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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2023, n. 8078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8078 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) MA AL, nato a [...] il [...] 2) De UC ON, nato a [...] il [...] 3) IM SE, nato a [...] il [...] 4) ZZ DA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tornaso Epiciendio, che ha concluso, per ZZ DA, per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo G) ed il rigetto dei restanti motivi di ricorso, nonché per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi i seguenti difensori per ognuno dei ricorrenti rispettivamente indicati, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispett ivi ricorsi, riportandosi ai motivi: - avv. ON Vozza per Imperi°, - avv. Michele Liguori per ZZ;
- avv. Ernesto De Angelis, in sostituzione dell'avv. SE Stellato, per MA e ZZ. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8078 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto: — AL MA colpevole dei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (capi A, B dell'imputazione) e per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi C, D), di rifiuto di atti d'ufficio (capo E) e di rivelazione di segreto d'ufficio (capo G); — DA ZZ colpevole dei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione e di rivelazione di segreto d'ufficio (capi A, G); — SE IM colpevole del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, in qualità di privato corruttore (capo B); — ON De UC colpevole del delitto di rifiuto di atti d'ufficio (capo E). In estrema sintesi, MA e ZZ, rispettivamente ispettore e sostituto commissario in servizio nell'ufficio di polizia amministrativa del commissariato di pubblica sicurezza di Giugliano - Villaricca, in provincia di Napoli, avrebbero compiuto in varie occasioni attività d'ufficio (MA, in particolare, anche contraria ai propri doveri istituzionali) in favore di due gestori di sale scommesse, tali AR e AN, e, per loro tramite, anche di altre persone, tra cui Imperi°, ottenendo in corrispettivo somme di denaro, beni o servizi. De UC, invece, collega di MA ed insieme a questi presente presso una sala scommesse in occasione di una rapina ai danni della stessa, avrebbe omesso di formalizzare la doverosa attività informativa consequenziale nei confronti dei suoi superiori e dell'autorità giudiziaria. 2. Il ricorso di MA è sostenuto da sette motivi. 2.1. Il primo denuncia l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in applicazione dei princìpi delineati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, ricorrente Cavallo, essendo state esse disposte per reati del tutto diversi da quelli oggetto d'imputazione e non legati tra loro da connessione qualificata, a norma dell'art. 12, cod. proc. pen.. La sentenza impugnata ha respinto la relativa eccezione, rilevando che procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte era comunque il medesimo dal quale sono scaturite le imputazioni in discussione;
che, nei relativi decreti autorizzativi o di proroga, peraltro relativi ad ipotesi di reato più gravi, si rinvengono comunque riferimenti ai fatti oggetto del presente processo;
che anche per questi ultimi - come per quelli per cui erano state disposte le intercettazioni -- era ipotizzata, nel relativo capo d'imputazione, l'aggravante dell'art. 7, dl. n. 152 del 1991, a nulla rilevando che essa sia stata poi esclusa con la sentenza di primo grado. 2 Obietta il ricorso che tali argomenti non sono concludenti, ribadendo che in nessun decreto autorizzativo o di proroga delle intercettazioni si fa riferimento alle vicende corruttive oggetto del processo;
che non esiste alcuna connessione tra queste e le ipotesi di reato sottese a quell'attività investigativa, al punto che neppure la sentenza la ipotizza;
che l'esclusione dell'anzidetta "aggravante mafiosa", disposta già in primo grado, attesta l'eterogeneità tra i vari fatti. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza per le corruzioni ex art. 318, cod. pen. (capi A, B dell'imputazione). Alla vicenda del rilascio della licenza ad IM (capo B), il ricorrente assume di essere estraneo. Per entrambe, in ogni caso, evidenzia la mancata individuazione precisa dei favori per i quali egli avrebbe ricevuto delle remunerazioni, da ciò desumendo la debolezza della prova a carico, incapace di escludere eventuali millanterie degli ipotetici corruttori. 2.3. Analoghi vizi - si deduce con il terzo motivo - presenterebbero i passaggi della sentenza relativi ai delitti di corruzione cd. "propria" e di rifiuto di atti d'ufficio (capi C, D, E). 2.3.1. Riguardo al primo, che MA avrebbe commesso col favorire, dietro compenso, il rilascio di una licenza commerciale ad un intestatario fittizio, li dibattimento non avrebbe dimostrato la natura mendace di tale intestazione, e comunque la relativa consapevolezza da parte dell'imputato, né, in ogni caso„ il preciso ammontare dell'ipotizzato prezzo della corruzione. 