Versione
13 luglio 2024
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5 dicembre 2024
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Art. 9. Clausole finanziarie 1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard e' attuato nel rispetto dell' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e degli equilibri di bilancio.
3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , e' garantita l'invarianza finanziaria nonche' il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entita' e la proporzionalita' delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. E' comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilita' di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonche' di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024 , nella parte in cui prevede la facoltativita' del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziche' la doverosita' su un piano di parita' rispetto alle altre regioni".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard e' attuato nel rispetto dell' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e degli equilibri di bilancio.
3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , e' garantita l'invarianza finanziaria nonche' il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entita' e la proporzionalita' delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. E' comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilita' di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonche' di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024 , nella parte in cui prevede la facoltativita' del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziche' la doverosita' su un piano di parita' rispetto alle altre regioni".
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 5.4551964
[…] Va inoltre evidenziato che nelle disposizioni dell'art. 9 della legge n. 86 del 2024 - che prevedono l'invarianza finanziaria conseguente all'applicazione delle singole intese, individuano le modalità di finanziamento dei LEP e impongono alle regioni differenziate di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica - non è ravvisabile quello stretto collegamento genetico, strutturale e funzionale con la procedura di bilancio, che è richiesto per qualificare una legge sottoposta a richiesta referendaria come appartenente alla categoria in esame (tra le molte, […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 07/02/2025, n. 10Provvedimento: […] Va inoltre evidenziato che nelle disposizioni dell'art. 9 della legge n. 86 del 2024 – che prevedono l'invarianza finanziaria conseguente all'applicazione delle singole intese, individuano le modalità di finanziamento dei LEP e impongono alle regioni differenziate di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica – non è ravvisabile quello stretto collegamento genetico, strutturale e funzionale con la procedura di bilancio, che è richiesto per qualificare una legge sottoposta a richiesta referendaria come appartenente alla categoria in esame (tra le molte, sentenze n. 12 del 1995 e n. 2 del 1994).Leggi di più...
- giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum·
- controllo sull'ammissibilità·
- caratteri del quesito referendario: semplicità, chiarezza·
- estensione del controllo di ammissibilità alla fase di raccolta delle sottoscrizioni·
- in particolare: leggi tributarie e di bilancio (definizione). (classif. 116003).·
- necessità di indicare la finalità oggettiva della richiesta·
- esclusione. (classif. 116003).·
- necessità di salvaguardare la libertà di scelta dell'elettore·
- formulazione del quesito·
- limiti espliciti previsti dalla costituzione·
- esame dei requisiti concernenti la formulazione del quesito