CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/09/2023, n. 36989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36989 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IZ EA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 06/03/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI PE , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Chiara Buonafede, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36989 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe I! Tribunale di Palermo, previa riqualificazione del reato di cui al capo 5 ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 6 in relazione al reato di cui agli artt. 99,110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala a favore di quello del Tribunale di Palermo, mantenendo la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di EA IZ indagato in ordine ai predetti reati. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EA IZ deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alla riqualificazione del reato di cui al capo 5 che non è consentita quando essa comporta una diversa determinazione delle attribuzioni, ai sensi dell'art. 328 cod. proc. pen., non dovendo incidere sulla competenza del Giudice del processo. 2.2. Con il secondo motivo mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto ed alla relativa gravità indiziaria non emergendo dagli atti che il IZ sia parte di un'organizzazione criminale e ricopra il ruolo di addetto alla cessione di stupefacente. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari, non potendosi presumere queste dalla ritenuta partecipazione associativa e dovendosi individuare elementi concreti in ordine alla attualità delle esigenze, nella specie insussistenti anche rispetto alla risalenza delle condotte tra il dicembre 2021 e i primi mesi del 2022. 3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 Pur essendo stato già affermato che in tema di impugnazione cautelare, in caso di istanza di riesame di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trova applicazione il divieto di "reformatio in pejus", che costituisce un principio di portata generale (Sez. 3, n. 29091 del 04/04/2019 Rv. 276756 - 02;conf. Sez. 1, n. 1805/1993, Rv. 195647 in materia di misure cautelari personali), tuttavia la violazione del divieto di "reformatio in peius" sussiste nei soli casi in cui, per effetto della riqualificazione giuridica del fatto, il giudice dell'impugnazione applichi una misura cautelare più afflittiva rispetto a quella disposta dal giudice delle indagini preliminari (ovvero della convalida dell'arresto o del giudizio di merito), ipotesi che nella specie non si è verificata. Del resto, è orientamento consolidato che il potere di rilevare la difformità tra i fatti accertati e la fattispecie legale ipotizzata, in sede di procedimento incidentale relativo ai provvedimenti in materia di libertà, deve essere ribadito anche sotto la vigenza del nuovo codice di procedura penale, non essendo state introdotte innovazioni sostanziali al riguardo dalla nuova normativa. I limiti a tale potere vanno individuati nel carattere incidentale del procedimento, per cui la modificazione dell'imputazione non può aver rilievo se non all'interno del procedimento stesso e incidere solo sul regime della libertà personale ("rebus sic stantibus"); nell'aderenza della qualificazione giuridica ai fatti accertati allo stato delle indagini. Posto questo, non si può ritenere il potere limitato alla verifica del concorso di elementi accidentali della fattispecie penale (circostanze), ma bensì esteso alla qualificazione della fattispecie legale, fermi i limiti indicati, specialmente quello della corrispondenza ai fatti (Sez. 1, n. 4214 del 11/11/1991; Spiezia, Rv. 189191 - 01). 3 . Il secondo motivo è manifestamente generico rispetto agli indici fattuali che hanno giustificato il rilievo della esistenza di un contesto associativo tra L soggetti accusati di concorso nella realizzazione dei reati continuati, facente capo ad IA I/ e del ruolo di custode dello stupefacente ed addetto alla sua consegna (v. pg. 6 e ss. della ordinanza impugnata). Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato rispetto alla sussistente presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed al suo mancato superamento oltre che rispetto agli indici concreti, sotto il profilo obiettivo /- e subiettivo, considerati dal giudice della cautela e con i quali il ricorrente non si confronta in alcun modo ( v. pg. 9, ibidem). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 t G. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/07/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI PE , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Chiara Buonafede, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36989 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe I! Tribunale di Palermo, previa riqualificazione del reato di cui al capo 5 ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 6 in relazione al reato di cui agli artt. 99,110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala a favore di quello del Tribunale di Palermo, mantenendo la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di EA IZ indagato in ordine ai predetti reati. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EA IZ deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alla riqualificazione del reato di cui al capo 5 che non è consentita quando essa comporta una diversa determinazione delle attribuzioni, ai sensi dell'art. 328 cod. proc. pen., non dovendo incidere sulla competenza del Giudice del processo. 2.2. Con il secondo motivo mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto ed alla relativa gravità indiziaria non emergendo dagli atti che il IZ sia parte di un'organizzazione criminale e ricopra il ruolo di addetto alla cessione di stupefacente. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari, non potendosi presumere queste dalla ritenuta partecipazione associativa e dovendosi individuare elementi concreti in ordine alla attualità delle esigenze, nella specie insussistenti anche rispetto alla risalenza delle condotte tra il dicembre 2021 e i primi mesi del 2022. 3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 Pur essendo stato già affermato che in tema di impugnazione cautelare, in caso di istanza di riesame di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trova applicazione il divieto di "reformatio in pejus", che costituisce un principio di portata generale (Sez. 3, n. 29091 del 04/04/2019 Rv. 276756 - 02;conf. Sez. 1, n. 1805/1993, Rv. 195647 in materia di misure cautelari personali), tuttavia la violazione del divieto di "reformatio in peius" sussiste nei soli casi in cui, per effetto della riqualificazione giuridica del fatto, il giudice dell'impugnazione applichi una misura cautelare più afflittiva rispetto a quella disposta dal giudice delle indagini preliminari (ovvero della convalida dell'arresto o del giudizio di merito), ipotesi che nella specie non si è verificata. Del resto, è orientamento consolidato che il potere di rilevare la difformità tra i fatti accertati e la fattispecie legale ipotizzata, in sede di procedimento incidentale relativo ai provvedimenti in materia di libertà, deve essere ribadito anche sotto la vigenza del nuovo codice di procedura penale, non essendo state introdotte innovazioni sostanziali al riguardo dalla nuova normativa. I limiti a tale potere vanno individuati nel carattere incidentale del procedimento, per cui la modificazione dell'imputazione non può aver rilievo se non all'interno del procedimento stesso e incidere solo sul regime della libertà personale ("rebus sic stantibus"); nell'aderenza della qualificazione giuridica ai fatti accertati allo stato delle indagini. Posto questo, non si può ritenere il potere limitato alla verifica del concorso di elementi accidentali della fattispecie penale (circostanze), ma bensì esteso alla qualificazione della fattispecie legale, fermi i limiti indicati, specialmente quello della corrispondenza ai fatti (Sez. 1, n. 4214 del 11/11/1991; Spiezia, Rv. 189191 - 01). 3 . Il secondo motivo è manifestamente generico rispetto agli indici fattuali che hanno giustificato il rilievo della esistenza di un contesto associativo tra L soggetti accusati di concorso nella realizzazione dei reati continuati, facente capo ad IA I/ e del ruolo di custode dello stupefacente ed addetto alla sua consegna (v. pg. 6 e ss. della ordinanza impugnata). Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato rispetto alla sussistente presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed al suo mancato superamento oltre che rispetto agli indici concreti, sotto il profilo obiettivo /- e subiettivo, considerati dal giudice della cautela e con i quali il ricorrente non si confronta in alcun modo ( v. pg. 9, ibidem). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 t G. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/07/2023.