Legge 6 marzo 2001, n. 52

Commentari17

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  • 1Art. 183 codice della privacy
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  • 2Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
    https://www.brocardi.it/

  • 3TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
    https://www.studiocataldi.it/

    Codice della privacy parte terza: tutela dell'interessato sanzioni Raccolta normativa Indice del Codice della privacy PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE (( CAPO 0.I (ALTERNATIVITA' DELLE FORME DI TUTELA) )) Art. 140-bis (( (Forme alternative di tutela). 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. 3. La …

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  • 4Permessi, assenze, congedi dipendenti Enti locali
    Giuseppe Fiorillo · https://www.filodiritto.com/ · 10 luglio 2022

  • 5Diritti della personalitàAccesso limitato
    Antonella Matricardi · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2018
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Giurisprudenza35

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  • 1Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3186
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21927/22 R.G. promossa da: , C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, presso lo studio professionale degli avv.ti Patrizia Serasso, Marzia Galleano e Stefano Resta che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura versata in atti; ATTORE contro Controparte_1 C.F. , in persona del suo presidente e legale rappresentante [...] P.IVA_1 pro tempore, IG. , elettivamente domiciliato in Bari, …
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    • art. 1710 c.c.·
    • art. 1176 c.c.·
    • interessi compensativi·
    • danno da ritardo·
    • assegno ordinario di invalidità·
    • responsabilità professionale·
    • rivalutazione monetaria·
    • onere della prova·
    • inadempimento contrattuale·
    • art. 1227 c.c.

  • 2Trib. Cassino, sentenza 18/11/2024, n. 1389
    Provvedimento: n. 1534/2019 r.g.a.c. Tribunale Ordinario di Cassino Prima Sezione Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 17/10/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “Con le presenti note, l' avvocato Stephanie-Beatrice Tata, nel ribadire l'impugnativa e la contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, si riporta ai propri atti nonché alla documentazione prodotta. Chiede pertanto l' accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di causa. Chiede che la causa …
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    • annullamento fattura·
    • buona fede contrattuale·
    • art. 1375 c.c.·
    • forma scritta contratto·
    • art. 2498 c.c.·
    • prova funzionamento contatore·
    • conguaglio consumi·
    • somministrazione·
    • prescrizione credito·
    • art. 281 sexies c.p.c.

  • 3Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 19/05/2026, n. 97
    Provvedimento: 97/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: MO SA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere AT ND Consigliere relatore Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 61198 del registro di segreteria; proposto da - STAPANABUTA S.R.L. (c.f. 01421600055), inattiva, in persona del legale rappresentante pro-tempore LL EN (c.f. [...]), nella qualità di amministratore unico della società, rappresentate e difese ai fini del presente giudizio, …
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    • responsabilità erariale·
    • elemento soggettivo dolo·
    • soccombenza·
    • legge regionale n. 28/1999·
    • art. 101 c.g.c.·
    • TUEL art. 184·
    • prescrizione azione erariale·
    • giurisdizione centrale d'appello·
    • revoca finanziamento·
    • giurisdizione contabile·
    • art. 276 c.p.c.·
    • spese di giudizio·
    • danno da sviamento finalità pubbliche·
    • Corte dei conti·
    • mancata rendicontazione

  • 4Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2024, n. 943
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 257 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023, vertente tra , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Crisci, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Maria a Vico (CE), alla Via Nazionale Appia n. 341; -Appellante- e , in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t. sig. , rappresentato e difeso dall'avv. …
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    • nullità avviso di riscossione·
    • appello civile·
    • minimo impegnato·
    • inammissibilità appello·
    • contributo unificato·
    • somministrazione idrica·
    • art. 342 c.p.c.·
    • onere della prova·
    • malfunzionamento misuratore·
    • quota fissa

  • 5Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2024, n. 71
    Provvedimento: N. 69/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Marina Caparelli Presidente dott. Anna Fasan Consigliere rel. dott. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 69/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 10.02.2022 DA (C.F.: ) con il proc. e dom. avv.to Silvia Piemontesi Parte_1 C.F._1 del Foro di Trieste, giusta procura a margine dell'atto di citazione dd. 10.04.2015; - APPELLANTE - CONTRO (C.F. e. P.IVA ), in PA P.IVA_1 persona del …
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    • inadempimento obbligo di informazione·
    • responsabilità contrattuale·
    • danno iatrogeno·
    • malformazioni cardiache·
    • prova per testimoni·
    • TU medico-legale·
    • donazione midollo osseo·
    • responsabilità ex art. 2043 c.c.·
    • compensazione danno·
    • consenso informato
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107 , e successive modificazioni.
    2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all' art. 1:
    - La legge 4 maggio 1990, n. 107 , concerne: "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati".
  • Art. 2. (Registro nazionale italiano
    dei donatori di midollo osseo). 1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, e' riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
    2. Il Registro nazionale coordina le attivita' dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
    3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.
  • Art. 3. (Registri regionali e interregionali.
    Associazione dei donatori volontari di midollo osseo). 1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attivita' di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.
    2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107 .
    3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.
    Nota all'art. 3:
    - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 4 maggio 1990, n. 107 :
    "Art. 1. - 1. In attuazione dell' art. 4, primo comma, n. 6 ), e dell' art. 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.
    2. Le attivita' di cui al comma 1 sono parte integrante del Servi- no sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
    3. E' consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto diverso.
    4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente e' comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.
    5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
    6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa consultazione della commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'art. 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.
    7. In ciascuna regione e' istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanita', il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai sensi dell'art. 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanita i dati relativi alla loro attivita'.
    8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, alle attivita' trasfusionali, organizzate ai sensi dell'art. 4, e' regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'art. 12.
    9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi dell' art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 ".
    "Art. 2. - 1. In attuazione dell' art. 1, quinto comma , e dell' art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi componenti.
    2. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.
    3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanita' con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei propri donatori iscritti.
    5. I servizi di immunoematologia e trasfusione, i centri trasfusionali e le unita' di raccolta sono obbligati alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed occasionali.".