Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLOLO0 2 6 4/0 1 D CASSAZIONE, LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - PresidenteM R.G.N. 4284/00 MAZZARELLA Consigliere Cron.9104 Dott. Giovanni Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO VIDIRI - Rel. Consigliere Ud. 12/02/01 Dott. DO Dott. Camillo FILADORO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
XEROX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AB $2001 DAVERIO, giusta delega in atti;
716 controricorrente -1- nonchè
contro
LASER SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 2044/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 26/02/99 R.G.N. 657/98 719/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato BELLOTTI;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Milano RI HI conveniva in giudizio la s.p.a. Rank OX e la s.r.l. Laser. Il ricorrente premetteva di essere stato assunto dalla Ranx OX in qualità di funzionario di I vendita e di essere stato addetto alla filiale di Genova ed assegnato alla divisione "Apparecchiature" (copiatrici e duplicatrici). Nel gennaio 1991 era stato spostato alla divisione aziendale OX Supply, che si occupava della commercializzazione di supporti vari per fotocopiatrici (toner, carta, bobine per fax, dischetti per computer, ecc.); attività questa svolta sia dalla OX Supply di via Pammatone n. 2 di Guolobok Genova, ove lavorava, sia da un negozio esterno denominato Centro Copie e Servizi, sito in Genova via XII Ottobre. Pur avendo subito, nell'esercizio della sue mansioni, una dequalificazione professionale aveva ugualmente iniziato la sua attività, ma nel dicembre 1992 la società gli aveva comunicato di avere intenzione di cedere il ramo di azienda, costituito dal centro copie e servizi divisione OX, sito in Genova alla via XII ottobre. Detto ramo in realtà era stato, poi, ceduto alla s.r.l. Laser sicchè venuto a conoscenza di essere stato incluso tra i dipendenti passati alla nuova società aveva protestato contro 1 tale decisione e, confermata la propria indisponibilità a proseguire nel rapporto, veniva dalla Rank OX licenziato. Ciò premesso, il ricorrente deduceva l'inesistenza di una cessione di azienda valida come presupposto per il suo passaggio alle dipendenze della società Laser, con la conseguente illegittimità del licenziamento intimato dalla Rank OX. Il HI chiedeva anche il risarcimento del danno da demansionamento. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore di Milano con sentenza dell'11 luglio 1997 riteneva che il HI non facesse parte del ramo ceduto alla Laser al Guide Values e che pertanto era rimasto alle dipendenze della Rank OX, e condannava quest'ultima società risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni maturate a partire dal 16 luglio 1996, mentre rigettava la domanda di risarcimento da demansionamento. Avverso tale sentenza proponevano appello sia il HI, che insisteva perchè il risarcimento da illegittimo licenziamento venisse riferito all'intero periodo corrente dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, sia la Rank OX, che invece impugnava la decisione pretorile nella parte in cui 2 aveva ritenuto l'inesistenza della cessione del ramo dell'azienda presso il quale il HI aveva lavorato, e nella parte in cui non aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento. Con sentenza del 26 febbraio 1999 il Tribunale di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, assolveva la s.p.a. OX dalla domanda, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale premetteva che la sentenza di primo grado si fondava su di un equivoco, in quanto in tema di trasferimento d'azienda e dei necessari e non disponibili effetti è fondamentale non tanto individuare il contenuto DOlden della dichiarazione relativa alla cessione stessa ma tenere conto dell'ampiezza fattuale dell'operazione di cessione. Orbene, se era vero che in una prima fase la Rank OX aveva manifestato l'intenzione di vendere solo una parte dell'azienda (ed esattamente quella relativa all'attività di copisteria), in realtà i fatti si erano svolti in modo diverso perchè erano culminati in una cessione di cui avevano fatto parte sia la copisteria sia la divisione OX Supply di cui faceva parte il HI. L'errata opinione della limitazione dell'oggetto del trasferimento si fondava 3 sulla circostanza che la comunicazione 11 dicembre 1992 menzionava solo il centro copie individuato nel negozio di via XII ottobre. Questo dato iniziale doveva però essere letto alla luce della comunicazione sindacale preliminare alla cessione, in cui si aveva riferimento ad un trasferimento comprensivo sia del centro copie che della divisione XSD e si esprimeva la volontà della società di cedere entrambe le strutture produttive in cui si articolava. Volontà che aveva, appunto, trovato realizzazione nel contratto di cessione, in cui si parlava inequivocabilmente del centro copie e della divisione OX Supply e si DO Viole individuavano i soggetti destinati a passare alla Laser, e tra questi anche il HI, in modo che si venivano a saldare l'oggetto ceduto ed il conseguenziale effetto quanto al personale. Le emergenze istruttorie, e specificamente la prova per testi, avevano confermato che la società Rank OX aveva trasferito anche la divisione cui era addetto il HI. Per di più, la società Laser aveva cominciato ad operare sul mercato proprio in organizzazione conseguenza della cessione di una astrattamente produttiva, e non aveva mai affermato in giudizio di non avere ricevuto quella parte di azienda, costituita dalla divisione OX Supply, ma 4 anzi aveva sollecitato addirittura il HI a proseguire il lavoro con essa. L'attività propria della divisione OX era divenuta, infine, economicamente significativa nell'organizzazione della nuova società, come era attestato dalla voce in bilancio relativa alla vendita di apparecchiature, attività propria del ramo aziendale che il primo giudice aveva considerato escluso dal trasferimento. Conseguiva da tutto ciò che essendo il HI passato alla società Laser non poteva far valere alcun diritto verso la OX, che pertanto doveva essere assolta dalla domanda del suo dipendente. DOlola Avverso tale sentenza RI HI propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso, unitariamente argomentati. Resiste con controricorso la s.p.a. OX. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso RI HI denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti rilevabili d'ufficio. In particolare sostiene il ricorrente che il Tribunale ha fatto un non corretto governo della 5 prova per testi. Ed invero da detta prova era emerso che la divisione XSD, di cui faceva parte il HI, esisteva prima della cessione operata dalla società Rank OX ed aveva continuato a svolgere la propria attività commerciale(testi Fossati e legale della Pizzorno). Lo stesso rappresentante società cedente aveva ammesso in giudizio che le divisioni XSD erano rimaste in attività seppure con funzioni diverse, tanto da essere rappresentate in Genova sempre da uno stesso dipendente (Gabrielli), che a partire dalla data della cessione operata a favore della Laser, si era occupato di gestire tutta Guito Violen l'attività commerciale prodotta sui clienti dai пови concessionari, dalla stessa Laser e da Euro Office. Anche la documentazione in atti era stata oggetto di una errata valutazione da parte del giudice d'appello, che con un salto logico aveva fatto riferimento, per avvalorare le sue conclusioni, solo all'accordo sindacale, e non tenendo così in alcun conto il contenuto dell'atto di cessione, nel quale il trasferimento aveva ad oggetto unicamente il centro copie e servizi e non la divisione XSD, cui era addetto esso HI. Il Tribunale aveva inoltre considerato fatti, che per essere successivi all'atto di cessione, non potevano portare a disconoscere o 6 ridimensionare il contenuto, ed infine aveva omesso di dare il dovuto rilievo ad altri documenti, acquisiti al giudizio (certificato camerale della OX, documenti supplies della OX) che confermavano la continuazione dell'attività commerciale della divisione XSD ad opera del Gabrielli. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Va premesso che è giurisprudenza costante che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della LO Vidu causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica in W relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le - affermazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrarne i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti per legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 7 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Si è anche precisato in giurisprudenza che il vizio logico di motivazione, come causa di annullamento della sentenza, può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto con il suo effettivo contenuto 0,inconciliabile ancora, nell'assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa(cfr. Cass. 15 aprile 1994 n. 