2.3.2. Il secondo episodio corruttivo sarebbe del tutto sfornito di prova, consistendo quest'ultima esclusivamente in dialoghi tra terze persone, che la Corte d'appello non ha valutato secondo i più rigorosi criteri elaborati dalia giurisprudenza per i casi analoghi in materia di c.d. "droga parlata". 2.3.3. Quanto al rifiuto di atti d'ufficio, la sentenza non avrebbe motivato sulle doglianze difensive. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata derubricazione degli anzidetti episodi di corruzione "propria" nella meno grave fattispecie dell'art. 318, cod. pen.. Si fa rilevare, a tal fine, che non è stato individuato l'atto "venduto" dal pubblico ufficiale, né, men che mai, Vantidoverosità di esso. 2.5. La quinta doglianza attiene all'intervenuta prescrizione, già al momento della sentenza impugnata, dei reati di cui agli artt. 318 e 328, cod. pen. (capi A, B, E). 2.6. Il successivo motivo denuncia violazione di legge ed assenza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen., nonostante il valore modestissimo delle utilità riconosciute al ricorrente. 3 2.7. L'ultimo motivo deduce i medesimi vizi in relazione al diniego delle attenuanti generiche, giustificate dalla sentenza con l'assenza nell'imputato di segni di ravvedimento, completamente trascurando, invece, il suo corretto comportamento processuale, la lieve entità dei fatti, l'assenza di precedenti, con un criterio di valutazione irragionevolmente diverso da quello seguìto per gli altri imputati. 3. Cinque motivi propone il ricorso di DA ZZ. 3.1. Il primo, in tema di intercettazioni, è identico a quello rassegnato dal medesimo difensore per MA, con l'aggiunta dell'osservazione per cui, in relazione al delitto di rivelazione di segreto d'ufficio (capo G), del quale ella soltanto è stata ritenuta colpevole, quei risultati probatori sarebbero inutilizzabili altresì perché si tratta di reato cd. "sotto-soglia" ; ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza per la corruzione ex art. 318, cod. perì., sub A) e per la rivelazione di segreto (capo G). 3.2.1. Quanto al primo di questi reati, che la ZZ avrebbe commesso promettendo all'imprenditore AN di agevolarlo per il rilascio di un'autorizzazione commerciale ed ottenendo da costui in cambio il montaggio di alcune tende presso il suo ufficio, la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle doglianze proposte con l'atto d'appello, ovvero: l'inesistenza di un vantaggio esclusivo per il pubblico ufficiale, essendo le tende destinate a servizio di tutto l'ufficio ed a cura e spese della pubblica amministrazione;
il mancato accertamento del sinallagma tra le due prestazioni e di un accordo in tal senso i due interessati;
il mancato conseguimento, da parte del AN, dell'utilità avuta di mira. 3.2.2. Anche per quel che riguarda la rivelazione di segreti - ribadita l'inutilizzabilità delle intercettazioni, che esauriscono la prova d'accusa - la difesa denuncia la mancata risposta ai motivi d'appello: ovvero che l'imputata non aveva alcuna conoscenza di notizie riservate e che, dia;
cgando con AN, si era limitata ad esporre proprie considerazioni personali, fondate sulla sua esperienza professionale. 3.3. Il terzo motivo consiste nella deduzione dell'intervenuta prescrizione, già prima della sentenza d'appello. 3.4. La quarta doglianza consiste nella violazione di legge ed assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323- bis, cod. pen., così come per MA. 3.5. Il quinto lamenta l'applicazione di una pena più elevata rispetto al minimo edittale, pur in presenza di una valutazione positiva che ha giustificato il riconoscimento di attenuanti generiche e nonostante la modesta entità dell'unico episodio corruttivo oggetto d'addebito. 4. Sono quattro i motivi d'impugnazione che rassegna l'imputato IM. 4.1. Il primo, in punto d'inutilizzabilità delle intercettazioni, è praticamente sovrapponibile a quello proposto, sul medesimo tema, dagli altri ricorrenti. 4.2. Il secondo consiste nel travisamento per omissione di dati probatori, in particolare alcune conversazioni tra MA e AN, che la difesa aveva specificamente posto in rilievo con l'atto d'appello, ma che la sentenza ha completamento omesso di considerare e che, invece, avrebbero consentito di accertare l'assenza di qualsiasi coinvolgimento di MA nel rilascio della licenza ad esso ricorrente. 4.3. Con il terzo motivo si denunciano essenzialmente vizi di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, ovvero: a) la contraddittorietà tra le sentenze di primo grado e di appello (nonostante l'espresso richiamo di quest'ultima all'altra) sull'avvenuta accelerazione o meno della pratica per effetto dell'intervento dell'isp. MA, negata dalla prima decisione ed invece ritenuta dalla seconda;
