da mandato di arresto europeo, si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311, commi secondo, terzo e quarto cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 stesso codice. Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, da depositare nella cancelleria della corte di appello, salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione prima dell'inizio della discussione.

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  • 1Mandato di arresto europeo
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 24655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24655
Data del deposito : 31 maggio 2006

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