Legge 10 aprile 1991, n. 129

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    Giurisprudenza1

    • 1TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 26/03/2012, n. 4451
      Provvedimento: N. 17040/1994 REG.RIC. N. 04451/2012 REG.PROV.PRES. N. 17040/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 17040 del 1994, proposto da: LV NT, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenza Di Martino e Tonino Pulcini, con domicilio eletto presso Vincenza Di Martino in Roma, via Pompeo Magno, 7; contro Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del provvedimento di reiezione …
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    Versioni del testo

    • Art. 1. Titolo di enologo (( 1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 , relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , e' equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 , relativo al medesimo settore )) 2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da universita' statale o legalmente riconosciuta.
      3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attivita' professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresi' chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano esercitato attivita' professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
      4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al comma 3 e' nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:
      a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;
      b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
      c) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
      d) un rappresentante del Ministero della sanita';
      e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentantiva a livello nazionale.
      5. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneita' del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    • Art. 2. Attivita' professionale 1. Formano oggetto della professione di enologo:
      a) la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;
      b) la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;
      c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;
      d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;
      e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;
      f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine.