Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
L'ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. e quella di cui all'art. 6 bis, primo comma, della Legge n. 401 del 1989, possono concorrere ove con uno o più atti si realizzino entrambe, in quanto si tratta di ipotesi di reato strutturalmente ben diverse atteso che, mentre la prima contempla atti di violenza e minaccia diretti ad opporsi a un atto di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, la seconda punisce il fatto di lanciare corpi contundenti o altri oggetti in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. (Fattispecie in cui un soggetto aveva lanciato un seggiolino contro un agente di P.S. che stava compiendo un atto del suo ufficio e, nel contempo, aveva lanciato oltre al seggiolino anche altri oggetti contundenti in modo da creare un pericolo per le persone presenti allo stadio, così determinando la lesione di due beni giuridici diversi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2003, n. 39454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39454 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato Acquarone - Presidente -
2. Dott. CO Romano - Consigliere -
3. Dott. Bruno Oliva - Consigliere -
4. Dott. Nicola Milo - Consigliere -
5. Dott. Giovanni Conti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI CO, n. a Roma il 13.12.1962;
avverso la sentenza in data 25 marzo 2002 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Giovanni Aricò, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., applicava a ZI CO la pena concordata di mesi sei di reclusione in ordine al reato continuato di cui agli artt. 337 c.p. e 6-bis (comma 1) legge n. 401 del 1989, accertato in Milano il 24 marzo 2002.
Con la prima imputazione (capo F) era stato contestato al ZI di avere usato "violenza per opporsi al personale della polizia di Stato che per motivi di ordine pubblico effettuava il contenimento dei tifosi di parte romanista allo stadio S. Siro e precisamente colpiva con un seggiolino l'elmetto di un operante"; con la seconda (capo G), di avere lanciato "corpi contundenti e comunque un seggiolino in modo da creare pericolo per le persone allo stadio di S. Siro al termine della gara di calcio Inter Roma".
Proponeva ricorso l'imputato deducendo:
1) la violazione della legge penale, posto che l'art.
6-bis della legge n. 401 del 1989 contiene una clausola di riserva in terza della quale tale fattispecie trova applicazione solo nel caso in cui il fatto non costituisca un più grave reato, che nella specie era quello di cui all'art. 337 c.p.; sicché non poteva concorrere con tale reato quello meno grave di cui alla legge speciale. In ogni caso, trattandosi di un'unica condotta, non poteva essere applicata la disciplina della continuazione, semmai quella del concorso formale;
2) il vizio di motivazione, in punto sia di aumento per la continuazione sia di applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. Successivamente l'avv. Giovanni Aricò depositava memoria a favore del ricorrente, insistendo in particolare sulla fondatezza del primo motivo di impugnazione.
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è infondato. La fattispecie di cui all'art. 337 c.p. contempla atti di violenza o minaccia diretti ad opporsi a un atto di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio;
quella di cui all'art.
6-bis comma 1 della legge n. 401 del 1989 il fatto di lanciare corpi contundenti o altri oggetti in modo da creare un pericolo per le persone (nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). Si tratta all'evidenza di fatti strutturalmente ben diversi, che possono concorrere, ove, con uno o più atti, si realizzino entrambi. Nella specie, il ZI non solo lanciò un seggiolino contro un agente di p.s. che stava compiendo un atto del suo ufficio;
ma lanciò, oltre al seggiolino, anche altri oggetti contundenti in modo da creare un pericolo per le persone presenti allo stadio. Non si è pertanto integrata la clausola di consunzione invocata dal rimettente, trattandosi non dello stesso fatto, ma di due fatti diversi, che hanno determinato la lesione di beni giuridici diversi. Data la pluralità degli atti che contraddistingue il secondo episodio e l'unicità dell'atto relativo al primo, bene è stata ravvisata la continuazione criminosa. Senza peraltro che la eventuale inquadrabilità delle fattispecie nella ipotesi di concorso formale, anziché di reato continuato, avrebbe comunque potuto comportare conseguenze diverse in termini di pena.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
Quanto alla pena, anche sotto il profilo della continuazione, il ricorrente non ha motivo di lamentarsi del trattamento sanzionatorio da esso stesso sollecitato. Quanto alla verifica degli eventuali presupposti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il Tribunale ha osservato che non ne ricorrevano le condizioni, richiamandosi in particolare alla relazione di servizio;
e tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per questo genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTTOBRE 2003.