Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
0 21 61 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO 17 LA CORTE S PREM CA SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONFINI Dott. IO SPADONE Presidente- R.G.N. 19466/99 Cron. 5202 Consigliere - Dott. Antonio VELLA 604 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 21/12/01 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: VERONESE SERGIO, SCALABRIN LILIANA, elettivamente VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo domiciliati in ROMA i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li difende studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio unitamente agli avvocati PAOLO VITI, GIUSE ARAGNETTI, dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 310 giusta delega in atti;
15 FEB, 2002.
- ricorrenti -
IL CANCELLIERE
contro
PASERO LIDIA, PASERO DELIA, elettivamente domiciliati 55 L3000 CANCELLERIA in ROMA VIA FRANCESCO SCIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che li difende 2001 unitamente agli avvocati MARCO FERRARI, ANDREA DG720679 1769 FERRARI, giusta delega in atti;
DG720680 -1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 808/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
IO, difensore dei udito l'Avvocato MENGHINI ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ено udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 26 ed il 27 gennaio 1987 SE RO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, IA e DE RO esponendo: -che vi era contestazione circa la linea di confine tra l'immobile di sua proprietà, sito in Spinetta 30, indicato a catasto ai Marengo, Via Angiolina mappali 231 e 232 e l'immobile di proprietà delle convenute, insistente sui mappali 740,741 e 742 in quanto le predette alcuni anni prima avevano edificato un muretto avanzato di circa 90 centimetri х rispetto alla presumibile linea di confine;
а unache le RO avevano edificato sul mappale 740 н о costruzione senza rispettare le distanze legali da quella preesistente di sua proprietà. Chiedeva, pertanto che, previa determinazione del confine e dei relativi termini,le convenute fossero condannate all'abbattimento о all'arretramento del muretto e della costruzione in discorso. Costituitesi, le RO chiedevano il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale la condanna del RO al ripristino di due aperture lucifere dallo stesso illegittimamente modificate. 1 Espletata ctu ai fini della descrizione rappresentazione dello stato dei luoghi, la causa veniva riunita con altra instaurata con citazione notificata il 26 maggio 1990 da BR NA, proprietaria di un immobile confinante con quello di RO IA insistente sul mappale 740 e nella quale l'attice esponeva le stesse ragioni e pretese avanzate dal RO nei confronti delle RO. Il Tribunale adito, con sentenza 14.10-11.12.95, dichiarava che il confine tra gli immobili di и х proprietà degli attori RO e BR e quelli н di proprietà delle convenute RO era costituito д dalla linea sulla quale insisteva il muretto sovrastato da rete matallica costruito dalle convenute alla distanza tra metri 0,2 e metri 0.88 rispetto al muro dei fabbricati degli attori. Dichiarava inoltre che le convenute avevano acquistato per usucapione il diritto di mantenere a distanza inferiore a quella legale il piccolo fabbricato coperto con lamiera ondulata una attualmente esistente a circa meti 1,80 dall'attiguo muro dei fabbricati degli attori. Rigettava la domanda di ripristino nella forma di legge delle aperture lucifere esistenti nel muro del 2 RO e condannava gli attori medesimi alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalle convenute, che compensava per la metà residua, ponendo in via definitiva a carico di ciascuna delle parti la metà delle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Proposti gravami, principale dalla BR e dal RO e incidentale dalle RO, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 5.3-3.6.99, in parziale accoglimento dell'appello principale, revocava la declaratoria inerente l'acquisto per usucapione da parte delle RO del diritto di mantenere a distanza inferiore alla legale il piccolo fabbricato coperto con lamiera ondulata , rigettava per il resto tale impugnazione nonchè quella incidentale, e compensava il 20% delle spese del grado con addebito della parte residua ai RO BR. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il RO e la BR sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso RO IA e DE. Entrambe le parti hanno depositate memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia con riferimento alle prove testimoniali. Ritengono i ricorrenti apodittiche le affermazioni della Corte torinese in ordine alla "perplessità" deposizionidelle dei testi RE AV, RO AL e RE NO i quali invece avevano ribadito la più che logica e normale circostanza della rettilineità della linea di confine (conformemente alle risultanze delle mappe catastali), in luogo di quella frastagliata e due volte resegata determinata dai giudici di merito. La doglianza non può essere accolta. A fronte del gravame di merito proposto dai RO- BR e con il quale era stata dedotta l'erroneità della statuizione del primo giudice circa il mancato contributo risolutore della controversia fornito dalle dichiarazioni dei testi , dichiarazioni che , al contrario, se interpretate secondo logica e dimostravano la fondatezza della tesibuon senso, attorea, la Corte torinese ha confermato la "perplessità” di tali dichiarazioni testimoniali dalle quali non era ricavabile alcun elemento sicuro se non ricorrendo anche ad elementi e riscontri obiettivi. d'appello,leDel resto, ad avviso del giudice deposizioni in discorso dovevano ritenersi ancor meno credibili avuto riguardo alla circostanza che le dichiarazioni dei testi citati da una parte