Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale dichiari la nullità del decreto dispositivo del giudizio, disponendo la restituzione degli atti al giudice delle indagini preliminari per i relativi incombenti, sul rilievo che nel fascicolo per il dibattimento non risulti inserito alcuno degli atti previsti dall'art. 431 cod. proc. pen., né sia allegata la prova dell'avvenuta notificazione del decreto alle parti, essendo onerato delle rispettive attività - tutte successive all'emissione dell'atto introduttivo del giudizio e inidonee ad incidere sulla sua validità - il giudice del dibattimento. (Fattispecie in tema di conflitto negativo, per la cui soluzione la Corte ha escluso di poter applicare il criterio generale fissato nell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen.). Conf. sez. I, 12 giugno 2008 n. 25738, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2008, n. 25737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25737 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 12/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1785
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 009423/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE SIRACUSA;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SIRACUSA SEZ. DIST. AUGUSTA;
ORDINANZA del 29/02/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA;
nel procedimento penale a carico di:
LZ EP;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Siracusa/Sez. Augusta. OSSERVA
con ordinanza in data 22/1/08 il Tribunale monocratico di Siracusa/Sezione distaccata di Augusta, davanti al quale LZ EP con decreto del locale GUP in data 9/5/07 era stata rinviata a giudizio per rispondere di violazione degli artt. 81, 483, 640 c.p., ha dichiarato la nullità del decreto medesimo - sul rilievo che nel fascicolo per il dibattimento, trasmesso ai sensi dell'art. 432 c.p.p., non risultava inserito nessuno degli atti previsti dall'art. 431 c.p.p., ma vi erano solo il certificato penale e una copia del decreto dispositivo del giudizio, e che non era stata neppure allegata la prova della avvenuta notificazione del decreto alle parti - e ha disposto la restituzione degli atti al suddetto giudice.
Con ordinanza in data 29/2/08 il GUP ha sollevato conflitto negativo, sostenendo l'abnormità del regresso del procedimento in quanto nessun atto oltre a quelli trasmessi andava allegato al fascicolo, la prova delle notifiche era stata regolarmente inviata alla cancelleria del GUP e nessuna questione era stata sollevata dalle parti in merito alla formazione del fascicolo.
Il conflitto, malgrado la regola dettata dalla seconda parte dell'art. 28 c.p.p., comma 2, è, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 1^ 9/7/99, Confi, in proc. Chiantese, rv. 214.285 e Sez. 4^ 23/6/04, P.M. in proc. Sestito, rv. 229.436), ammissibile in rito perché la decisione del Tribunale ha in effetti determinato un abnorme regresso del procedimento, non previsto dall'ordinamento, a una fase anteriore, e il contrasto va quindi risolto con la declaratoria di competenza del giudice del dibattimento.
Non si è invero nel caso di specie verificata alcuna nullità del decreto dispositivo del giudizio in quanto, a prescindere da ciò che è stato evidenziato nel provvedimento con cui è stato sollevato conflitto circa la completezza degli atti trasmessi al Tribunale, sia la formazione del fascicolo per il dibattimento che le notifiche del decreto medesimo (alla cui rinnovazione in ogni caso, secondo il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 29/5/02, Manca, spetta al giudice del dibattimento provvedere) sono attività successive alla emissione dell'atto introduttivo del giudizio che non possono incidere sulla sua validità.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa/Sezione distaccata di Augusta, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008