Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6793 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 1 6 79 3/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6079/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Marino Donato Santojanni Presidente Cron15406 Dott. Guglielmo Sciarelli Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 8 marzo Dott. Aldo De Matteis Consigliere 2001 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IC, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 44, presso l'avv. Saverio Nigro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Banco di Napoli S.p.A.; intimato- avverso la sentenza n. 827/98, decisa il 20 aprile 1998 e pubblicata il 30 giugno 1998, resa dal Tribunale di Velletri nel procedimento n. 1087 1 256/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Saverio Nigro nell'interesse del ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 10 dicembre 1992 AN IC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma il Banco di Napoli S.p.A. al fine di ottenere la declaratoria d'illegittimità del licenziamento a lui intimato in data 29 ottobre 1992 e richiedeva in subordine il pagamento delle spettanze per il pregresso rapporto di lavoro. Il Giudice adito, respingeva le domande tutte. Interponeva appello lo AN e in esito il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 22 febbraio 10 aprile 1995, accoglieva in parte la domanda limitatamente alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte Suprema di Cassazione, su ricorso del lavoratore, cassava la sentenza di appello limitatamente all'omessa pronuncia sulle domande subordinate per il pagamento delle retribuzioni perdute nel periodo di sospensione cautelare e al trattamento di fine 9. rapporto. Il Tribunale di Velletri, decidendo in sede di rinvio, condannava la società convenuta al pagamento del TFR come complessivamente maturato nel periodo 8 giugno 1991 24 giugno 1992 e, pur dando 2 atto in parte motiva che all'attore spettano rivalutazione monetaria ed interessi, nulla stabiliva al riguardo in dispositivo. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione lo AN con atto notificato in data 16 marzo 1999 e deduce un unico motivo. Il Banco di Napoli S.p.A. è rimasto intimato. Il ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 cc e 429 cpc nonché il difetto di motivazione. Si lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto in dispositivo la spettanza di rivalutazione monetaria e interessi sia sull'indennità di mancato preavviso che sul TFR, pur se apposita domanda al riguardo era stata avanzata nel ricorso. La doglianza è fondata nei limiti che di seguito vengono precisati. In ordine all'indennità di preavviso la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, dà atto che il Banco di Napoli è stato condannato al pagamento di tale voce con la sentenza di appello, la cui statuizione divenuta al riguardo definitiva. Il ricorrente non censura detto capo della sentenza del Tribunale di Velletri e pertanto non può dolersi per l'eventuale mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione su spettanze 3 1 liquidate in altra sede, né può reintrodurre, mediante ricorso avverso la sentenza resa in esito al giudizio di rinvio, doglianze che dovevano essere avanzate avverso quella resa in sede di appello. In ordine al trattamento di fine rapporto il Tribunale di Velletri si è invece limitato ad emettere una condanna generica al pagamento del TFR, senza operare una quantificazione da compiersi evidentemente in altra sede, come non contesta 10 stesso ricorrente che ha richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo. Nulla ha statuito in dispositivo in ordine alla spettanza di interessi e rivalutazione, pur se in parte motiva si afferma che tali accessori spettano "ovviamente", in base al disposto degli artt. 429 cpc e 150 disposizioni attuazione cpc. Osserva la Corte che il giudice del lavoro può liquidare interessi e rivalutazione anche con condanna generica (Cass. civ., 12 marzo 1983, n. 1859, Cass. civ., 2 aprile 1980, n. 2127). Tale pronuncia rientra peraltro nei poteri del giudice ma non è necessitata (Cass. civ., 9 novembre 1982, n. 5913) e pertanto la Corte di Cassazione non può, in sede di legittimità, sindacare il mancato uso di un potere discrezionale, se non sotto il profilo di una omessa pronuncia su specifico capo della domanda, con violazione quindi dell'art. 112 e dell'implicito diniego di quanto dovuto ai sensi dell'art. 429 cpc. Invero il Tribunale non ha provveduto in ordine alla specifica 4 richiesta, formulata nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata e tale omessa pronuncia non può certo esser superata dal riconoscimento del buon diritto del ricorrente agli accessori sul credito da lavoro, contenuta in parte motiva ove non possono essere introdotte integrazioni o modificazioni al dispositivo ma solo enunciate le ragioni che lo giustificano. L'impugnata sentenza va quindi cassata in parte qua. Questa Corte, in presenza di una violazione di legge come sopra precisata, deve decidere nel merito, non ravvisandosi la necessità di alcun accertamento din Jaccertament fatto (art. 384 cod. proc. civ.). Si deve quindi riconoscere il diritto del ricorrente AN IC a percepire interessi e rivalutazione monetaria sul trattamento di fine rapporto rapportato al periodo indicato nella sentenza denunciata. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, riconosce il diritto del ricorrente a interessi e rivalutazione sul trattamento di fine rapporto con riferimento al periodo 8 giugno 1991 24 giugno 1992. Condanna il Banco di Napoli S.p.A. alla rifusione delle spese del Tulteriore Je Previdense Швиборний 5 Л presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 21000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario. Roma, 8 marzo 2001 М ожно запторамиі IL PRESIDENTE Albo Mer IL CONSIGLIERE ESTENSORE л ее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 MAG 2001 I S N IL CANCELLIERE) M D E , R E O M L Y A L O T B S 0 O O S 1 3 B C . A 3 I T T 5 D , R A . A A S ' T N E L S P L S O 3 E I P 7 D - N M I 8 I G - S 1 O N A 1 E D A S D E E I T E A G , N G O E O S E R T E L T T S I I R I A G L E D R L E O D 1