Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2025, n. 37425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37425 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da IG ST
GI SG
VA LL
GI ST
IE RD ha pronunciato la seguente
Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37425/2025 Roma, li, 17/11/2025
Sent. n. sez. 1967/2025 CC 11/11/2025 R.G.N. 27285/2025
sul ricorso proposto da:
CA NU nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale del riesame di Napoli
Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. Mario Cecere;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;
lette le conclusioni della Sostituta procuratore generale Maria Francesca Loy
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5c0749149191149c-Firmato Da: IG ST Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 50873c356e384492
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: VA LL Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b81d70d16637
RITENUTO IN FATTO
1. CA NU, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del 1° luglio 2025 del Tribunale di Napoli che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti del ricorrente dal Gip del Tribunale di Benevento, in relazione ai reati di rapina aggravata e di resistenza a p.u. commessi in Montesarchio il 12 giugno 2025. 2. La difesa affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio espresso sulla gravità indiziaria che aveva portato il Tribunale a confermare l'ipotesi della rapina piuttosto che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce della versione fornita dall'indagato in sede di interrogatorio avvalorata dalle convergenti dichiarazioni di due testimoni sentiti dalla difesa che riconduce la sottrazione forzosa della somma alla p.o. all'inadempimento di quest'ultima nella fornitura di stupefacente che aveva già pagato. Peraltro, a conferma dell'attendibilità della versione difensiva, si richiama la circostanza che l'imputato avesse sottratto dalla cassa dell'esercizio commerciale della p.o. quanto bastava a saldare il suo debito (a fronte di un credito di euro 100,00, precisamente 90,00 euro in quanto, per stessa ammissione della p.o., il giorno precedente gli erano stati consegnati 10,00 euro) e che sin dall'interrogatorio di garanzia aveva comunque fatto riferimento all'esistenza del credito, dovendosi attribuire, in quel frangente, la mancata specificazione della causale all'assenza di domande del Gip sul punto. Con la conseguenza che le successive allegazioni della difesa non potevano considerarsi prive di attendibilità, in quanto invece originate dalle considerazioni svolte dal Gip nell'ordinanza genetica in punto di mancanza di specificazione della causale del gesto.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 274 e 285 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere rispetto ad altre meno gravose. Si sostiene che la motivazione resa sia generica e non si sia tenuto conto che il precedente citato (per violazione delle legge stupefacenti) era relativo ad un procedimento conclusosi con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. Francesca Loy, con requisitoria del 22 ottobre 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TR QUALIFIED
CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: IG ST Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 50873c356e384492
Firmato Da: VA LL Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b81d70d16637
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo relativo alla scelta della misura. È, invece, manifestamente infondato quanto al primo motivo. 2. È principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di misure cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere valutata in astratto, né rapportata alle conclusioni logicamente infinite che sono compatibili con i fatti noti, ma deve essere riferita alle diverse "storie" alternative che emergano eventualmente dal confronto delle prospettazioni delle parti coinvolte. In tale ambito, l'accusato non può limitarsi ad offrire le possibili interpretazioni dei fatti, ma ha l'onere di proporre una plausibile ricostruzione alternativa, se vuole evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa (Sez. 5, n. 2471 del 31/10/1995, [...], Rv. 203391). Nel caso in esame, il vaglio della maggiore attendibilità dell'ipotesi accusatoria fa leva non su un acritico recepimento della versione della parte lesa, la quale riconduce il fatto nell'alveo della rapina, ma muove dalla assoluta genericità della prospettazione resa dall'indagato in sede di interrogatorio che ha motivato il gesto illecito assumendo di vantare un credito nei confronti della persona offesa. Si è poi ritenuto che tale genericità non possa, allo stato e nei limiti del giudizio di gravità indiziaria, ritenersi colmata dalle convergenti dichiarazioni dei testi sentiti dalla difesa, in quanto resta ancora tutta da approfondire la sussistenza della causale che avrebbe determinato l'impossessamento del denaro: non è allegato lo stato di tossicodipendenza;
il coinvolgimento della p.o. nel traffico di droga è circostanza introdotta de relato in quanto i testi l'avrebbero appresa dall'imputato che, invece, non ne ha fatto alcuna menzione nel corso dell'interrogatorio; dell'ostentamento della pretesa creditoria al momento dell'azione a leggere il fatto così come ricostruito dal giudice del merito sulla scorta dell'ordinanza del Gip e del verbale di arresto non vi è traccia, riferendosi di un diretto accesso alla cassa dell'esercizio commerciale;
a ciò si aggiunge il contesto di persistente violenza che ha accompagnato tutta l'azione, essendosi l'imputato presentato con un machete e risultando reiterate le minacce contro la p.o. e gli stessi Carabinieri intervenuti al momento dell'arresto. Né manifestamente illogico è il richiamo ad un quadro di opacità sottostante ai rapporti che legherebbero l'indagato ai dichiaranti - ancora da approfondire se si considera, al di là della affermata coabitazione, che il prestito proverrebbe dalla loro madre, ma la somma sarebbe stata esatta da entrambi tanto da determinare nell'imputato una sorta di spinta al recupero presso colui che è additato essere il suo spacciatore.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: IG ST Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 50873c356e384492 Firmato Da: VA LL Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b81d70d16637
3. Il secondo motivo è fondato.
Nella richiesta di riesame (v. pag. 2), la difesa censurò la natura gravosa della custodia in carcere e, al contempo, prospettò, in via subordinata, quella degli arresti domiciliari anche mediante l'applicazione del braccialetto elettronico di controllo, in relazione alla cui applicazione l'indagato si manifestò disponibile come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta il 27/06/2025 ed allegata ai motivi di impugnazione. L'ordinanza impugnata, pur avendo succintamente indicato gli elementi di disvalore alla stregua dei quali sia possibile ricavare il "rischio di recidivanza", nulla ha argomentato in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere rispetto alla misura gradata prospettata dalla difesa. Si è, pertanto, al cospetto di un vuoto motivazionale che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, per nuovo giudizio sul punto.
4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso, li 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Giovanni Ariolli
Il Presidente
GI GO
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: IG ST Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 50873c356e384492 Firmato Da: VA LL Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ee6b81d70d16637