Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 10238
CASS
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 78, comma primo, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse inesistente, non contenendo alcun riferimento al provvedimento di cumulo oggetto dell'istanza, alle pene inserite, alle modalità di calcolo della pena complessiva, né se e come fosse stata considerata la revoca dell'indulto. Inoltre, non è stato verificato se nel caso di specie fosse applicabile il principio secondo cui, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo anche le pene già espiate che possano avere un riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale, principio che assume particolare rilievo nel caso di revoca dell'indulto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 10238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10238
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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