Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
L'ordinanza dibattimentale con cui il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame è impugnabile, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni decorrente, quando l'imputato è presente in udienza, dalla data della lettura del provvedimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 47076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47076 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2031
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 32519/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DA VA, nata in [...] il [...];
2. DA NA, nata in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 05/04/2013 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5 aprile 2013 il Tribunale di Ravenna, investito dell'appello proposto da AL ON VA ed AL ON NA avverso la sentenza del locale giudice di pace, che le aveva condannate alla pena di legge per il reato di lesione volontaria ai danni di Zandi Romana, ne ha dichiarato l'inammissibilità.
1.1. Ha osservato il giudicante che, ai sensi del D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, l'imputato non può proporre appello avverso la sentenza di condanna se non sia stato anche condannato al risarcimento dei danni;
ha escluso la convertibilità dell'impugnazione in ricorso per cassazione, emergendo dall'atto impugnatorio la volontà di censurare la sentenza soltanto nel merito.
2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione le due imputate, per il tramite del comune difensore, deducendo l'erroneità del deliberato relativamente alla mancata conversione dell'appello in ricorso per cassazione. Sostengono le ricorrenti, con l'unico motivo, che i motivi d'impugnazione sono riconducibili a quelli consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto volti a censurare l'assenza del necessario controllo sull'attendibilità della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi delle due imputate, confluiti nell'atto d'impugnazione congiunto, sono inammissibili in quanto tardivamente proposti.
1.1. L'ordinanza emessa in dibattimento, con la quale il giudice di appello definisce il processo davanti a sè dichiarando l'inammissibilità del gravame, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a); detto termine, infatti, pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che non siano soggette al regime di impugnazione congiunta con la sentenza. La decorrenza del termine non può che essere individuata nella data di lettura del provvedimento in udienza quando, come nella fattispecie di cui ci si occupa, consti la presenza dell'imputato (in questo caso di ambedue le imputate) personalmente, oltre che del difensore.
1.2. Conseguentemente il termine entro il quale doveva essere proposto il ricorso per cassazione è venuto a scadenza il quindicesimo giorno successivo alla pronuncia dell'ordinanza, cioè il 20 aprile 2013; ne deriva la tardività dei ricorsi proposti da DA VA ed DA NA in data non anteriore a quella del 24 aprile 2013, nella quale l'atto d'impugnazione congiunto è stato formato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi conseguono, per ciascuna ricorrente, le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014