CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31874 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ED HE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31874 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Cnn senten7 ripl 7? fehhrain 7n271, Cnite ,n,pelin Ra ri ha rifnrmatn in parte la sentenza pronunciata il 26 marzo 2015 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Bari. Per quanto interessa in questa sede, CH SE è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, ri . p . R. Q nt-tnhre 1 cmn n . 3r1Q per aver rerii!ltn A LI LI , prP77r1 40 euro, due involucri di cocaina. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) e, operata la diminuzione di pena prevista dall'ad- 447 cnri prnr. nen ,enti(?-% statn cnnriannal -n A IIA nen A rii Mingi CPi reclusione ed C 1.000,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in quattro motivi 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Sostiene che la particolare tenuità del fatto era evidente, trattandosi di due soli involucri rii cnsizan7A venrIliti al pre77n 4n plirn , rho !a rnrtp! tprritnrip!p ayrohho dovuto applicare d'ufficio la disposizione in parola, anche in assenza di specifica richiesta in tal senso, perché il fatto oggetto di imputazione è stato commesso il 12 febbraio 2015, quando ancora l'art. 131 bis cod. pen. non era stato intrneinttn. 2.2. Col secondo motivo, il difensore deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Si duole, in particolare, che la Corte di appello non abbia esaminato i motivi di gravame con i quali era ctata rlarintta: /12 i in !m:n , vini utpi77phipt cippo anlisi esergilite culla cnct-arra stupefacente;
dall'altro, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente, che - secondo la difesa - avrebbe dovuto essere esaminato come indagato e avvisato ai sensi dell'art. 64 cod. proc. pen. 2 . 3 Col terzo motivo, la difesa riPdIJCP vizi di motivazione quanto alla grpita di tenere conto della recidiva nella determinazione della pena e al giudizio dì equivalenza operato tra attenuanti generiche e recidiva. 2.4. Col quarto motivo, deduce violazione di legge per essere stata disposta IP cnnflsca della snmma rii denaro in sermestrn 4n,013) pl!r nnn esspnrin provato un vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato. 2 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è stata chiesta rIA!!'tt^ rii nrItn (rhA A cl.:t^ Pr^prIct^ in rit? hre )O-1g, r)1 112nrin il d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 - che ha introdotto nell'ordinamento la non punibilità per particolare tenuità del fatto - era già in vigore) e neppure nel corso del giudizio di secondo grado, quando sono state precisate le conclusioni. A ciò deve Annil innorci • rho 1-alp rai ICA rii PCrl irr rItI n,inihiIit nnn ni A c3cortzl applicata quando «il comportamento risulta abituale»; che il comportamento si intende abituale quando l'autore «abbia commesso più reati della stessa indole»; che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale (e come la sentenza di nrimn nrarin ha cnti-nlinfaatn neI ritanprp a nnlirahilP I rnni-Pctata rprírlivaì all'epoca dei fatti SE aveva già riportato due condanne per violazioni della legge in materia di stupefacenti. NInn ha rnAgginr prpgin CPrnprin motivo rli rirorco ml (viale rlifeca ci duole che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla dedotta inutilizzabilità delle analisi eseguite sulla sostanza stupefacente. Il procedimento si è svolto, infatti, nelle forme del giudizio abbreviato e, ai sensi dell'art. 438, comma 6 bis, mei prnr. tale rirhigacta riotorminA !pi nnn salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (fra le tante: Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258). Quanto alle dichiarazioni rese da IL LL - che fu trovato in possesso di due hilgtinp di cocaina mentre iicriva dal portone del r_liA77:C1 ne! (111n!P rlg!PriP l'imputato e disse di averle appena acquistate da SE al prezzo di quaranta euro - non si comprende per quale motivo egli avrebbe dovuto essere avvisato ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. e il ricorrente non lo spiega sicché l'eccezione genprirA. Qiianri'anrhe rocì nn focce, peraltro, l'erre7inne carehhe manifestamente infondata. Come noto, infatti, nel giudizio abbreviato, «le dichiarazioni rese nella fase di indagini preliminari da persona indagata per un procedimento connesso o collegato sono utilizzabili ai fini della decisione anrrrrh nnn prececitite CIAll'AVViRO rli cui all'art F4 romma 3, lett r), rnri, pror pen.» (Sez. 3, n. 1914 del 20/12/2018, dep., 2019, T., Rv. 274343). La circostanza che questi temi non siano stati trattati dalla Corte di appello, pur sollecitata in tal senso in sede di gravame, non può avere rilievo. Ed invero, 3 come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza, il giudice d 'appello non è tenuto a compiere i i n'eC tglit-'11-A A nalici rii fili-fp le riorio e7inni nelle pArti ro A fnrhire ecprecca spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente dicattece le np rongte rieriii7inni rI iferivp A nr•nrrhig.1 nnn Appri-Ampnte rnnflitate Tn altre parole, non rappresenta vizio censurabile l 'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all 'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate n riten I ite nnn (1PC-151VP , PRCPnrin tal fine RI iffiriente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv 2q41 n7; e7 . 