Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/05/2003, n. 8151
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. che sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile, per "elementi nuovi" vanno intesi non solo quelli sopravvenuti alla precedente che non sia stato possibile produrre all'udienza di discussione di essa, ma anche quelli a quest'ultima preesistenti, incolpevolmente ignorati e dei quali l'istante sia venuto a conoscenza dopo l'udienza medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/05/2003, n. 8151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8151
    Data del deposito : 15 maggio 2003

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