Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2017, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
0509 6 -18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente UDIENZA CAMERA DI Dott. GIACOMO FUMU CONSIGLIO - Rel. Consigliere - DEL 16/11/2017 Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - SENTENZA Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. - Consigliere - 2 Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE SGADARI N. 964/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA nei confronti di: NO EL N. IL 29/05/1967 avverso l'ordinanza n. 7189/2014 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del 17/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv. Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Massimo Galli, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Svolgimento del processo Il Tribunale di Siracusa, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 17.6.2016 emetteva decreto di revoca del decreto penale di condanna emesso il 13.1.2016 nei confronti di SC AR, imputato del delitto p. e p. dagli artt. 640 e 61 n. 7 c.p., in quanto non era stato possibile eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. H Ricorre per cassazione il [Sostituto] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa deducendo l'abnormità del decreto di revoca del decreto penale, in quanto fondato su un presupposto errato, ossia che la sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto equivalga ad irreperibilità. Il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 157, 159, 161, 162 c.p.p. deve far ritenere che la legge permetta di qualificare come "irreperibile" solo colui che, non avendo mai ricevuto prima altra notificazione nell'ambito del procedimento di interesse, non sia rintracciabile presso i luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. Diversamente, chi ha eletto o dichiarato domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., in quanto già portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento ed avvertito delle conseguenze previste dalla legge per il caso di sopravvenuta inidoneità del domicilio, non può affatto dirsi "irreperibile", ma deve essere portato a conoscenza degli atti del procedimento secondo le modalità previste dalla legge (notifica al difensore nominato di fiducia). La vicenda in esame, pertanto, non si connota in termini di oggettiva impossibilità sostanziale assoluta di giungere ad una conoscenza del provvedimento. Mancando if presupposto dell'irreperibilità, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 460, comma 4, c.p.p. in materia di revoca del decreto penale di condanna. Il decreto di revoca in oggetto è affetto, dunque, da abnormità, in quanto provvedimento estraneo al sistema processuale e determinante una illegittima regressione del procedimento. Ed invero, il Gip del Tribunale di Siracusa, anziché pretendere la notificazione a mani, avrebbe dovuto disporre la notificazione presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnato decreto. Motivi della decisione 1. Il motivo di ricorso proposto è infondato. 1 2. Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, non può qualificarsi "abnorme". Ed invero, l'art. 460 comma 4 c.p.p., nel prevedere che se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p. Il concetto di irreperibilità cui fa riferimento l'art. 460, comma 4 c.p.p. va inteso, più in generale, come non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento (si veda, in tal senso, Cass., Sez. III, sent.n.30825/2017; Cass., Sez. V, sent.n. 18170/2015, Rv. 263551; Cass., Sez. III, sent.n. 7022/2012, Rv. 251983). Nel caso di specie, pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui l'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella deil'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, c.p.p. prevede, appunto, l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna (cfr. Cass., Sez. III, sent.n.30825/2017, Rv. 270212; nonché Cass., Sez. II, sent.n. 48913/2009, Rv. 246471). Ed invero, tale assimilazione, risolvendosi in una maggiore tutela per l'imputato, non determina alcuna situazione di "abnormità".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Cosi deliberato, il 16.11.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Cervadoro Giacomo Fumu de DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 2 FEB. 2018 IL CANCELLIERE CA Claudia Pianelli N I O Z A S S 1800 2