4 . del 17,filq,/7017, Parigi , Pv 7q3'12; Sei .4 n 4q17 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.241907). 7. Per quanto riguarda la scelta di applicare la recidiva, la Corte territoriale ha ritenuto di condividere le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, cicchele di IP Senten7P f1eynnn eccere lette rnhgiiintamente cngtitiligrnnn lin unico complessivo corpo decisionale (Ser. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/20:13, Argentieri, Rv. 257595). A questo proposito il Tribunale ha sottolineato che SE è gravato da precedenti cpPrifiri P ha riphrtath mnrianne per reti nnmmeggi nel 7nin ; H ro:eni!tn, pertanto, che il reato per cui si procede costituisse «nuova manifestazione» di una propensione a delinquere già dimostrata e tale motivazione non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. Poiché si tratta ,li uir reridiy› reiter›tA , cporifira eri infrni iinrimennA!e , ai cenci rloll'art . comma 4, cod. pen., il bilanciamento con le attenuanti è possibile solo in termini di equivalenza. R. Coi quArtn rnntiun i difega irnerita errhnea appiira7inne ((mia legge penale con riferimento alla confisca della somma di C 40,00. Rileva che, nel caso di cui all 'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, non trova applicazione l 'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e che i;
sequestrc) cle.1 prodotto, profitto o prove.nto c'e! reato è consentito, ai sensi dell 'art. 240, comma 1, cod. pen., solo se sussiste un vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato. 4 Sul punto è sufficiente rilevare che, come le sentenze di primo e secondo grado chiariscono, il denaro in sequestro fu rinvenuto sul comò della camera da letto dell'imputato insieme a nastro adesivo nero simile a quello utilizzato per il confezionamento degli involucri sequestrati e la somma era corrispondente a quella che LL aveva detto di aver pagato per acquistare lo stupefacente. Si tratta, quindi, del profitto della cessione e la confisca è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. essendovi un nesso diretto tra la somma e il reato. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte rnctiti 7innalP n. i RA riol ignn 2nnn e rilovAtn rto nnn ci uccictnnn !PrnPnti per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa ripiip mrnpnrip, cnrnmA rncl ript-PrminAta rrIncirlorA7inne2 riPUP rAginni dì inammissibilità. P.Q,M. Dichiara inammicgihilp il ricrirgo P rnnrilanna il ricrwrentp l rIASIAMPrItn dPiiP spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 luglio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31874 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Cnn senten7 ripl 7? fehhrain 7n271, Cnite ,n,pelin Ra ri ha rifnrmatn in parte la sentenza pronunciata il 26 marzo 2015 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Bari. Per quanto interessa in questa sede, CH SE è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, ri . p . R. Q nt-tnhre 1 cmn n . 3r1Q per aver rerii!ltn A LI LI , prP77r1 40 euro, due involucri di cocaina. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) e, operata la diminuzione di pena prevista dall'ad- 447 cnri prnr. nen ,enti(?-% statn cnnriannal -n A IIA nen A rii Mingi CPi reclusione ed C 1.000,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in quattro motivi 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Sostiene che la particolare tenuità del fatto era evidente, trattandosi di due soli involucri rii cnsizan7A venrIliti al pre77n 4n plirn , rho !a rnrtp! tprritnrip!p ayrohho dovuto applicare d'ufficio la disposizione in parola, anche in assenza di specifica richiesta in tal senso, perché il fatto oggetto di imputazione è stato commesso il 12 febbraio 2015, quando ancora l'art. 131 bis cod. pen. non era stato intrneinttn. 2.2. Col secondo motivo, il difensore deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Si duole, in particolare, che la Corte di appello non abbia esaminato i motivi di gravame con i quali era ctata rlarintta: /12 i in !m:n , vini utpi77phipt cippo anlisi esergilite culla cnct-arra stupefacente;
dall'altro, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente, che - secondo la difesa - avrebbe dovuto essere esaminato come indagato e avvisato ai sensi dell'art. 64 cod. proc. pen. 2 . 3 Col terzo motivo, la difesa riPdIJCP vizi di motivazione quanto alla grpita di tenere conto della recidiva nella determinazione della pena e al giudizio dì equivalenza operato tra attenuanti generiche e recidiva. 