Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. che sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile, per "elementi nuovi" vanno intesi non solo quelli sopravvenuti alla precedente che non sia stato possibile produrre all'udienza di discussione di essa, ma anche quelli a quest'ultima preesistenti, incolpevolmente ignorati e dei quali l'istante sia venuto a conoscenza dopo l'udienza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/05/2003, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 04/12/2002
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 17582
Dott. DANZA Donato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASINI Carlo - Consigliere - N. 005805/2002
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM LE N. IL 04/03/1973;
avverso ORDINANZA del 28/11/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p. non essendo stati presentati i relativi motivi.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, stante la sua pretestuosità, al pagamento della somma che si reputa equo stabilire in euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003