b) l'omessa individuazione dell'atto d'ufficio che MA avrebbe posto in essere in favore del ricorrente. 4.4. Da ultimo, anche questo ricorso rappresenta l'intervenuta prescrizione del reato. 5. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato De UC denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità. Rappresenta di non aver assistito alla rapina;
di trovarsi, ai momento, in altra sala dell'esercizio commerciale;
di essere da questo uscito, pistola alla mano, solo in una fase successiva, perché avvisato da alcuni dipendenti, quando però i rapinatori si erano già dileguati;
di aver ivi atteso l'arrivo dei carabinieri, a riprova dell'assenza di qualsiasi volontà di sottrarsi all'atto d'ufficio. Di qui, la natura congetturale dell'affermazione contenuta in sentenza, per cui egli avrebbe assistito al delitto, indebitamente omettendo, di conseguenza, di riferirne formalmente a chi di competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ad eccezione dei reati di corruzione "propria", contestati ai ricorrente MA ai capi C) e D) dell'imputazione, tutti gli altri sono estinti per intervenuta prescrizione nelle more della presente impugnazione e, di conseguenza, in relazione ad essi la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio. 5 1.1. Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto. Dovendo, perciò, tenersi in considerazione la misura massima della pena edittale, ed essendo questa inferiore, per tutti quei reati (vds. artt. 318, nella formulazione allora vigente, 326 e 328, cod. pen.), a sei anni di reclusione, essi sono soggetti ad un termine di prescrizione, quand'anche prorogato a termini di legge, di sette anni e sei mesi dalla data della relativa commissione: ovvero, al più tardi, dal settembre 2013. Ad esso vanno aggiunti i periodi durante i quali il dibattimento d'appello è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., che - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 9) - ammontano a 282 giorni (in primo grado, dalla relativa sentenza, non risultano esservi state sospensioni) Ne consegue, che detto termine è spirato, al più tardi, a dicembre del 2021. 1.2. Dal momento che non tutti i motivi dei ricorsi proposti da tali imputati sono inammissibili, la sopravvenuta causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dev'essere rilevata ed il giudice di legittimità è tenuto a farlo anche d'ufficio (come, nel presente procedimento, per l'imputato De UC, che non l'ha dedotta) non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 dei 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467). Per altro verso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 2. Resterebbero da esaminare, dunque, i motivi di ricorso dell'imputato MA riguardanti gli episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio - art. 319, cod. pen., capi C) e D) - ma, rispetto ad essi, si presenta assorbente il primo, in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni. Sul punto, infatti, la risposta con cui la Corte di appello ha disatteso la relativa eccezione difensiva non può considerarsi soddisfacente. 2.1. Essa, anzitutto, non è giuridicamente corretta, nella parte in cui ha ritenuto decisivo il dato puramente formale della medesimezza del procedimento in senso formale. E' sufficiente, sotto questo aspetto, richiamare quanto spiegato dalle Sezioni unite nella motivazione della citata "sentenza Cavallo", e cioè che «la formale unità 6 dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale (...): svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati dell'intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen., viene, in buona sostanza, schiacciata sul "contenitore dell'attività di indagine" e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla sede procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali - e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina - o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlato». Deve, allora, ribadirsi il principio fissato dalla Corte con tale decisione, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate deve intendersi riferito ai reati che non risultino connessi, ex art. 12, cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione è stata in origine disposta, quand'anche siano tutti oggetto d'indagine all'interno di un unico procedimento in senso formale. A voler essere ancora più espliciti, tanto significa che, perché gli esiti delle intercettazioni disposte per un dato reato possano essere utilizzati per la dimostrazione di uno differente (e non compreso nel catalogo di quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ex art. 380, cod. proc. pen.), è necessario che i due reati siano tra loro in concorso formale o in continuazione, oppure che l'uno sia stato commesso per eseguire od occultare l'altro. Soltanto nella ricorrenza di tali specifiche situazioni tipiche, infatti, e proprio per il carattere originario, sostanziale e non semplicemente processuale del legame che ne deriva tra i due reati, i procedimenti ad essi relativi non possono qualificarsi "diversi". Non così, invece, qualora tra i differenti reati ricorra soltanto un collegamento di tipo probatorio, qual è quello, ad esempio, delineato dall'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.