Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A LA CORTE 0 2 1 10 /02 D REPUBBLICA ITALIANA R T 9 IS . T G R E 'A R L 17" A L D 3 E D E N. ! T 7 S N 196 N A E F 5- B 3- " E G G E Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Presidente R.G.N. 16442/98 Cron. 5151 Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. - Consigliere Dott. Massimo BONOMO Ud.30/10/01 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
RIPOSATI EM, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADINI PIERLUIGI, giusta delega in calce al controricorso;
2001 controricorrente · 2227 -1-
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 380/97 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 15/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione depositato presso la Cancelleria della Pretura di Civitavecchia il 19.11.1994 Riposati Emilia chiedeva che fosse dichiarato nullo il procedimento esecutivo Riscossioni Tributi delinstaurato dal Servizio Comune di Civitavecchia con l'avviso di mora n. 4207884 del 21.10.1994 relativo a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, deducendo che tale avviso era privo dei requisiti prescritti dalla legge per mancanza di sottoscrizione del funzionario e della motivazione e che non aveva ricevuto rituale notifica del dell'infrazione e della verbale di accertamento cartella esattoriale. Si costituivano il Servizio di Riscossione Tributi ed il Comune che chiedevano il rigetto dell'opposizione. il Il Comune eccepiva preliminarmente anche difetto di giurisdizione. Con sentenza depositata in data 15.9.1997 il Pretore dichiarava nulla la procedura esecutiva per inammissibilità della stessa e per mancanza del titolo per cui si procedeva. Dopo aver affermato la giurisdizione in 3 materia del giudice ordinario, rilevava il Pretore, oltre alla mancanza della cartella esattoriale, la dei requisiti carenza nell'avviso di mora prescritti (sottoscrizione, motivazione, descrizione del titolo, indicazione della data di notifica dello stesso, notificazione nei modi di legge). Sosteneva inoltre che la procedura adottata non poteva riguardare le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada in quanto, se è vero che l'art. 203 C.d.S. consente l'iscrizione a ruolo in base al verbale di accertamento costituente titolo esecutivo, è anche vero che il successivo art. 238 prevede espressamente l'applicabilità di tale procedura a decorrere dall'1.1.1993 per le infrazioni commesse dopo tale data. Avverso tale sentenza il Comune di Civitavecchia propone ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di censura. Resiste con controricorso Riposati Emilia, mentre il Servizio Riscossioni non espletava alcuna attività difensiva. Avendo il ricorrente con il secondo motivo riproposto la questione di giurisdizione, la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite che con sentenza 155/01 rigettavano sul punto il ricorso, dichiarando la qiurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e trasmettendo gli atti a questa Sezione per il prosieguo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione dell'art. 23 della Legge n.689/81 in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 C.P.C., deducendo la nullità della sentenza per avere il Pretore omesso di provvedere all'immediata lettura del dispositivo in udienza all'esito della discussione. La censura è fondata. Risulta dall'impugnata sentenza che con l'opposizione erano stati contestati sia l'esistenza di un valido titolo e cioè la regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa e di formazione di un valido titolo esecutivo e sia la validità dell'avviso di mora con il quale era stato intimato, con riferimento alla relativa cartella esattoriale, il pagamento di detta sanzione, il cui inadempimento avrebbe dato luogo alla procedura esecutiva. Devono ritenersi in tal modo proposte due 5 distinte azioni, ciascuna caratterizzata da diversi regimi processuali, dovendosi far riferimento, per quanto riguarda la prima, allo speciale procedimento previsto dagli artt. 22 e segg. della Legge 689/81 e, per quanto riguarda la seconda, a quello previsto dall'art. 615 C.P.C. о dall'art. 617 C.P.C., a seconda che trattasi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi. Relativamente al giudizio riguardante la titolo esecutivo per formazione di un valido procedere all'esecuzione titolo che può essere - fer contestato per la prima volta anche in Sede di opposizione alla cartella esattoriale od all'avviso di mora qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'ordinanza- ingiunzione il procedimento per esso previsto dalla Legge 689/81 richiede espressamente all'art. 23 comma 7 l'immediata lettura del dispositivo in udienza. Quanto alle conseguenze giuridiche di una tale omissione, da tempo le Sezioni Unite di questa Corte (sent.n.1457/92), recependo l'indirizzo già formatosi in materia di lavoro nell'interpretazione dell'art. 429 comma 1 C.P.C. (Sez.Un. 2632/77; 299/87), hanno affermato il principio della nullità 6 della sentenza resa nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa (cui è assimilabile in materia di circolazione stradale il verbale di accertamento ritualmente notificato) qualora sia stata omessa, all'udienza di discussione della causa, l'immediata lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge 24.11.1981 n.689 (da ultimo Cass. 12760/00) • Orbene dagli atti di causa, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, non solo manca il dispositivo da leggere in udienza ma risulta dal verbale del 9.8.1997, che il Pretore all'esito semplicemente ha dell'udienza di discussione trattenuto la causa in decisione. Né potrebbe sostenersi che, trattandosi di opposizione all'avviso di mora, il rito da seguire sia in ogni caso quello previsto dall'art. 615 o dall'art. 617 C.P.C. per l'opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi. Allorchè infatti l'opposizione volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale o di avviso di mora, il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto 7 avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o, come nel caso in esame, del verbale di accertamento, non può prescindersi dalle forme previste dalla Legge 689/81 che, come è stato già sottolineato, richiede la lettura del dispositivo in udienza (art.23). Consegue, in forza del richiamato principio, la nullità della sentenza con l'assorbimento degli altri tre motivi di ricorso riguardanti le questioni relative alla ritualità della notifica bes del verbale di accertamento con conseguente validità del titolo esecutivo in tal modo formatosi nonché, infine, ai rapporti fra il Comune ed il Servizio Riscossione Tributi in relazione agli eventuali vizi della cartella esattoriale о dell'avviso di mora. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata. Quanto al giudizio di rinvio, il giudice deve essere individuato nel Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore operata con D.Lgs. 19.2.1998 n.51. Né può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n.507 che ha attribuito al giudice 8 di pace la competenza nei giudizi di opposizioni ad ordinanze ingiunzioni di cui alla Legge 689/81 - con alcune eccezioni non rientranti però nel caso in esame in quanto, non contenendo detto D.Lgs. disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". A detto Tribunale, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione, deve essere quindi disposto il rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E L Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara N L O E I " D Z 7 1 assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e A 9 3 R . . T T N S R I rinvia anche per le spese al Tribunale A 7 G di ' 6 E L 9 L R 1 - E 5 A D Civitavecchia in composizione monocratica. - D 3 I S E E N T G E Roma, 30.10.2001 N G S E E S I L E A " Il Consigliere est. Il President Riccardo Рикоше Mgo CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE #