Sentenza 28 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2003, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/10/2003
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - N. 1463
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 17125/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
AR EN n. 18.11.51 in S. Felice Cancello e di LL EN n. 28.10.55 in S. Felice Cancello;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 29.2.03;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
letti i motivi aggiunti proposti in data 13.10.03 nell'interesse di LL EN;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Giovanni Galati il quale ha concluso per l'inammissibiità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 14.11.01 il Tribunale di S. RI Capua Vetere ha assolto AR EN e BI EN dalla imputazione di concorso in detenzione porto di pistola perché il fatto non sussiste e dalla imputazione di tentata estorsione di lire 200.000.000 in danno di LI NE per non avere commesso il fatto (artt. 81, 110, 61 n. 2 c.p.; 10, 12, 14 l. 497/94), fatti contestati come commessi sino al 3.3.90.)
Avverso la decisione ha proposto appello il Procuratore della Repubblica limitatamente al tentato delitto estorsivo e la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 29.2.03 ha riconosciuto gli imputati colpevoli di detto reato condannando ciascuno alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici.
I giudici di merito hanno tratto la prova di responsabilità dal riconoscimento fotografico dei due imputati che fu effettuato dopo circa otto mesi dal fatto dalle tre parti lese, che ricevettero nella loro abitazione per venti minuti la visita dei tre estorsori. Gli stessi testimoni, sentiti in dibattimento dopo dieci anni, hanno confermato gli atti compiuti dinanzi alla Polizia Giudiziaria, dichiarando di non essere più in grado in quella sede di effettuare eventuali atti di ricognizione.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
AR deduce violazione degli arti 191, 499, 526 c.p.p. per essere stata illegittimamente acquisita la prova di colpevolezza in quanto le deposizioni testimoniali di LI NE e di TI SA furono molto incerte ed i due confermarono gli atti di denuncia per non andare incontro ad una imputazione di falsa testimonianza. Deduce inoltre illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla durata temporale asseritamene prolungata in cui i tre testi ebbero modo di vedere i tre estorsori, in quanto la TI li vide solo nell'atto di salire le scale, LI NE ha detto che l'episodio durò pochi minuti e solo LI RI ES ha riferito, ma senza dare carattere di certezza al ricordo, di un lasso di tempo di 15-20 minuti. Inoltre quest'ultima teste fu l'unica a ricordare di avere proceduto separatamente dagli altri alla individuazione fotografica, mentre sulla circostanza non sono emersi ulteriori elementi di conferma. Il ricorrente espone che l'affidabilità dei riconoscimenti è fondata con motivazione illogica e contraddittoria su elementi incerti ed insussistenti.
BI deduce lo stesso vizio di illogicità ponendo in risalto che i giudici di primo grado accertarono l'assenza di qualsiasi ulteriore elemento che possa in qualche modo collegare gli imputati ai fatti". Rileva che la Corte di Appello non ha acquisito formalmente i verbali di riconoscimento, utilizzando le dichiarazioni rese dalle parti lese ai sensi dell'art. 500 c.p.p. con la conseguenza che, come disposto dal comma 2^ dello stesso articolo, "le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai fini della credibilità del teste, non potendo alle medesime riconoscersi il valore di prova di quanto in esse affermato". Osserva che i giudici del Tribunale avevano verificato le incertezze in ordine alle proprie capacità di ricordo delle tre parti offese non solo in fase dibattimentale, ma anche all'epoca della ricognizione fotografica. Deduce che nessun elemento di prova lega i ricorrenti con le telefonate anonime di minaccia e gli spari esplosi contro le finestre dell'abitazione del LI, fatti che pure i giudici di appello hanno ritenuto costituire episodi evidenzianti unitarietà estorsiva dell'intera operazione. Eccepisce che la Corte territoriale non ha dato ragione della sussistenza delle contestati aggravanti delle più persone riunite e dell'uso dell'arma, in ordine alle quali non era stato effettuato alcun calcolo di pena con determinazione della pena base e dei singoli aumenti. Osserva al riguardo che il Tribunale ha assolto perché il fatto non sussiste i ricorrenti dal porto della pistola che avrebbe dovuto integrare l'aggravante stessa.
Con altro motivo di gravame eccepisce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata in misura molto superiore ai minimi edittali facendo riferimento a clausole di stile prive di qualsiasi efficacia dimostrativa con ragionamento fittizio e sostanzialmente inesistente.