„ che prevede relazioni intercorrenti non già tra i reati, bensì tra un reato e le conseguenze di un altro„ oppure un rapporto di mera occasionalità tra la commissione dei vari reati, ovvero, ancora, una parziale coincidenza della piattaforma probatoria, nella sola prospettiva di una più efficace conduzione delle indagini. 2.2. Là dove, poi, afferma che, nei decreti autorizzativi ed in quelli di proroga, è possibile rinvenire «richiami specifici ed individualizzanti ai fatti per cui si 7 procede», la sentenza necessita di un chiarimento, non comprendendosi natura e portata di tali riferimenti. In proposito, è indiscutibile che - come ribadito anche dalla "sentenza Cavallo" in motivazione, con citazione di numerosi precedenti di legittimità - il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte attiene solo alla valutazione degli stessi come elementi di prova, ma non preclude la possibilità che essi siano utilizzabili come notizie di nuovi reati e, dunque, quale punto di partenza di nuove indagini. Così come non può revocarsi in dubbio che quelle emergenze investigative, se munite della sufficienza concludenza dimostrativa richiesta dalle norme di rito, possano altresì rappresentare il presupposto di autonomi provvedimenti autorizzativi di nuove intercettazioni, non operando in materia di inutilizzabilità il principio, previsto per le nullità dall'art. 185, cod. proc. pen., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello nullo (tra le tante, Sez. 5, n. 44114 dei 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432; Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496; Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265992). V'è, però, che, in caso di procedimento diverso (secondo l'anzidetta accezione), scaturito dai risultati delle intercettazioni disposte in relazione ad un reato differente e non connesso, è pur sempre necessaria l'emissione di un nuovo decreto autorizzativo ad hoc per l'ulteriore reato (decreto che, peraltro, laddove contenga tutti i requisiti di legge, può essere formalmente contenuto anche all'interno di un decreto di proroga delle intercettazioni già in corso per i reati originari). Risulta evidente, infatti, che, se, per ritenere ritualmente disposte le intercettazioni per il reato diverso e non connesso, si ritenesse sufficiente qualsiasi richiamo alle relative circostanze di fatto contenuto nei decreti autorizzativi relativi ex professo ad altri reati, si finirebbe per eludere in concreto il divieto normativo. 2.3. Infine, non ha alcun rilievo l'osservazione della Corte distrettuale per cui originariamente fosse stata ipotizzata per tutti i reati l'aggravante della finalità agevolativa e del metodo mafiosi, potendo tale profilo incidere sui presupposti per procedere all'intercettazione (a norma dell'art. 13, dl. n, 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991), ma non derivandone alcuna interferenza sulla regola dell'art. 270, cod. proc. pen.. 3. Relativamente, dunque, ai reati di cui ai capi C) e D), il giudice di merito è tenuto ad una verifica supplementare, da condursi secondo i principi di diritto più sopra richiamati. Qualora, poi, quest'ultima si concluda nei senso dell'inutilizzabilità, in tutto o in parte, dei risultati delle captazioni eseguite, sarà compito di quel giudice effettuare, altresì, la cd. "prova di resistenza" dei compendio probatorio, 8 valutandone, cioè, la complessiva tenuta dimostrativa o meno, pur in assenza dei dati probatori inutilizzabili. In relazione alle anzidette imputazioni, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio. 4. La necessità di rivedere la ricostruzione dei fatti al lume del materiale probatorio effettivamente utilizzabile, potenzialmente anche assai diverso rispetto a quello posto a fondamento della decisione impugnata (considerando la valenza preponderante, se non esclusiva, assegnata in sentenza ai risultati delle intercettazioni), rende superflue le altre doglianze rassegnate dall'MA in ordine alle imputazioni in discussione, con la conseguenza che i relativi motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZZ DA, IM SE e De UC ON, perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MA AL, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) ed E), perché estinti per prescrizione. Annulla nei confronti di MA la medesima sentenza, limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D), e rinvia per nuovo giudizio sugli stessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tornaso Epiciendio, che ha concluso, per ZZ DA, per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo G) ed il rigetto dei restanti motivi di ricorso, nonché per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi i seguenti difensori per ognuno dei ricorrenti rispettivamente indicati, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispett ivi ricorsi, riportandosi ai motivi: - avv. ON Vozza per Imperi°, - avv. Michele Liguori per ZZ;
