Sentenza 20 maggio 2005
Massime • 1
Il privato che denunzi il reato di falsa testimonianza difetta della legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (e il successivo ricorso per cassazione), atteso che il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria ed il soggetto passivo del reato è la collettività, e non già la persona che a causa del reato subisca eventuali danni risarcibili in sede civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2005, n. 35051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35051 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 20/05/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 958
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 4289/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC AN e UC NA;
persone offese nel procedimento a carico di:
ON IS;
avverso il decreto di archiviazione 6/10/2003 del Gip del Tribunale di Bologna;
Visti gli atti, il decreto denunziato e i ricorsi;
Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FAVALLI M., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
FATTO E DIRITTO
Il Gip del Tribunale di Bologna, con decreto 6/10/2003, disponeva, conformemente alla richiesta del P.M. e ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione a questa, l'archiviazione del procedimento a carico di BO IS, indagata in ordine ai reati di cui agli art. 368 e 372 c.p.. Hanno proposto ricorso per Cassazione, quali asserite persone offese, GU AN e GU NA, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge (art. 410 c.p.p. e art. 111 Cost.), per non essersi garantito a pieno il contraddittorio attraverso l'espletamento delle indagini suppletive sollecitate con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. I ricorsi non sono fondati.
Preliminarmente va rilevato che le ricorrenti difettano di legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e successivo ricorso per Cassazione, in relazione all'ipotizzato reato di falsa testimonianza, considerato che il relativo bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non già la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico. Quanto all'ipotizzato reato di calunnia, di natura plurioffensiva, pur non essendo contestabile la legittimazione delle ricorrenti, correttamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e non ha dato corso all'instaurazione del contraddittorio nel previsto rito camerale, essendo detto atto privo di quegli elementi di concretezza e specificità previsti tassativamente dall'art. 410 c.p.p., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, i quali devono caratterizzarsi per la pertinenza, cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato, e la rilevanza, cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (S.U. 14/2/1996, Testa;
Cass. 31/3/2000, Martini rv. 216541). Su quest'ultimo aspetto, il decreto impugnato da conto della superfluità ed irrilevanza delle sollecitate indagini suppletive.
Le ragioni di merito poste a base della ritenuta infondatezza della notitia criminis non sono censurabili in sede di legittimità. Al rigetto dei gravami, consegue la condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005