Con note in data 13 ottobre 2003 il difensore di BI espone diffusamente gli stessi vizi motivazionali oggetto del ricorso. I ricorsi sono infondati.
È opportuno premettere che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, principi che consentono l'utilizzo non solo delle cosiddette prove legali, ma anche di elementi di giudizio diversi, purché non acquisiti in violazione di specifici divieti. Nel riconoscimento fotografico la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio ma dall'attendibilità risultante dalla deposizione di chi, avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice (Cass. 2^ 26.6.98 n. 7530, ud. 25.3.98, rv. 210926; Cass. 4^ 5.4.96 n. 3494, ud. 1.2.96, rv. 204956; Cass.
4.5.96 n. 4580, ud. 5.4.96, rv. 204661). Le doglianze espresse nei confronti di questo tipo di prova devono essere valutate quali doglianze relative alle deposizioni testimoniali che hanno avuto come contenuto detti riconoscimenti fotografici. Nè è conferente avere riferimento al disposto dell'art. 500 c.p.p., norma che rileva nella sola ipotesi di difformità e non di identità (come nella concreta fattispecie) tra deposizione testimoniale dibattimentale e pregresse dichiarazioni in sede di indagini preliminari.
Per la valutazione testimoniale devono essere ricordati i principi di legittimità in ordine alla sussistenza del vizio di motivazione delle decisioni di merito. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1^ lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di "motivazione o di logica e non già opporre alla logica vantazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, a cui vantazione è riservata in via esclusiva a giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute da ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone), il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l'atto di appello in quanto il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori perché un dato probatorio estrapolato da contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso da quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1^ 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa conclusione, perché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5^ 17.4.00 n. 2459, Garasto;
Cass. 1^ 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). Alla luce di questi principi non può non rilevarsi che il giudizio di piena attendibilità dato dalla Corte territoriale alle tre parti lese non è manifestamente ed intrinsecamente illogico, considerando che certamente i tre riconoscimenti in sede di polizia giudiziaria furono eseguiti separatamente e furono preceduti da una descrizione delle persone da individuare. Non vi fu quindi possibilità di accordo tra te parti offese che individuarono concordemente solamente due dei tre individui che ebbero a trattenersi nella loro abitazione per un periodo del tutto congruo perché le loro fattezze fossero memorizzate a seguito di prolungata visione. In definitiva le diffuse argomentazioni difensive non sono determinanti per evidenziare una manifesta illogicità della affermazione di colpevolezza, considerata la concorde convergenza dei tre distinti separati riconoscimenti dei due imputati, dato probatorio di tranquillante certa valenza. Nè è illogico attribuire agli stessi tre personaggi che si presentarono quella sera le successive minacce telefoniche del giorno successivo ed anche gli spari contro le finestre delle parti offese. La Corte territoriale ha poi considerato la richiesta dei 200.000.000 di lire e le minacce di morte rivolte dai tre ed ha accertato la sussistenza delle aggravanti dal numero dei visitatori e dalle deposizioni delle parti lese che videro la pistola artatamente mostrata, anche se non è stato accertato il tipo e la funzionalità dell'arma, circostanze comunque ininfluenti ai fini dell'esclusione dell'aggravante (Cass. S.U. 23.3.92 n. 3394, ud. 6.3.92, P.G. in proc. Ferlotti). Non hanno infine rilievo le censure in ordine alla dosimetria della pena ed all'omesso specifico computo delle circostanze, considerato che la Corte territoriale ha avuto espresso riferimento ai precedenti specifici di criminalità organizzata ed alle particolari allarmanti modalità attuative del reato irrogando una pena comunque ben lontana dai massimi edittali. De resto nella concreta fattispecie la pena per la rapina aggravata tentata viene determinata direttamente con unica operazione di computo, direttamente ricostruibile in sede di eventuale rifacimento dei calcoli, diminuendo da un terzo a due terzi la sanzione edittalmente prevista dall'art. 628 c. 3^ c.p.p.. Si ricorda in proposito la giurisprudenza di legittimità che statuisce carenza di motivazione in ordine alla dosimetria e computo della pena solo ove detto computo non sia ricostruibile impedendo la verifica dell'iter logico di determinazione della sanzione (Cass. 2^ 25.8.88 n. 9057, ud. 23.5.88, Vicalvi, decisione specifica sulla diminuzione per delitto tentato).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta ricorso gli imputati che hanno proposto devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004