- avv. Ernesto De Angelis, in sostituzione dell'avv. SE Stellato, per MA e ZZ. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8078 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto: — AL MA colpevole dei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (capi A, B dell'imputazione) e per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi C, D), di rifiuto di atti d'ufficio (capo E) e di rivelazione di segreto d'ufficio (capo G); — DA ZZ colpevole dei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione e di rivelazione di segreto d'ufficio (capi A, G); — SE IM colpevole del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, in qualità di privato corruttore (capo B); — ON De UC colpevole del delitto di rifiuto di atti d'ufficio (capo E). In estrema sintesi, MA e ZZ, rispettivamente ispettore e sostituto commissario in servizio nell'ufficio di polizia amministrativa del commissariato di pubblica sicurezza di Giugliano - Villaricca, in provincia di Napoli, avrebbero compiuto in varie occasioni attività d'ufficio (MA, in particolare, anche contraria ai propri doveri istituzionali) in favore di due gestori di sale scommesse, tali AR e AN, e, per loro tramite, anche di altre persone, tra cui Imperi°, ottenendo in corrispettivo somme di denaro, beni o servizi. De UC, invece, collega di MA ed insieme a questi presente presso una sala scommesse in occasione di una rapina ai danni della stessa, avrebbe omesso di formalizzare la doverosa attività informativa consequenziale nei confronti dei suoi superiori e dell'autorità giudiziaria. 2. Il ricorso di MA è sostenuto da sette motivi. 2.1. Il primo denuncia l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in applicazione dei princìpi delineati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, ricorrente Cavallo, essendo state esse disposte per reati del tutto diversi da quelli oggetto d'imputazione e non legati tra loro da connessione qualificata, a norma dell'art. 12, cod. proc. pen.. La sentenza impugnata ha respinto la relativa eccezione, rilevando che procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte era comunque il medesimo dal quale sono scaturite le imputazioni in discussione;
che, nei relativi decreti autorizzativi o di proroga, peraltro relativi ad ipotesi di reato più gravi, si rinvengono comunque riferimenti ai fatti oggetto del presente processo;
che anche per questi ultimi - come per quelli per cui erano state disposte le intercettazioni -- era ipotizzata, nel relativo capo d'imputazione, l'aggravante dell'art. 7, dl. n. 152 del 1991, a nulla rilevando che essa sia stata poi esclusa con la sentenza di primo grado. 2 Obietta il ricorso che tali argomenti non sono concludenti, ribadendo che in nessun decreto autorizzativo o di proroga delle intercettazioni si fa riferimento alle vicende corruttive oggetto del processo;
che non esiste alcuna connessione tra queste e le ipotesi di reato sottese a quell'attività investigativa, al punto che neppure la sentenza la ipotizza;
che l'esclusione dell'anzidetta "aggravante mafiosa", disposta già in primo grado, attesta l'eterogeneità tra i vari fatti. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza per le corruzioni ex art. 318, cod. pen. (capi A, B dell'imputazione). Alla vicenda del rilascio della licenza ad IM (capo B), il ricorrente assume di essere estraneo. Per entrambe, in ogni caso, evidenzia la mancata individuazione precisa dei favori per i quali egli avrebbe ricevuto delle remunerazioni, da ciò desumendo la debolezza della prova a carico, incapace di escludere eventuali millanterie degli ipotetici corruttori. 2.3. Analoghi vizi - si deduce con il terzo motivo - presenterebbero i passaggi della sentenza relativi ai delitti di corruzione cd. "propria" e di rifiuto di atti d'ufficio (capi C, D, E). 2.3.1. Riguardo al primo, che MA avrebbe commesso col favorire, dietro compenso, il rilascio di una licenza commerciale ad un intestatario fittizio, li dibattimento non avrebbe dimostrato la natura mendace di tale intestazione, e comunque la relativa consapevolezza da parte dell'imputato, né, in ogni caso„ il preciso ammontare dell'ipotizzato prezzo della corruzione. 