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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19304 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano. Udita la relazione svolta dal Consigliere NO Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. Cristina Marzagalli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione di pena definitiva per il reato di omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per partecipazione associativa. 2. Avverso detta ordinanza, XXXXXXXXXXXX propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), nonché vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe concentrato la propria attenzione esclusivamente sul profilo inerente all’adeguatezza delle cure fornite in ambiente carcerario o mediante i ricoveri ospedalieri, omettendo di valorizzare l’aspetto relativo alla violazione del senso di umanità e alle sofferenze aggiuntive determinate dallo stato detentivo. Nel caso che occupa, la situazione clinica del condannato supera i limiti di tollerabilità che rendono la permanenza in carcere sopportabile, trattandosi di soggetto incapace di deambulare, con rischi pesanti di ricadute in una patologia tumorale già grave, Penale Sent. Sez. 1 Num. 19304 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 insufficientemente assistito in ambiente carcerario. Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili;
- il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza;
- di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento. Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, [...], Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime 2 carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, [...], Rv. 276948); - la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, [...], Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà NO Vincenzo, Rv. 274879); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894). 3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Invero, detto Tribunale ha osservato, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti di cui l’ultima relazione sanitaria aggiornata al 30 settembre 2025 (data di poco antecedente a quella dell’emissione del provvedimento in esame), come XXXXXXXXXXXX sia affetto da patologie compiutamente diagnosticate, monitorate e curate in regime detentivo, che non comportano un pericolo per la vita e non appaiono gravemente invalidanti. Ha rilevato, in particolare, come la patologia oncologica (all’orofaringe di stadio III) da cui è stato affetto il condannato sia stata debitamente curata, senza che siano stati rilevati nuovi segni di ripresa;
e come l’attuale quadro clinico, comprensivo delle altre malattie che affliggono il condannato, risulti stabile e sia compatibile con il regime detentivo. E su tali basi, rilevata la persuasività delle conclusioni dei medici della Casa di reclusione di Milano-Opera e dell’Ospedale San Paolo di Milano, ha, quindi, ritenuto superfluo un ulteriore approfondimento peritale. Osservando a tale riguardo che: - proprio dalla disamina degli interventi medici, strumentali e chirurgici, nel provvedimento in esame richiamati, si ravvisa una situazione quantomeno di protratta stabilità del quadro clinico del paziente;
- permane la condizione di cachessia, la sofferenza derivante da dolorabilità diffuse, specie per la difficoltà di alimentarsi per disfagia, ma con un quadro, tuttavia, attualmente in sensibile miglioramento, come dimostra il fatto che il paziente sia in grado di alimentarsi con solidi e liquidi;
- anche sul fronte della riferita astenia, si rileva analoga stabilità visto che il detenuto è in grado di alzarsi autonomamente dal letto e di deambulare;
- attualmente presenta condizioni di salute che necessitano di controlli anche presso strutture esterne e viene monitorato continuamente per le plurime patologie da cui risulta affetto e, in particolare, per 3 l’anemia riscontrata (viene riferito peraltro un migliorato quadro ematico al 10 settembre 2025 rispetto a quanto riscontrato prima del ricovero); - per le ragioni esposte le complessive condizioni di salute non sono incompatibili, anche sotto il profilo della umanizzazione della pena, con il regime detentivo, durante il quale il detenuto ha ricevuto e riceve tutte le cure di cui necessita;
- nel bilanciamento tra il diritto alla salute di quest’ultimo con la sua pericolosità sociale elevata, desumibile dalla gravità dei reati per cui è in esecuzione la pena, commessi in tempi recenti nell’ambito della criminalità organizzata da cui il soggetto non ha mostrato in alcun modo di aver preso le distanze, le condizioni di salute del detenuto, sebbene difficili, devono recedere di fronte alla pericolosità sociale del condannato. Diversamente da quanto infondatamente sostenuto nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza si fa carico della valutazione, nel caso in esame, del profilo di umanità nell’esecuzione della pena, tenendo conto dell’elevata assistenza medica garantita al detenuto, sottoposto a costante monitoraggio presso strutture sanitarie di eccellenza del milanese e a tutte le cure di cui necessita proprio per evitare un trattamento carcerario contrario all’umanizzazione della pena e fonte di sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente derivanti dallo stato di detenzione. Non senza valorizzare il carattere recessivo delle condizioni di salute rispetto alla spiccata pericolosità sociale. E ciò conformemente al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, [...], Rv. 285760 - 01) 4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni di salute del condannato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 4 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. Cristina Marzagalli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione di pena definitiva per il reato di omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per partecipazione associativa. 