Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento civile, il valore della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere cumulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 cod. proc. civ., con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'"an" che per il "quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAÀ DI BRUNO 52, presso lo studio dell'avvocato PATRICIA MOSCHESE, difeso dall'avvocato PP OL, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AQ LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNI, difesa dall'avvocato GABRIELE CAPUANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 382/00 del Giudice di pace di AVELLINO, depositata il 18/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12/10/1999 l'avvocato PE OL conveniva in giudizio LE IN chiedendone la condanna al pagamento di L.
2.000.000 quale corrispettivo per l'attività professionale svolta su incarico e a favore della convenuta. La IN, costituitasi, contestava la domanda sostenendo di aver già pagato il compenso professionale al OL il cui diritto era comunque prescritto. La convenuta proponeva altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Con sentenza 18/8/2000 l'adito giudice di pace di Avellino rigettava la domanda principale e quella incidentale osservando: che, tenuto conto del tempo decorso dalla prestazione dell'ultima attività professionale risultante dalla documentazione prodotta dall'attore, doveva ritenersi non superata da alcuna prova contraria l'eccepita eccezione di presunzione di pagamento;
che andava rigettata l'istanza risarcitoria per lite temeraria mancando la prova della mala fede o della colpa dell'attore.
La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta da OL PE con ricorso affidato ad un solo motivo. IN LE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso principale OL PE sostiene che l'eccezione di presunzione di pagamento (articolo 2956 n. 2 c.c.) deve ritenersi superata dalla tesi della IN relativa all'asserito pagamento dell'onorario. Il diritto vantato non è poi prescritto posto che la prestazione professionale in favore della IN è stata svolta sino al 1999. Il giudice di pace, comunque, avrebbe dovuto rimettere la lite al giudice superiore in seguito alla proposta domanda riconvenzionale: da ciò la violazione dell'articolo 36 c.p.c.. Infine il giudice del merito, in violazione dell'articolo 91 c.p.c., ha liquidato le spese senza riferimento alla nota spese e globalmente ed ha altresì errato nel compensare parzialmente le dette spese da porre invece a carico della IN soccombente in relazione alla domanda riconvenzionale. Le dette censure - relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace - sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'articolo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo rispettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme regolatrici del processo la cui violazione è sempre denunciatole in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giudice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa.
Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la regola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole ritenute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame la motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali - e consente agevolmente di identificare con chiarezza la "ratio decidendi".
Di conseguenza è inammissibile la censura relativa all'asserita violazione dell'articolo 2956 n. 2 c.c. trattandosi di norma di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allorché pronuncia - come appunto nella specie - in controversie di valore inferiore a due milioni.
Per quanto poi riguarda l'asserita violazione dell'articolo 36 c.p.c. per non aver il giudice di pace rimesso la causa al giudice superiore (valoris causa) a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla IN avente ad oggetto la richiesta di condanna del OL per lite temeraria - è appena il caso di ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore della domanda di risarcimento danni, per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., non può essere cumulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 c.p.c. con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'an che per il quantum - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale.
Del pari insussistente è la denunciata violazione dell'articolo 91 c.p.c., posto che il giudice di pace, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente principale, ha correttamente liquidato le spese in modo tale di poter mettere la parte interessata in grado di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle avendo proceduto a tale liquidazione non in misura globale ma indicando separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore con la precisazione dell'importo relativo al rimborso forfettario.
È infine infondata la censura relativa alla compensazione parziale delle spese - che secondo il OL il giudice di pace avrebbe dovuto porre per intero a carico della IN - in quanto, come è noto, il sindacato di questa Corte in ordine al regolamento delle spese giudiziali è limitato all'ipotesi nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa: la detta ipotesi non ricorre nel caso in esame stante la reciproca soccombenza delle parti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 45,50, oltre Euro 450,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004