2.3.2. Il secondo episodio corruttivo sarebbe del tutto sfornito di prova, consistendo quest'ultima esclusivamente in dialoghi tra terze persone, che la Corte d'appello non ha valutato secondo i più rigorosi criteri elaborati dalia giurisprudenza per i casi analoghi in materia di c.d. "droga parlata". 2.3.3. Quanto al rifiuto di atti d'ufficio, la sentenza non avrebbe motivato sulle doglianze difensive. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata derubricazione degli anzidetti episodi di corruzione "propria" nella meno grave fattispecie dell'art. 318, cod. pen.. Si fa rilevare, a tal fine, che non è stato individuato l'atto "venduto" dal pubblico ufficiale, né, men che mai, Vantidoverosità di esso. 2.5. La quinta doglianza attiene all'intervenuta prescrizione, già al momento della sentenza impugnata, dei reati di cui agli artt. 318 e 328, cod. pen. (capi A, B, E). 2.6. Il successivo motivo denuncia violazione di legge ed assenza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen., nonostante il valore modestissimo delle utilità riconosciute al ricorrente. 3 2.7. L'ultimo motivo deduce i medesimi vizi in relazione al diniego delle attenuanti generiche, giustificate dalla sentenza con l'assenza nell'imputato di segni di ravvedimento, completamente trascurando, invece, il suo corretto comportamento processuale, la lieve entità dei fatti, l'assenza di precedenti, con un criterio di valutazione irragionevolmente diverso da quello seguìto per gli altri imputati. 3. Cinque motivi propone il ricorso di DA ZZ. 3.1. Il primo, in tema di intercettazioni, è identico a quello rassegnato dal medesimo difensore per MA, con l'aggiunta dell'osservazione per cui, in relazione al delitto di rivelazione di segreto d'ufficio (capo G), del quale ella soltanto è stata ritenuta colpevole, quei risultati probatori sarebbero inutilizzabili altresì perché si tratta di reato cd. "sotto-soglia" ; ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza per la corruzione ex art. 318, cod. perì., sub A) e per la rivelazione di segreto (capo G). 3.2.1. Quanto al primo di questi reati, che la ZZ avrebbe commesso promettendo all'imprenditore AN di agevolarlo per il rilascio di un'autorizzazione commerciale ed ottenendo da costui in cambio il montaggio di alcune tende presso il suo ufficio, la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle doglianze proposte con l'atto d'appello, ovvero: l'inesistenza di un vantaggio esclusivo per il pubblico ufficiale, essendo le tende destinate a servizio di tutto l'ufficio ed a cura e spese della pubblica amministrazione;
il mancato accertamento del sinallagma tra le due prestazioni e di un accordo in tal senso i due interessati;
il mancato conseguimento, da parte del AN, dell'utilità avuta di mira. 3.2.2. Anche per quel che riguarda la rivelazione di segreti - ribadita l'inutilizzabilità delle intercettazioni, che esauriscono la prova d'accusa - la difesa denuncia la mancata risposta ai motivi d'appello: ovvero che l'imputata non aveva alcuna conoscenza di notizie riservate e che, dia;
cgando con AN, si era limitata ad esporre proprie considerazioni personali, fondate sulla sua esperienza professionale. 3.3. Il terzo motivo consiste nella deduzione dell'intervenuta prescrizione, già prima della sentenza d'appello. 3.4. La quarta doglianza consiste nella violazione di legge ed assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323- bis, cod. pen., così come per MA. 3.5. Il quinto lamenta l'applicazione di una pena più elevata rispetto al minimo edittale, pur in presenza di una valutazione positiva che ha giustificato il riconoscimento di attenuanti generiche e nonostante la modesta entità dell'unico episodio corruttivo oggetto d'addebito. 4. Sono quattro i motivi d'impugnazione che rassegna l'imputato IM. 4.1. Il primo, in punto d'inutilizzabilità delle intercettazioni, è praticamente sovrapponibile a quello proposto, sul medesimo tema, dagli altri ricorrenti. 4.2. Il secondo consiste nel travisamento per omissione di dati probatori, in particolare alcune conversazioni tra MA e AN, che la difesa aveva specificamente posto in rilievo con l'atto d'appello, ma che la sentenza ha completamento omesso di considerare e che, invece, avrebbero consentito di accertare l'assenza di qualsiasi coinvolgimento di MA nel rilascio della licenza ad esso ricorrente. 4.3. Con il terzo motivo si denunciano essenzialmente vizi di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, ovvero: a) la contraddittorietà tra le sentenze di primo grado e di appello (nonostante l'espresso richiamo di quest'ultima all'altra) sull'avvenuta accelerazione o meno della pratica per effetto dell'intervento dell'isp. MA, negata dalla prima decisione ed invece ritenuta dalla seconda;
