Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 11997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11997 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi gg.ri Magistrat Dott. Erminio RAVAGN NI1 19 97/0 2 F G.N. 1389/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 23607 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. MINICHIELLO Consigliere Ud. 20/05/02 Dott. Florindo Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NE EL IA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 2241 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 16/04/99 R.G. N. 35/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso, in via principale inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 12 gennaio 1996 il Pretore di Sondrio, in applicazione della sentenza costituzionale n.495 del 1993, condannava l'INPS a riliquidare a GH EL AR la pensione di reversibilità nella misura del 60% dell'importo spettante al dante causa comprensivo della integrazione al minimo. In riforma della decisione di primo grado, il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 24 maggio 1999, rilevato che il thema decidendum concerneva il diritto dell'appellata all'applicazione del regime delle pensioni di reversibilità nascente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e, quindi, una questione compresa nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamati dall'art.36, comma 5, della legge n.448 del 1998, imponevano la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, provvedeva in conformità. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata. L'INPS si è costituito depositando la procura speciale rilasciata al proprio difensore. Motivi della decisione La ricorrente denuncia, con l'unico motivo, violazione dell'art.1, commi 181 e 182 della legge n.662/96, come modificato dall'art.36 della legge n.448/98, in relazione all'art.47 d.p.r. n.639/70, interpretato dall'art.6 d.l. n.103/91, convertito in legge n.166/91, e sostituito dall'art.4 legge n.438/92, nonché dell'art.112 c.p.c, e pur allegando essa stessa che l'oggetto della controversia deve essere identificato nei termini sopra indicati, si duole, tuttavia, della totale declaratoria di estinzione del giudizio, precisando che al thema decidendum apparteneva anche una questione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ossia una questione che, riguardando l'esistenza del diritto all'applicazione degli effetti della sentenza della 3 Corte costituzionale n. 495 del 1993, non rientrava nell'ambito di operatività delle norme di previsione dello speciale regime di estinzione dei giudizi pendenti e doveva essere pregiudizialmente risolta in senso favorevole all'assicurata per far luogo all'applicazione di tali norme. Il ricorso non è fondato I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione dettata dall'art. 1, commi 181-183, della legge n. 662 del 1996 (e poi ribadita dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998) riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione · per legge o per domanda di parte - (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità – dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Quando, pertanto, si faccia questione esclusivamente di applicazione della sentenza n. 495 del 1993 e di diritti dalla stessa scaturenti, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso a diritti presupposti, anche la questione di decadenza, in quanto proposta in quest'ambito oggettivo e non implicante accertamenti su diversi diritti, è e si configura come una questione inerente in modo immediato e diretto a siffatta applicazione e nessun oggetto di autonomo accertamento pregiudiziale sopravvive alla previsione di estinzione. Ciò posto, è agevole osservare che, nel caso controverso, oggetto del giudizio era esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.495 del 1993 (diritto rispetto al quale l'INPS aveva dedotto la intervenuta decadenza); e, in tale situazione, il provvedimento di estinzione totale del giudizio non poteva non essere adottato, dovendosi escludere, è da ribadire, qualsiasi 4 estraneità della materia controversa ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che espressamente identificano i procedimenti giudiziali soggetti ad estinzione in quelli che hanno ad oggetto il "pagamento delle somme maturate...sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n.495 del 1993 e n.240 del 1994 (così, testualmente, l'art.1, comma 181, della legge n.662 del 1996) (per tutte, Cass. 11 giugno 1999 n.5789). Poiché la sentenza impugnata è conforme a diritto, il ricorso va rigettato con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione, secondo le prescrizioni dettate dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore wholete.fol ell Mum Pra gami IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8.060.2002 ✓ CANCELLIERE 5