Art. 91. ((Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe.
L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi.
Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77))
L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi.
Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77))