b) l'omessa individuazione dell'atto d'ufficio che MA avrebbe posto in essere in favore del ricorrente. 4.4. Da ultimo, anche questo ricorso rappresenta l'intervenuta prescrizione del reato. 5. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato De UC denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità. Rappresenta di non aver assistito alla rapina;
di trovarsi, ai momento, in altra sala dell'esercizio commerciale;
di essere da questo uscito, pistola alla mano, solo in una fase successiva, perché avvisato da alcuni dipendenti, quando però i rapinatori si erano già dileguati;
di aver ivi atteso l'arrivo dei carabinieri, a riprova dell'assenza di qualsiasi volontà di sottrarsi all'atto d'ufficio. Di qui, la natura congetturale dell'affermazione contenuta in sentenza, per cui egli avrebbe assistito al delitto, indebitamente omettendo, di conseguenza, di riferirne formalmente a chi di competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ad eccezione dei reati di corruzione "propria", contestati ai ricorrente MA ai capi C) e D) dell'imputazione, tutti gli altri sono estinti per intervenuta prescrizione nelle more della presente impugnazione e, di conseguenza, in relazione ad essi la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio. 5 1.1. Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto. Dovendo, perciò, tenersi in considerazione la misura massima della pena edittale, ed essendo questa inferiore, per tutti quei reati (vds. artt. 318, nella formulazione allora vigente, 326 e 328, cod. pen.), a sei anni di reclusione, essi sono soggetti ad un termine di prescrizione, quand'anche prorogato a termini di legge, di sette anni e sei mesi dalla data della relativa commissione: ovvero, al più tardi, dal settembre 2013. Ad esso vanno aggiunti i periodi durante i quali il dibattimento d'appello è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., che - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 9) - ammontano a 282 giorni (in primo grado, dalla relativa sentenza, non risultano esservi state sospensioni) Ne consegue, che detto termine è spirato, al più tardi, a dicembre del 2021. 1.2. Dal momento che non tutti i motivi dei ricorsi proposti da tali imputati sono inammissibili, la sopravvenuta causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., dev'essere rilevata ed il giudice di legittimità è tenuto a farlo anche d'ufficio (come, nel presente procedimento, per l'imputato De UC, che non l'ha dedotta) non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 dei 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467). Per altro verso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 2. Resterebbero da esaminare, dunque, i motivi di ricorso dell'imputato MA riguardanti gli episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio - art. 319, cod. pen., capi C) e D) - ma, rispetto ad essi, si presenta assorbente il primo, in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni. Sul punto, infatti, la risposta con cui la Corte di appello ha disatteso la relativa eccezione difensiva non può considerarsi soddisfacente. 2.1. Essa, anzitutto, non è giuridicamente corretta, nella parte in cui ha ritenuto decisivo il dato puramente formale della medesimezza del procedimento in senso formale. E' sufficiente, sotto questo aspetto, richiamare quanto spiegato dalle Sezioni unite nella motivazione della citata "sentenza Cavallo", e cioè che «la formale unità 6 dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale (...): svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati dell'intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen., viene, in buona sostanza, schiacciata sul "contenitore dell'attività di indagine" e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla sede procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali - e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina - o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlato». Deve, allora, ribadirsi il principio fissato dalla Corte con tale decisione, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate deve intendersi riferito ai reati che non risultino connessi, ex art. 12, cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione è stata in origine disposta, quand'anche siano tutti oggetto d'indagine all'interno di un unico procedimento in senso formale. A voler essere ancora più espliciti, tanto significa che, perché gli esiti delle intercettazioni disposte per un dato reato possano essere utilizzati per la dimostrazione di uno differente (e non compreso nel catalogo di quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ex art. 380, cod. proc. pen.), è necessario che i due reati siano tra loro in concorso formale o in continuazione, oppure che l'uno sia stato commesso per eseguire od occultare l'altro. Soltanto nella ricorrenza di tali specifiche situazioni tipiche, infatti, e proprio per il carattere originario, sostanziale e non semplicemente processuale del legame che ne deriva tra i due reati, i procedimenti ad essi relativi non possono qualificarsi "diversi". Non così, invece, qualora tra i differenti reati ricorra soltanto un collegamento di tipo probatorio, qual è quello, ad esempio, delineato dall'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.