Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
La disposizione dell'art. 20, comma quinto, della legge n. 40 del 1998 (oggi trasfusa in quella dell'art. 22, comma 10, d. lgs. n. 286 del 1998), la quale punisce il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, non è speciale rispetto a quella di cui all'art. 10, comma quinto, della stessa legge (oggi art. 12, comma 5, d. lgs. citato) che prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità. Ne consegue che i due reati possono concorrere tra di loro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 23438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23438 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Sossi Mario Presidente
1. Dott. Bardovagni Paolo Consigliere
2. Dott. Campo Stefano Consigliere
3. Dott. Giordano Umberto Consigliere
4. Dott. Vancheri Angelo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RO, nato l'[...];
avverso sentenza del 25/6/2002 Corte Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Vancheri Angelo;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Cosentino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 25/6/2002 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava in toto la decisione 26/2/2001 del Tribunale di Locri, con la quale TT RO era stato dichiarato colpevole dei reati, legati alla continuazione, di favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità di cui all'art.10, comma 5, della legge 6/3/1998 n. 40, e di assunzione di cittadini extracomunitari privi di soggiorno di cui all'art. 20, commi 1 e 8, della medesima legge, e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e L.
5.000.000 di multa.
La Corte suddetta, respingendo le doglianze e le richieste dell'imputato, tendenti ad ottenere l'assoluzione con formula piena o, in subordine, un più favorevole trattamento sanzionatorio con i benefici di legge, dava atto:
- che nell'azienda agricola del TT erano stati trovati due uomini di nazionalità indiana, i quali, oltre a lavorare alle dipendenze del medesimo, venivano alloggiati in condizioni disumane in un casolare ubicato nella medesima azienda, fatiscente e del tutto privo di servizi;
- che la responsabilità dell'imputato era ricavabile, oltre che da quanto sopra esposto - da cui emergeva che egli aveva favorito la loro permanenza illegale nel territorio dello Stato - anche dal fatto che apparivano evidenti la sua volontà di trarre ingiusto profitto dalla suddetta condizione di illegalità ed il vantaggio patrimoniale che egli ne traeva, derivante dall'impiego di manodopera "in nero";
- che a nulla valeva la circostanza che egli ne avesse denunziato l'assunzione all'INPS dopo il controllo, effettuato dai Carabinieri nell'ottobre 1998, risultando che i due stranieri si trovavano a lavorare nella sua azienda agricola già nell'aprile-maggio dello stesso anno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il TT, deducendo:
a) Carenza motivazionale, non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle dichiarazioni di uno dei verbalizzanti, che aveva escluso che nella specie si potesse ravvisare il reato di cui all'art. 10, comma 5, Legge 40/98;
b) Violazione di legge, dovendosi ritenere che la norma suddetta avesse perso rilevanza penale a seguito del principio affermato con la sentenza n. 33539 del 9/5/2001 delle Sez. Un. di questa Corte;
c) Violazione di legge, in quanto la Corte territoriale lo avrebbe dovuto assolvere dal reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità e condannarlo solo per l'altro reato, dal momento che la norma contenuta nell'art. 20, comma 5 della citata legge 40/98 è norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 10, comma 5, della quale andava esclusa l'applicazione, anche perché non risultava provata l'esistenza del dolo specifico richiesto da tale norma;
d) Illogicità della motivazione, per non avere i giudici di merito tenuto conto che i due lavoratori stranieri erano stati comunque da lui regolarmente denunziati all'INPS nei termini di legge. Successivamente il ricorrente ha presentato un nuovo motivo, con cui lamenta carenza motivazionale in ordine al diniego dei benefici di legge.
Il ricorso è privo di fondamento.
1. Innanzitutto non si comprende come il parere di un teste, sia pure qualificato, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad abdicare alla sua funzione giudicante per rimettere sostanzialmente al medesimo la decisione in ordine alla sussistenza o meno degli estremi del reato di cui all'art. 10, comma 5, della Legge 40/98, contestato all'imputato alla lett. A) dell'epigrafe. Ed invero, una volta accertato che il TT aveva assunto alle proprie dipendenze "in nero" due lavoratori extracomunitari, entrati clandestinamente in Italia, lucrando, a differenza degli altri lavoratori da lui assunti nella sua azienda agricola, del minor costo della loro manodopera, rappresentato dall'omesso pagamento dei relativi oneri contributivi, la ravvisabilità del reato di cui sopra appariva indubbia.
