Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
Sono utilizzabili i risultati dell'attività di P.G. di verifica dei nominativi (mittente o destinatario) indicati sulle buste della corrispondenza di un detenuto, ove si tratti di controllo eseguito senza aprire le buste e senza prendere cognizione del loro contenuto. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità della normativa sul "visto di controllo" di cui all'art. 18-ter L. n. 354 del 1975, non essendovi alcuna segretezza da tutelare ex art. 15 Cost. con riferimento ai nominativi indicati sulle buste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45270 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 3056
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 27214/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AR NG N. IL 12/12/1983;
avverso l'ordinanza n. 7/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 10/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello FR Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Constestabile Guido.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 14/1/2013, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da IG LO GE avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale, confermava l'ordinanza impugnata. IG è indagato (unitamente ad altri soggetti) del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi da 1 a 6 per aver fatto parte della cosca LO, facente parte della 'ndrangheta, operante in Rosarno e nel territorio della Piana di Gioia Tauro. In particolare, secondo l'imputazione provvisoria posta a base dell'ordinanza cautelare, IG era punto di riferimento a Rosarno del latitante LO FR, forniva un costante contributo alla vita dell'associazione, reperiva denaro ed assicurava assistenza economica e legale agli associati detenuti, aggiornava il capo latitante sulle novita' e riceveva da questi direttive che comunicava agli altri, pianificava delitti contro la vita e il patrimonio e, più in generale, si metteva a completa disposizione della cosca. Dopo avere ripercorso i provvedimenti giudiziari che dimostravano l'esistenza e l'operatività anche attuale della cosca LO e il ruolo operativo di LO FR classe 1989, il Tribunale menzionava l'episodio nel quale LO FR aveva incaricato dei giovani di andare a Torino a ritirare una BMW che aveva acquistato: LO FR lo aveva chiesto a IG che, pur non prestandosi perché la moglie stava per partorire, gli aveva consigliato le persone da inviare ed era personalmente andato a prendere il denaro da affidare ai giovani in partenza;
dall'abitazione di LO (che si trovava agli arresti domiciliari) aveva provveduto, inoltre, a stipulare l'assicurazione provvisoria dell'autovettura per il viaggio verso la Calabria. In questo episodio IG dimostrava particolare confidenza con LO ed emergeva come uomo di sua fiducia.
Particolarmente significativa per il ruolo di IG era la vicenda della rapina al supermercato di Melicucco, dopo la quale MP LU aveva erroneamente accusato LI LU di "infamia" con conseguente suo isolamento;
il padre di LI, per difendere l'onore del figlio e difenderlo dall'accusa, aveva portato il fascicolo processuale a IG per dimostrargli quali erano state le dichiarazioni del figlio agli inquirenti. IG aveva verificato che LI LU non aveva fatto il nome di MP, lo aveva comunicato al latitante LO FR e questi lo aveva incaricato di corrispondergli l'assistenza economica e legale, con conseguente "riabilitazione" del soggetto. Il Tribunale rilevava che LI VI si era recato da IG con la certezza che questi fosse in contatto con il latitante e lo aveva fatto fondatamente, perché IG si era recato da LO FR nel suo nascondiglio;
successivamente aveva dimostrato di conoscere gli spostamenti del latitante, fino a preannunciarne il ritorno a Rosarno;
aveva anche raccomandato al padre di LI LU di non parlare di "Cenzo" Pesce, con riferimento ad una diversa rapina, compiuta nel territorio controllato dalla cosca Pesce, per evitare tensioni con essa (nell'intercettazione in cui si riferiva tale consiglio, IG veniva nominato come 'U CI, identificazione assolutamente certa, perche' usata dallo stesso IG in un colloquio con FR LO).
I colloqui intercettati in carcere dimostravano, in definitiva, che si trattava del luogotenente di LO FR a Rosarno. Il collegamento tra IG, LO FR e la cosca omonima si evincevano anche da un'intercettazione ambientale riguardante un cantiere, da cui si evinceva che la ditta era sottoposta ad estorsione dal clan e che egli aveva imposto la sua assunzione al titolare.
Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari e applicava l'art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Ricorre per cassazione il difensore di IG LO GE, deducendo vizio della motivazione.
L'identificazione di IG come CI era smentita da un colloquio tra IG e LO FR, in cui i due si riferivano a CI come una terza persona.
Inoltre era illegittima l'intercettazione della corrispondenza epistolare del detenuto LI LU e l'identificazione del IG tramite tale controllo illegale, anche se il controllo si limitava alla verifica del destinatario della missiva. L'erronea identificazione di IG faceva sì che, nei confronti dell'indagato, mancassero riscontri individualizzanti;
del resto le intercettazioni ambientali eseguite nei suoi confronti non avevano apportato risultati significativi.
Il ricorrente sottolinea alcuni aspetti tralasciati dal Tribunale: in nessun colloquio intercettato era stato usato il cognome "IG";
mancavano del tutto riscontri esterni individualizzanti;
non esistevano indizi della partecipazione di IG al clan LO, poiché non vi era prova che i contatti con LO non fossero occasionali;
era incerta anche l'esistenza attuale dell'organizzazione, ne' dell'organicità dei fatti contestati nell'ambito di un contesto associativo di tipo mafioso. I ricorrenti concludono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto concernente la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria con riferimento al controllo della corrispondenza del detenuto è infondata. Come precisato dal Tribunale del riesame, il controllo era consistito esclusivamente nel verificare chi fossero i destinatari o i mittenti delle lettere inviate o ricevute da LI in carcere: le buste non venivano quindi aperte, ma si procedeva esclusivamente alla verifica predetta. Il dato era stato, poi, utilizzato per correlare determinate intercettazioni ambientali all'invio o alla ricezione di determinate lettere, al fine di identificare i soggetti cui in dette conversazioni si faceva riferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si tratta di intercettazione, ne' di violazione dei diritti legali e costituzionali del detenuto.
L'art. 15 Cost. tutela "la libertà" e "la segretezza" della corrispondenza;
corrispondentemente le condotte che vengono punite dal codice penale sono quella di sottrazione, distrazione o soppressione (che violano la libertà della corrispondenza) e la presa di cognizione e la rivelazione del contenuto della corrispondenza, che violano la segretezza.
In effetti, non può essere tutelata una segretezza che non esiste, come nel caso dell'apposizione sull'esterno della busta del nome del destinatario e/o del mittente: chi appone tali annotazioni per utilizzare il servizio postale lo fa ben sapendo che esse non saranno segrete, ma saranno visionate dagli addetti al recapito;
analoga - anzi: più forte - consapevolezza ha il detenuto che invia o riceve corrispondenza, ben consapevole che essa, prima di essere recapitata, sarà in qualche modo "trattata" dall'amministrazione carceraria. La L. n. 354 del 1975, art. 18 ter conferma di quanto sopra, in quanto impone (conformemente al dettato costituzionale) un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per i casi di limitazione nella corrispondenza (quindi, limitazione della libertà di corrispondenza) o di visto di controllo, che integra la limitazione della segretezza della corrispondenza. Nessun provvedimento giudiziario deve, invece, essere adottato quanto alla visione - cui ovviamente può seguire l'annotazione di quanto visto - dei destinatari della corrispondenza indicati all'esterno della busta, come si ricava indirettamente dal comma 2 dello stesso articolo: se non possono essere limitate o controllate lettere indirizzate ai soggetti pubblici in detto comma elencati, è evidente che gli addetti alla corrispondenza possono (anzi: devono) verificare chi sono i destinatari delle missive inviate dal detenuto. Esattamente, quindi, il Tribunale richiama la sentenza di questa Corte secondo cui è legittima, rientrando nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 354 c.p.p., alla polizia giudiziaria, un'ispezione all'interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale - senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale - volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l'inserimento nella cassetta dell'ufficio postale della stessa - poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie - da parte di persona conosciuta al personale operante e si aggiunge che tale attività non si risolve in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 c.p.p. o nel sequestro della stessa ai sensi dell'art. 254 c.p. e può anche essere oggetto di prova testimoniale (Sez. 6, n. 8870 del 01/07/1998 - dep. 30/07/1998, P.g. e P.c. in proc. Gigliotti A, Rv. 212009): si tratta di applicazione dei principi fin qui enunciati.
