Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2013, n. 34575
CASS
Sentenza 4 luglio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non va adottata - e qualora adottata va revocata - la sospensione del procedimento ex art. 71 cod. proc. pen. quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuta legittima la mancata emissione da parte del Gup dell'ordinanza di sospensione del procedimento, in un caso in cui era stata poi adottata sentenza di non doversi procedere per incapacità, senza l'applicazione di misura di sicurezza personale).

Commentario1

  • 1Inconsapevole nel processo, ma può essere prosciolto (Cass. 34575/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2022

    Il provvedimento di sospensione non va adottato e, se già disposto, va revocato laddove vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato una sentenza a lui favorevole: situazioni nelle quali, prevalendo il principio del favor rei, la possibilità di una definizione del processo con una decisione vantaggiosa per l'imputato, ne giustifica la prosecuzione sulla base di una sorta di fictio di capacità processuale dell'imputato che si trova in una situazione di impedita autodifesa, al cui apporto difensivo è possibile, perciò, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare. Il legislatore non tutela l'interesse in sè alla regolarità della costituzione e dello …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2013, n. 34575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34575
Data del deposito : 4 luglio 2013

Testo completo