Sentenza 31 maggio 2006
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, in forza del rinvio recettizio operato dall'art. 719 cod. proc. pen., anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nei confronti delle persone colpite da mandato di arresto europeo, si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311, commi secondo, terzo e quarto cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 stesso codice. Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, da depositare nella cancelleria della corte di appello, salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione prima dell'inizio della discussione.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 24655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24655 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/05/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1250
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 17701/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC VL, nato a [...] (ex Jugoslavia) il 22-5-1976;
Visti gli atti;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. Mozzarella De Pascalis Federico.
FATTO E DIRITTO
1.-. La difesa di OC VL, colpito da mandato di arresto europeo emesso in data 28-12-2005 dalla Pretura di Hanau (D) per tentato omicidio, ha presentato in data 24-3-2006 richiesta ai sensi dell'art. 309 c.p.p. al Tribunale di Lecce avverso l'ordinanza con la quale in data 14-3-2006 la Corte di Appello di Lecce aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale di Lecce con provvedimento in data 6-4-2006, ritenuto non esperibile il riesame nei confronti dell'ordinanza impugnata, ha trasmesso per competenza gli atti a questa Corte di Cassazione. 2 .-. Alla odierna udienza camerale il difensore del OC - rilevato che, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7, alle impugnazioni proposte avverso le misure cautelari disposte nei confronti delle persone colpite da mandato di arresto europeo si applicano le disposizioni di cui all'art. 719 c.p.p. - ha osservato che da ciò deriverebbe, quanto ai termini ed alle modalità del ricorso, la necessità di applicare la disciplina dell'ordinario giudizio di cassazione, con la necessità di ricevere l'avviso della udienza di trattazione almeno trenta giorni prima, e, non essendosi ciò verificato nel caso in esame, ha eccepito la inosservanza di tale termine.
3 .-. La eccezione formulata dalla difesa del OC alla odierna udienza camerale è palesemente infondata.
Questa Corte ha già chiarito, in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti relativi alle misure cautelari previsti dalla sezione 2^ del capo 1^ del titolo 2^ del codice di procedura penale (artt.714 e 719 c.p.p.) che, quanto ai termini ed alle modalità di presentazione del ricorso, in mancanza di una esplicita diversa previsione normativa, trova applicazione l'art. 311 c.p.p., con conseguente necessità di presentare il ricorso, contenente la enunciazione contestuale dei motivi, entro dieci giorni dalla esecuzione ovvero dalla comunicazione o notificazione del provvedimento nella cancelleria della Corte di Appello, con la facoltà di enunciare motivi nuovi davanti alla Corte di Cassazione prima dell'inizio della discussione e con l'obbligo di decidere nel rispetto delle forme previste dall'art. 127 c.p.p., comma 5, (18-4- 1990, Gonon).
E del resto l'art. 311 c.p.p. è senza dubbio ricompreso nel generale rinvio operato dall'art. 714 c.p.p., comma 2. Il ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti applicativi di misure cautelari disposti nei confronti delle persone colpite da mandato di arresto europeo, in forza del rinvio recettizio operato all'art. 719 c.p.p., soggiace alle regole stabilite da tale disposizione, così come interpretata ed applicata dalla giurisprudenza.
D'altra parte la introduzione di una procedura semplificata, con limiti temporali strettamente cadenzati, quale è quella prevista dalla L. 69 del 2005, appare del tutto antitetica rispetto alle conclusioni del ricorrente, che reclama in questo caso la applicazione delle regole dell'ordinario giudizio di cassazione. A parte il fatto che la possibilità per il ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di Cassazione prima dell'inizio della discussione costituisce più che idonea garanzia, anche in un procedimento come quello in esame, caratterizzato da celerità e snellezza.
4 .-. Ciò premesso, non resta che rilevare che il ricorso è privo di motivi e che non si riscontrano violazioni di legge, sicché se ne deve dichiarare la inammissibilità.
5 .-. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 500,00 (cinquecento), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006