A tal proposito questa Corte ha avuto modo di affermare recentemente il principio che "L'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine di lucro ed il conseguente ingiusto profitto, tratto dalla citata condizione di illegalità sanzionato dall'art. 12 della legge 30/12/1986 n. 943, come trasfuso nell'art.12, quinto comma, del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286, atteso che in tal modo si favorisce la permanenza dell'immigrato extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero" (v. Cass., Sez. III, sent. n. 16064 dell'8/3/2001, Du Li). Ciò, tanto più quando, come nel caso in esame, gli stranieri assunti vengano alloggiati dal datore di lavoro in condizioni disumane in un casolare ubicato nell'azienda del medesimo, fatiscente e totalmente privo di servizi igienici.
2. Totalmente priva di fondamento la tesi contenuta nel secondo motivo di gravame, evidentemente frutto di una errata lettura dell'arresto giurisprudenziale citato.
Ed invero la sentenza n. 33539 del 9/5/2001 di questa Corte (ric. Donatelli), cui il ricorrente ha fatto riferimento, non riguarda affatto l'ipotesi di cui all'art. 10, comma 5, della legge 6/3/1998 n. 40, trasfuso nell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286,
bensì l'ipotesi di reato che era prevista nell'art. 12, comma 2 della legge 30/12/1986 n. 943, relativa all'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro, che è stata abrogata dall'art. 47 del citato D.Lgs. n. 286/98, mentre costituisce certamente reato, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 12 del medesimo D.Lgs., l'assunzione di extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
3. Altrettanto infondata la doglianza contenuta nel terzo motivo di gravame.
La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 20 della legge n.40/98 (che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno) non è affatto norma speciale rispetto a quella di cui al quinto comma dell'art. 10 stessa legge, che prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità. I due reati, per la diversità della ratio che li caratterizza e per la evidente diversità dell'interesse protetto, possono infatti concorrere tra di loro.
Il primo intende infatti combattere il fenomeno della immigrazione clandestina, punendo l'assunzione al lavoro di extracomunitari privi di permesso di soggiorno, potendo connotarsi come strumento atto ad eludere il divieto di ingresso e di permanenza nel territorio dello Stato al di fuori delle condizioni fissate dalla legge;
il secondo punisce invece l'attività di colui che, approfittando della condizione di illegalità degli stranieri, ne favorisca la permanenza nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto da tale condizione, imponendo loro condizioni gravose o discriminatorie di lavoro, di orario e/o di retribuzione. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, negata dal ricorrente, è sufficiente tenere presente che la Corte di merito ha sottolineato condivisibilmente che il dolo era nel caso in esame chiaramente ravvisabile nella condotta dell'imputato, per il fatto che il rapporto di lavoro che legava i due cittadini extracomunitari all'imputato esulava dal campo del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera, per la semplice ragione che gli stessi, essendo stati assunti "in nero", erano evidentemente sottoposti, quanto meno, a condizioni discriminatorie di retribuzione, per modo che era sussistente anche il presupposto dell'ingiusto profitto.
4. Per quanto riguarda il quarto motivo di doglianza, a prescindere dalle connotazioni di merito che lo caratterizzano, appare condivisibile la considerazione della Corte territoriale, secondo cui la denuncia dei due clandestini all'INPS era palesemente tardiva rispetto alla data della loro assunzione e si configurava come elemento avente natura permanente strumentale "nel contesto di una mera strategia difensiva".
5. Per quanto attiene, infine, alla doglianza, avanzata con i motivi aggiunti e relativa alla asserita carenza motivazionale in ordine al diniego dei benefici di legge, a parte la infondatezza della stessa, (essendo sufficiente il riferimento, fatto nella sentenza impugnata, ai precedenti penali dell'imputato), la stessa non può essere presa in considerazione in questa sede, trattandosi di motivo del tutto estraneo rispetto a quelli formulati con il ricorso principale (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 4683 del 25/2/1998, Bono). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'8 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 MAGGIO 2003.