Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
Nell'ambito dei provvedimenti in materia di acque pubbliche che, ai sensi dell'art. 143, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno impugnati innanzi al Tribunale Superiore delle Acque, sono ricompresi non solo gli atti riferibili a specifiche situazioni o a determinati soggetti, ma altresì quelli di tipo generale e programmatico, attinenti all'adozione di strumenti urbanistici - quali un piano di bacino ex art. 17, terzo comma, legge 18 maggio 1989, n. 183 - nelle parti in cui siano diretti ad influire in via immediata e diretta sul regime delle acque.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LD VESSIA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. IO OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. IO PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - AUTORITÀ DI BACINO PER IL FIUME PO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IE AN, CE TI IC IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PIOPPICOLTORI ITALIANI, RD SA NELLA QUALITÀ DI VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE REGIONALE LOMBARDA DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA, VERARDI LINO, VISCONTI IU, GRUPPI GIANFRANCO, BRIZIO MARCO, FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, AP ES NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSORZIO AGRO FORESTALE E TERRITORIALE DEL BACINO DEL PO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato IU GUARINO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
AT IU, OS IU, AR IU, BB IA TR, IO UG, RE IE, DI LL RI, AR AL, NO IA LI, NI ES NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DELLA LOMBARDIA, SPINELLI ERMINIO NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO E LODI, COMUNE DI ALBA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNE DI ASTI, COMUNE DI ALESSANDRIA, REGIONE PIEMONTE, ASSOCIAZIONE ITALIANA WWF, COMUNE DI CEVA, REGIONE LOMBARDIA;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5352/98 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato PP GUARINO, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per manifesta infondatezza questione di costituzionalità proposta, giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Svolgimento del processo
PP AR, IO HI, PP OS, PP RI, RI EA TI, IN AR, PP ON, RA PI, IG ER, ZI Di TE, ZI BR, LD CA, RI MA MA, la Associazione Pioppicoltori, la Federazione Regionale degli Agricoltori della Lombardi, La Federazione Coltivatori diretti della Provincia di Milano e Lodi, la Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento, il Consorzio Forestale del Bacino del Po, l'Unione Regionale Lombarda della Proprietà Fondiaria, con atto notificato il 27 aprile 1998 impugnavano davanti al TAR del Lazio la deliberazione in data il dicembre 1997 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, avente ad oggetto l'adozione del piano stralcio delle fasce Fluviali, nonché la antecedente delibera del 19 novembre 1995 e tutti gli altri atti ad esse connesse, anteriori o conseguenti.
Il Ministero dei Lavori Pubblici-Autorità di Bacino per il fiume Po ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con un unico motivo.
Resistono con controricorso alcuni degli originari ricorrenti. Motivi della decisione
Si impone preliminarmente l'esame delle questioni sollevate nel controricorso.
Premesso che, in relazione al provvedimento impugnato, gli originari ricorrenti sono titolari di interesse legittimi, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione amministrativa in base agli artt. 103 e 113 Cost., si deduce che si deve dubitare della correttezza di una interpretazione dell'art. 143, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 la quale consentisse la devoluzione alla cognizione della attuale controversia al Tribunale superiore delle acque pubbliche. In senso contrario sembra sufficiente osservare che, anche volendo considerare il Tribunale superiore delle acque pubbliche un giudice speciale (sotto il profilo che conosce di controversie che, in base agli artt. 103 e 113 Cost., dovrebbero essere devolute al giudice amministrativo), lo stesso conserva la giurisdizione attribuitagli in materia di interessi legittimi anche dopo fino alla revisione prevista dal n. VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.
Per le stesse considerazioni è da ritenere manifestamente infondata la questione (sollevata in via subordinata) di costituzionalità dell'art. 143, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, per contrasto con gli art. 24, 103 e 113 Cost. Con l'unico motivo del ricorso il Ministero dei lavori pubblici deduce che la controversia è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, in quanto ha ad oggetto un provvedimento preso dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.
La tesi è fondata.
Va, in proposito, ricordato che in base all'art. 17, terzo comma, l.18 maggio 1989 n. 183, il piano di bacino, tra l'altro, contiene:
- le direttive alle quali devono uniformarsi le sistemazioni idrogeologiche e l'utilizzazione delle acque (lett. c);
- l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto (lett. d);
- la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche (lett. e);
- la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali (lett. f);
- l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche (lett. m);
- il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi (lett. r).
Va, poi, rilevato che questa S.C. ha avuto occasione di affermare che nei provvedimenti in materia di acque pubbliche ai sensi dell'art.143, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, vanno ricompresi non solo gli atti riferibili a specifiche situazioni o a determinati soggetti, ma altresì quelli di tipo generale e programmatico, attinenti alla adozione di strumenti urbanistici nelle parti in cui siano diretti ad influire in via immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche (sent. 9 giugno 1992 n. 7074). Collegando il contenuto del piano di bacino con l'interpretazione che dell'art. 143, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 ha dato questa S.C. ne consegue che va affermata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
I ricorrenti, in senso contrario, sostengono che la legge 18 maggio 1989 n. 183 è intitolata "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". È agevole, però, replicare che l'art. 1 di tale legge individua tra gli scopi perseguiti anche il risanamento delle acque e la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il Collegio di compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999