CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
Massime • 1
Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2023, n. 6931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6931 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 33912-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IVANA CARSO;
- ricorrente -
Oggetto Omissione contributiva R.G.N. 33912/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6931 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 08/03/2023 2 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, AN GR, SE NO, ER AD SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro MOLFETTA MARIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 782/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto 3 Procuratore Dott. BE MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.33912/2018 FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato prescritto il credito contenuto nella cartella di pagamento contestata a MA LF a titolo di omessa contribuzione previdenziale, la quale aveva proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria (e alla cartella) contestando proprio l’intervenuta prescrizione quinquennale. La Corte territoriale ha rigettato i gravami dell’INPS e di Equitalia Sud s.p.a., con cui si lamentava l’erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, dell’eccezione di prescrizione quinquennale, e si affermava che al caso in esame andasse applicata la prescrizione decennale, il cui dies a quo sarebbe decorso dal quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del titolo (19.02.2007) e sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 19.07.2012. La cassazione della sentenza è domandata da Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – SS) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. MA LF è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 – Violazione dell’art. 112 cpc – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 e 324 cpc – 4 Nullità della sentenza”. Sostiene la nullità della sentenza per formazione del giudicato in primo grado sulla statuizione con cui il Tribunale aveva correttamente qualificato l’azione quale opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 ed aveva accertato che sia la cartella di pagamento oggetto di contestazione che la conseguente iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate alla debitrice (19.02.2007). La sentenza d’appello avrebbe deciso, perciò, ultra petita, qualificando l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e pronunciandosi erroneamente nel merito in luogo di arrestare il proprio giudizio all’improponibilità della domanda per violazione del termine perentorio di 40 giorni di cui all’art. 24. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999”. Afferma la nullità della sentenza d’appello sul presupposto che la Corte territoriale, così come anche il primo giudice, avrebbero errato nel pronunciarsi nel merito, quando avrebbero dovuto arrestare la loro cognizione al rilievo dell’improponibilità della domanda, atteso il dato pacifico che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la cartella era stata regolarmente notificata ed il termine decadenziale di 40 giorni era trascorso inutilmente, non avendo la LF proposto opposizione. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs.46/1999 – Violazione e falsa applicazione del DPR 602/1973, artt. 19, 49, 77 e 86 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995. Sostiene erroneo il richiamo da parte della Corte d’appello alla pronuncia Sez.Un. n.23397 del 2016 al fine di individuare la durata della prescrizione, atteso che, una lettura sistematica delle disposizioni richiamate in epigrafe, dovrebbe condurre alla diversa conclusione della durata decennale della prescrizione. Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, comporterebbero, a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo dies a quo della prescrizione. Prospetta quindi che la questione di diritto sollevata riguarderebbe un profilo non considerato da Sez. Un. n. 23397 del 2016 e che, in assenza di espressa previsione in relazione all’azione di riscossione il termine sia quello ordinario decennale. Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente. 5 Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate SS e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43 co. 4 del r.d. 1611 del 1933. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in favore di MA LF rimasta intimata, né in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica dell’8 febbraio 2023
- ricorrente -
Oggetto Omissione contributiva R.G.N. 33912/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 6931 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 08/03/2023 2 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, AN GR, SE NO, ER AD SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro MOLFETTA MARIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 782/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto 3 Procuratore Dott. BE MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.33912/2018 FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato prescritto il credito contenuto nella cartella di pagamento contestata a MA LF a titolo di omessa contribuzione previdenziale, la quale aveva proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria (e alla cartella) contestando proprio l’intervenuta prescrizione quinquennale. La Corte territoriale ha rigettato i gravami dell’INPS e di Equitalia Sud s.p.a., con cui si lamentava l’erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, dell’eccezione di prescrizione quinquennale, e si affermava che al caso in esame andasse applicata la prescrizione decennale, il cui dies a quo sarebbe decorso dal quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del titolo (19.02.2007) e sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 19.07.2012. La cassazione della sentenza è domandata da Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – SS) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. MA LF è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 – Violazione dell’art. 112 cpc – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 e 324 cpc – 4 Nullità della sentenza”. Sostiene la nullità della sentenza per formazione del giudicato in primo grado sulla statuizione con cui il Tribunale aveva correttamente qualificato l’azione quale opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 ed aveva accertato che sia la cartella di pagamento oggetto di contestazione che la conseguente iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate alla debitrice (19.02.2007). La sentenza d’appello avrebbe deciso, perciò, ultra petita, qualificando l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e pronunciandosi erroneamente nel merito in luogo di arrestare il proprio giudizio all’improponibilità della domanda per violazione del termine perentorio di 40 giorni di cui all’art. 24. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999”. Afferma la nullità della sentenza d’appello sul presupposto che la Corte territoriale, così come anche il primo giudice, avrebbero errato nel pronunciarsi nel merito, quando avrebbero dovuto arrestare la loro cognizione al rilievo dell’improponibilità della domanda, atteso il dato pacifico che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la cartella era stata regolarmente notificata ed il termine decadenziale di 40 giorni era trascorso inutilmente, non avendo la LF proposto opposizione. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs.46/1999 – Violazione e falsa applicazione del DPR 602/1973, artt. 19, 49, 77 e 86 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995. Sostiene erroneo il richiamo da parte della Corte d’appello alla pronuncia Sez.Un. n.23397 del 2016 al fine di individuare la durata della prescrizione, atteso che, una lettura sistematica delle disposizioni richiamate in epigrafe, dovrebbe condurre alla diversa conclusione della durata decennale della prescrizione. Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, comporterebbero, a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo dies a quo della prescrizione. Prospetta quindi che la questione di diritto sollevata riguarderebbe un profilo non considerato da Sez. Un. n. 23397 del 2016 e che, in assenza di espressa previsione in relazione all’azione di riscossione il termine sia quello ordinario decennale. Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente. 5 Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate SS e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43 co. 4 del r.d. 1611 del 1933. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in favore di MA LF rimasta intimata, né in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica dell’8 febbraio 2023