2.4. Col quarto motivo, deduce violazione di legge per essere stata disposta IP cnnflsca della snmma rii denaro in sermestrn 4n,013) pl!r nnn esspnrin provato un vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato. 2 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è stata chiesta rIA!!'tt^ rii nrItn (rhA A cl.:t^ Pr^prIct^ in rit? hre )O-1g, r)1 112nrin il d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 - che ha introdotto nell'ordinamento la non punibilità per particolare tenuità del fatto - era già in vigore) e neppure nel corso del giudizio di secondo grado, quando sono state precisate le conclusioni. A ciò deve Annil innorci • rho 1-alp rai ICA rii PCrl irr rItI n,inihiIit nnn ni A c3cortzl applicata quando «il comportamento risulta abituale»; che il comportamento si intende abituale quando l'autore «abbia commesso più reati della stessa indole»; che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale (e come la sentenza di nrimn nrarin ha cnti-nlinfaatn neI ritanprp a nnlirahilP I rnni-Pctata rprírlivaì all'epoca dei fatti SE aveva già riportato due condanne per violazioni della legge in materia di stupefacenti. NInn ha rnAgginr prpgin CPrnprin motivo rli rirorco ml (viale rlifeca ci duole che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla dedotta inutilizzabilità delle analisi eseguite sulla sostanza stupefacente. Il procedimento si è svolto, infatti, nelle forme del giudizio abbreviato e, ai sensi dell'art. 438, comma 6 bis, mei prnr. tale rirhigacta riotorminA !pi nnn salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (fra le tante: Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258). Quanto alle dichiarazioni rese da IL LL - che fu trovato in possesso di due hilgtinp di cocaina mentre iicriva dal portone del r_liA77:C1 ne! (111n!P rlg!PriP l'imputato e disse di averle appena acquistate da SE al prezzo di quaranta euro - non si comprende per quale motivo egli avrebbe dovuto essere avvisato ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. e il ricorrente non lo spiega sicché l'eccezione genprirA. Qiianri'anrhe rocì nn focce, peraltro, l'erre7inne carehhe manifestamente infondata. Come noto, infatti, nel giudizio abbreviato, «le dichiarazioni rese nella fase di indagini preliminari da persona indagata per un procedimento connesso o collegato sono utilizzabili ai fini della decisione anrrrrh nnn prececitite CIAll'AVViRO rli cui all'art F4 romma 3, lett r), rnri, pror pen.» (Sez. 3, n. 1914 del 20/12/2018, dep., 2019, T., Rv. 274343). La circostanza che questi temi non siano stati trattati dalla Corte di appello, pur sollecitata in tal senso in sede di gravame, non può avere rilievo. Ed invero, 3 come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza, il giudice d 'appello non è tenuto a compiere i i n'eC tglit-'11-A A nalici rii fili-fp le riorio e7inni nelle pArti ro A fnrhire ecprecca spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente dicattece le np rongte rieriii7inni rI iferivp A nr•nrrhig.1 nnn Appri-Ampnte rnnflitate Tn altre parole, non rappresenta vizio censurabile l 'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all 'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate n riten I ite nnn (1PC-151VP , PRCPnrin tal fine RI iffiriente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv 2q41 n7; e7 . 4 . del 17,filq,/7017, Parigi , Pv 7q3'12; Sei .4 n 4q17 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.241907). 7. Per quanto riguarda la scelta di applicare la recidiva, la Corte territoriale ha ritenuto di condividere le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, cicchele di IP Senten7P f1eynnn eccere lette rnhgiiintamente cngtitiligrnnn lin unico complessivo corpo decisionale (Ser. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/20:13, Argentieri, Rv. 257595). A questo proposito il Tribunale ha sottolineato che SE è gravato da precedenti cpPrifiri P ha riphrtath mnrianne per reti nnmmeggi nel 7nin ; H ro:eni!tn, pertanto, che il reato per cui si procede costituisse «nuova manifestazione» di una propensione a delinquere già dimostrata e tale motivazione non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. Poiché si tratta ,li uir reridiy› reiter›tA , cporifira eri infrni iinrimennA!e , ai cenci rloll'art . comma 4, cod. pen., il bilanciamento con le attenuanti è possibile solo in termini di equivalenza. R. Coi quArtn rnntiun i difega irnerita errhnea appiira7inne ((mia legge penale con riferimento alla confisca della somma di C 40,00. Rileva che, nel caso di cui all 'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, non trova applicazione l 'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e che i;
sequestrc) cle.1 prodotto, profitto o prove.nto c'e! reato è consentito, ai sensi dell 'art. 240, comma 1, cod. pen., solo se sussiste un vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato. 4 Sul punto è sufficiente rilevare che, come le sentenze di primo e secondo grado chiariscono, il denaro in sequestro fu rinvenuto sul comò della camera da letto dell'imputato insieme a nastro adesivo nero simile a quello utilizzato per il confezionamento degli involucri sequestrati e la somma era corrispondente a quella che LL aveva detto di aver pagato per acquistare lo stupefacente. Si tratta, quindi, del profitto della cessione e la confisca è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. essendovi un nesso diretto tra la somma e il reato. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte rnctiti 7innalP n. i RA riol ignn 2nnn e rilovAtn rto nnn ci uccictnnn !PrnPnti per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa ripiip mrnpnrip, cnrnmA rncl ript-PrminAta rrIncirlorA7inne2 riPUP rAginni dì inammissibilità. P.Q,M. Dichiara inammicgihilp il ricrirgo P rnnrilanna il ricrwrentp l rIASIAMPrItn dPiiP spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 luglio 2023