„ che prevede relazioni intercorrenti non già tra i reati, bensì tra un reato e le conseguenze di un altro„ oppure un rapporto di mera occasionalità tra la commissione dei vari reati, ovvero, ancora, una parziale coincidenza della piattaforma probatoria, nella sola prospettiva di una più efficace conduzione delle indagini. 2.2. Là dove, poi, afferma che, nei decreti autorizzativi ed in quelli di proroga, è possibile rinvenire «richiami specifici ed individualizzanti ai fatti per cui si 7 procede», la sentenza necessita di un chiarimento, non comprendendosi natura e portata di tali riferimenti. In proposito, è indiscutibile che - come ribadito anche dalla "sentenza Cavallo" in motivazione, con citazione di numerosi precedenti di legittimità - il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte attiene solo alla valutazione degli stessi come elementi di prova, ma non preclude la possibilità che essi siano utilizzabili come notizie di nuovi reati e, dunque, quale punto di partenza di nuove indagini. Così come non può revocarsi in dubbio che quelle emergenze investigative, se munite della sufficienza concludenza dimostrativa richiesta dalle norme di rito, possano altresì rappresentare il presupposto di autonomi provvedimenti autorizzativi di nuove intercettazioni, non operando in materia di inutilizzabilità il principio, previsto per le nullità dall'art. 185, cod. proc. pen., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello nullo (tra le tante, Sez. 5, n. 44114 dei 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432; Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496; Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265992). V'è, però, che, in caso di procedimento diverso (secondo l'anzidetta accezione), scaturito dai risultati delle intercettazioni disposte in relazione ad un reato differente e non connesso, è pur sempre necessaria l'emissione di un nuovo decreto autorizzativo ad hoc per l'ulteriore reato (decreto che, peraltro, laddove contenga tutti i requisiti di legge, può essere formalmente contenuto anche all'interno di un decreto di proroga delle intercettazioni già in corso per i reati originari). Risulta evidente, infatti, che, se, per ritenere ritualmente disposte le intercettazioni per il reato diverso e non connesso, si ritenesse sufficiente qualsiasi richiamo alle relative circostanze di fatto contenuto nei decreti autorizzativi relativi ex professo ad altri reati, si finirebbe per eludere in concreto il divieto normativo. 2.3. Infine, non ha alcun rilievo l'osservazione della Corte distrettuale per cui originariamente fosse stata ipotizzata per tutti i reati l'aggravante della finalità agevolativa e del metodo mafiosi, potendo tale profilo incidere sui presupposti per procedere all'intercettazione (a norma dell'art. 13, dl. n, 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991), ma non derivandone alcuna interferenza sulla regola dell'art. 270, cod. proc. pen.. 3. Relativamente, dunque, ai reati di cui ai capi C) e D), il giudice di merito è tenuto ad una verifica supplementare, da condursi secondo i principi di diritto più sopra richiamati. Qualora, poi, quest'ultima si concluda nei senso dell'inutilizzabilità, in tutto o in parte, dei risultati delle captazioni eseguite, sarà compito di quel giudice effettuare, altresì, la cd. "prova di resistenza" dei compendio probatorio, 8 valutandone, cioè, la complessiva tenuta dimostrativa o meno, pur in assenza dei dati probatori inutilizzabili. In relazione alle anzidette imputazioni, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio. 4. La necessità di rivedere la ricostruzione dei fatti al lume del materiale probatorio effettivamente utilizzabile, potenzialmente anche assai diverso rispetto a quello posto a fondamento della decisione impugnata (considerando la valenza preponderante, se non esclusiva, assegnata in sentenza ai risultati delle intercettazioni), rende superflue le altre doglianze rassegnate dall'MA in ordine alle imputazioni in discussione, con la conseguenza che i relativi motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZZ DA, IM SE e De UC ON, perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MA AL, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) ed E), perché estinti per prescrizione. Annulla nei confronti di MA la medesima sentenza, limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D), e rinvia per nuovo giudizio sugli stessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.