Erroneamente, invece, il ricorrente richiama la recente decisione delle S.U. di questa Corte, che statuisce che il visto di controllo cui può essere sottoposta la corrispondenza dei detenuti ai sensi dell'art. 18 ter ord. pen. deve essere svolto previa apertura non occulta del plico e imprimendo sul contenuto della corrispondenza stessa un segno riconoscibile e idoneo ad attestare l'effettuato controllo da parte dell'autorità, in tal modo venendone resi edotti i soggetti che intrattengono la corrispondenza (Sez. U, n. 28997 del 19/04/2012 - dep. 18/07/2012, Pasqua, Rv. 252894): si tratta, appunto, di fattispecie del tutto diversa, poiché - contrariamente al caso di specie - la busta è stata aperta ed è stata presa visione del contenuto della missiva.
2. Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio.
Mentre appare infondata e generica la censura che contesta la motivazione dell'ordinanza in ordine all'esistenza e all'operatività della cosca LO, che è invece ampia e niente affatto illogica e che, inoltre, si rifà a provvedimenti giudiziali, alcuni dei quali definitivi, quella che contesta l'attribuzione a IG LO GE del ruolo all'interno della cosca descritto nell'imputazione è meritevole di accoglimento in due punti, sui quali la motivazione è decisamente carente e necessita di integrazione.
Il primo riguarda l'identificazione di IG come "CI":
benché la motivazione sia ampia e apparentemente convincente, essa tralascia di esaminare il contenuto della conversazione del 1/10/2009 ore 16.10, progressivo n. 60, pure riportata integralmente alla nota 16 (pagg. 19 e 20 dell'ordinanza impugnata).
In quella conversazione, nella quale LO FR chiama IG alla utenza a lui intestata e in uso, lo stesso LO parla di CI usando la terza persona e, quindi,
apparentemente, sembra riferirsi a persona diversa dal suo interlocutore.
La difesa del ricorrente ritiene tale conversazione decisiva: ciò non può essere affermato in questa sede, in quanto - come costantemente ritenuto da questa Corte - l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (da ultimo, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 254439);
piuttosto, la motivazione sul punto appare incompleta, avendo il Tribunale omesso di dare conto - insieme a tutti gli elementi ritenuti significativi per ritenere IG identificabile in "CI" - dell'unico elemento che apparentemente indica il contrario.
Con riferimento, poi, alla descrizione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, si deve osservare che l'episodio del recupero a Torino dell'autovettura acquistata da LO FR non ha - se preso autonomamente - particolare significato indiziario nel senso della partecipazione all'associazione mafiosa, ben potendo inquadrarsi in un rapporto di amicizia;
anche la conversazione intercettata dai carabinieri di Gioia Tauro del 23/3/2010, riportata alle pagg. 28 e 29 dell'ordinanza non appare, da sola, gravemente indiziaria di tale partecipazione.
Ben diversa non può che essere la valutazione della vicenda della "riabilitazione" di LI, ingiustamente accusato da MP di essere un "infame": essa, da sola, dimostrerebbe ampiamente il ruolo di IG, tenuto conto che, secondo quanto esposto, egli avrebbe ricevuto il padre di LI, preso visione del fascicolo processuale, riferito la vicenda a LO FR, recandosi al suo nascondiglio di latitante, riportato le direttive e gli ordini del capo ai partecipi. Ebbene: tale vicenda viene solo narrata, senza alcuna indicazione degli elementi che la dimostrano, cosicché non si riesce a comprendere se si tratti di una ricostruzione ipotetica degli inquirenti, tratta dalle conversazione tra i LI, padre e figlio, oppure se vi sono conversazioni o appostamenti o altri elementi che non sono stati riportati.
Per fare un solo esempio: non sono riportati i "numerosi riferimenti agli incontri tra IG e LO FR nel luogo della sua latitanza", ne' quelli relativi all'imminente ritorno di LO FR a Rosarno.
Il Giudice di rinvio dovrà, quindi, fornire adeguata motivazione su questi due punti che appaiono decisivi per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013