3547; Cass. 16 gennaio 1991 n. 357); e si è infine DOline statuito che i vizi di omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione, che legittimano il controllo della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta soltanto al giudice di merito - come si è già detto individuare - le fonti del proprio convincimento e valutare le prove(cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 26 novembre 1988 n. 6380; Cass. 19 dicembre 1985 n. 6505). Orbene, nel caso di specie il Tribunale, previa una attenta valutazione delle prove per testi e della 8 documentazione in atti, ha dato una adeguata motivazione alle conclusioni cui è pervenuto. Nell'affermare, infatti, che la cessione dell'azienda ha riguardato non solo il centro copie ma anche la divisione XSL della società OX - tra l'altro ubicati in un unico fabbricato - e nell'interpretare il contenuto della suddetta cessione il Tribunale, con una motivazione adeguata e corretta sul piano logico- giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna- - ha riferitocensura in questa sede di legittimità come nell'individuazione dei beni trasferiti dalla OX alla Laser fosse doveroso tener conto del Gaololol comportamento tenuto dalle parti prima e dopo la cessione del contratto stesso, a tal riguardo evidenziando come l'esame del negozio di cessione non potesse prescindere da quello che era avvenuto nella realtà fattuale. evidenziato come tutte leSul punto il Tribunale ha modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale delle due società testimoniassero significativamente una restrizione dell'area di operatività da parte della società cedente ed una aumento da parte della società cessionaria rispetto a quanto era dato riscontrare in epoca antecedente alla cessione, e che tale mutamento era causalmente ricollegato ad un 9 nuova e diversa gestione da parte della società Laser delle competenze in precedenza assolte, oltre che dal centro copie, anche che dal servizio divisioni XSD della società cedente. Nè per andare in contrario avviso e ritenere fondato il ricorso vale la censura con la quale si addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto nel dovuto conto la documentazione in atti. Al riguardo va osservato come non venga specificato come tale documentazione riguardi punti decisivi della controversia. Gaddeler Nè può al riguardo trascurarsi di considerare che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (documenti,deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.) è necessario,al fine di garantire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove ricorra - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la circostanza che egli asserisce decisiva- e non valutata o insufficientemente valutata, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per 10 cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alla cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative(cfr. tra le tante :Cass. 15 giugno 1999 1988;Cass. 1n. 5495,Cass. 24 febbraio 1998 n. febbraio 1995 n. 1161). Orbene, nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad indicare alcuni documenti, che assume non essere stati valutati nella loro esatta portata dal giudice d'appello. Tali documenti non sono stati, però, integralmente Gushbile trascritti, ma nel ricorso sono stati sintetizzati nel loro contenuto all'unico fine di dare una interpretazione di essi, che valga a confortare una lettura delle risultanze processuali alternativa e differenziata rispetto a quella condivisa, con una motivazione ampia e priva di salti logici, dal giudice d'appello. E' opportuno sul punto mettere anche in luce come decisività delle risultanze deve emergere la direttamente e in maniera chiara dalle risultanze stesse non potendosi tale decisività ritenere presente sulla base di un iter argomentativo o di opzioni ermeneutiche che, prendendo in esame il complesso del materiale probatorio, valgano ad 11 accreditare l'assunto del ricorrente senza però nello stesso tempo fare emergere l'incoerenza logica e l'erroneità giuridica della diversa soluzione seguita dalla impugnata decisione. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE, ESTENSORE Guotolin Shille ancelleria IL CANCELLIERE Depositato in C T Oggi, 23 MAR 2001 2 A E I D IL CANCELLIERE D , A O S L S 0 L 1 A T O . 3 , B T 3 A R I 5 S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G P I S O -8 IM N A 1 E D A 1 S D E I , E E A O T G R O N G T T E E IS IT S L E G R E I A R D L L O E D 12