2. Avverso detta ordinanza, XXXXXXXXXXXX propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), nonché vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe concentrato la propria attenzione esclusivamente sul profilo inerente all’adeguatezza delle cure fornite in ambiente carcerario o mediante i ricoveri ospedalieri, omettendo di valorizzare l’aspetto relativo alla violazione del senso di umanità e alle sofferenze aggiuntive determinate dallo stato detentivo. Nel caso che occupa, la situazione clinica del condannato supera i limiti di tollerabilità che rendono la permanenza in carcere sopportabile, trattandosi di soggetto incapace di deambulare, con rischi pesanti di ricadute in una patologia tumorale già grave, Penale Sent. Sez. 1 Num. 19304 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 26/02/2026 insufficientemente assistito in ambiente carcerario. Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili;
- il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza;
- di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento. Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, [...], Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime 2 carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, [...], Rv. 276948); - la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, [...], Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà NO Vincenzo, Rv. 274879); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894). 3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Invero, detto Tribunale ha osservato, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti di cui l’ultima relazione sanitaria aggiornata al 30 settembre 2025 (data di poco antecedente a quella dell’emissione del provvedimento in esame), come XXXXXXXXXXXX sia affetto da patologie compiutamente diagnosticate, monitorate e curate in regime detentivo, che non comportano un pericolo per la vita e non appaiono gravemente invalidanti. Ha rilevato, in particolare, come la patologia oncologica (all’orofaringe di stadio III) da cui è stato affetto il condannato sia stata debitamente curata, senza che siano stati rilevati nuovi segni di ripresa;
e come l’attuale quadro clinico, comprensivo delle altre malattie che affliggono il condannato, risulti stabile e sia compatibile con il regime detentivo. E su tali basi, rilevata la persuasività delle conclusioni dei medici della Casa di reclusione di Milano-Opera e dell’Ospedale San Paolo di Milano, ha, quindi, ritenuto superfluo un ulteriore approfondimento peritale. Osservando a tale riguardo che: - proprio dalla disamina degli interventi medici, strumentali e chirurgici, nel provvedimento in esame richiamati, si ravvisa una situazione quantomeno di protratta stabilità del quadro clinico del paziente;
- permane la condizione di cachessia, la sofferenza derivante da dolorabilità diffuse, specie per la difficoltà di alimentarsi per disfagia, ma con un quadro, tuttavia, attualmente in sensibile miglioramento, come dimostra il fatto che il paziente sia in grado di alimentarsi con solidi e liquidi;
- anche sul fronte della riferita astenia, si rileva analoga stabilità visto che il detenuto è in grado di alzarsi autonomamente dal letto e di deambulare;
- attualmente presenta condizioni di salute che necessitano di controlli anche presso strutture esterne e viene monitorato continuamente per le plurime patologie da cui risulta affetto e, in particolare, per 3 l’anemia riscontrata (viene riferito peraltro un migliorato quadro ematico al 10 settembre 2025 rispetto a quanto riscontrato prima del ricovero); - per le ragioni esposte le complessive condizioni di salute non sono incompatibili, anche sotto il profilo della umanizzazione della pena, con il regime detentivo, durante il quale il detenuto ha ricevuto e riceve tutte le cure di cui necessita;
- nel bilanciamento tra il diritto alla salute di quest’ultimo con la sua pericolosità sociale elevata, desumibile dalla gravità dei reati per cui è in esecuzione la pena, commessi in tempi recenti nell’ambito della criminalità organizzata da cui il soggetto non ha mostrato in alcun modo di aver preso le distanze, le condizioni di salute del detenuto, sebbene difficili, devono recedere di fronte alla pericolosità sociale del condannato. Diversamente da quanto infondatamente sostenuto nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza si fa carico della valutazione, nel caso in esame, del profilo di umanità nell’esecuzione della pena, tenendo conto dell’elevata assistenza medica garantita al detenuto, sottoposto a costante monitoraggio presso strutture sanitarie di eccellenza del milanese e a tutte le cure di cui necessita proprio per evitare un trattamento carcerario contrario all’umanizzazione della pena e fonte di sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente derivanti dallo stato di detenzione. Non senza valorizzare il carattere recessivo delle condizioni di salute rispetto alla spiccata pericolosità sociale. E ciò conformemente al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, [...], Rv. 285760 - 01) 4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni di salute del condannato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 4 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5