erano contraddette da quelle dei testi citati dalla controparte. Trattasi di giudizio sulla capacità e attendibilità del testimoni e sulla rilevanza delle loro deposizioni che, per consolidata giurisprudenza di к а legittimità, essendo rimesso al giudice del н merito, sfugge al sindacato di quello di legittimità ove sorretto, come nel caso di specie, da motivazione adeguata e non contraddittoria. Con il secondo si deduce mezzo omessa, insufficiente, illogica contraddittoria e motivazione circa punti decisivi della controversia con riferimento agli elementi indiziari ritenuti convincenti e decisivi dalla Corte territoriale per la reiezione delle domande attoree, quali la latrina e le luci. Quanto alla prima, sarebbe stato più logico, secondo i ricorrenti, data la collocazione del buco proprio in corrispondenza dello scolo delle acque piovane del 5 tetto RO, ritenere che esso fosse un tempo un pozzetto di raccolta delle acque. Quanto alle luci il giudice del gravame di merito non aveva in alcun modo considerato che in realtà, come dedotto nei motivi d'appello, esse non potevano qualificarsi tali, posto che la loro conformazione faceva propendere per una loro definizione come vere e proprie finestre munite d'inferriate, che consentivano lo sporto, come peraltro una volta usava nelle campagne, ma nel contempo impedivano intrusioni. A prescindere poi dalla considerazione che l'indizio 枚 in questione, fosse tale apertura considerata luce о veduta, non era appagante nè grave preciso e concordante per dedurne la distanza da un confine. La censura non ha pregio. Nel disattendere l'omologa censura proposta dagli attuali ricorrenti in sede di gravame di merito circa il ricorso da parte del giudice di primo grado ad elementi indiziari seguendo ragionamenti ed opinioni del tutto svincolati dalla realtà ed assolutamente privi di fondamento logico ha affermato la Corte territoriale che il ragionamento del Tribunale relativo al pozzetto per la raccolta delle acque appariva logico e consono ai principi generali della costruzione degli edifici ed al comune buon senso. 6 Nessuno invero poteva accettare la costruzione di un pozzetto di raccolta di acque confluenti contro il muro di sua proprietà con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivavano. E quanto, poi, alla latrina, le doglianze dei RO- BR apparivano, secondo i giudici d'appello, prive di pregio giuridico posto che il luogo, ove tale manufatto era collocato, appariva pienamente conforme agli usi del tempo della costruzione. Detta latrina, invero, facente parte di un fabbricato s costruita come si usava rustico, era stata l esso, a parte la considerazione allora, distaccata da A poi che il luogo di edificazione della stessa non era un quartiere residenziale, bensi una cascina con terreno. Quanto poi alla questione relativa alle "luci" , a fronte della contestazione mossa dagli attuali ricorrenti al rilievo del primo giudice secondo il quale la costruzione delle stesse nella parete RO-BR dimostrava che confineil trofvavasi ad una distanza inferiore a m. 1,50, ha rilevato la Corte palermitana che secondo l'id quod plerumque accidit" ed il comune buon senso nessuno costruisce una luce, quando può costruire una finestra che dà vantaggi maggiori sia per quel cheben 7 riguarda l'illuminazione dell'ambiente, sia per quel che concerne l'aereazione. Era ovvio, infatti, il ripiego sulla costruzione di una luce, quando, per ragioni di distanza, non può costruirsi una finestra o altro di simile. Ebbene, anche su tale punto le considerazioni svolte dal giudice del gravame di merito costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla validità degli enunciati elementi indiziari, al fine di stabilire il confine, stante delle deposizioni l'esclusione testimoniali quali fonti di prova valide, incensurabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi Con il terzo motivo di ricorso si denunzia .in logici. riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e 950 cc, nonchè falsa applicazione dell'art. contraddittoria omessa, insufficiente, illogica e motivazione su punti decisivi della controversia. Osservano i ricorrenti che il giudice d'appello, una volta ritenuti perplessi i testimoni e tutt'altro che precisi e concordanti gli elementi indiziari, avrebbe dovuto ricorrere, per determinare il confine, all'art. 950 ultimo comma cc. 800 Ma sul punto quel giudice non aveva speso neppure una parola. La doglianza è priva di fondamento. На dato atto la Corte del merito che il Tribunale, confrontando le dichiarazioni dei testi con 10 stato dei luoghi e con risultanze obiettive e logiche, era giunto alla conclusione che il confine dovesse essere individuato in un punto ben preciso corrispondente alla linea sulla quale insisteva il muretto sovrastato da una rete metallica costruita dalle RO alla distanza variante tra metri 0,62 e metri 0,88 rispetto al muretto dei fabbricati degli attuali ricorrenti. Il metodo seguito dal primo giudice appariva, secondo la Corte territoriale, immune da contraddizioni e da illogicità, in quanto basantesi su parte delle testimonianze che trovavano riscontro sia in fatti materiali, sia in fatti che apparivano verosimili secondo l'id quod plerumque accidit”. Ciò premesso, giustamente, secondo la Corte distrettuale, il giudice di prime cure aveva fatto ricorso ad altri elementi per stabilire il confine e non aveva tenuto conto delle mappe catastali, in quanto l'art. 950 cc ammette il ricorso alle stesse solo quando manchino altri elementi di prova 9 (elementi che nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto esistessero). Trattasi anche in questo caso di valutazioni di merito, condotte nel pieno rispetto della norma di cui all'art. 950 cc, che, adeguatamente motivate, si sottraggono ad ogni sindacato in questa sede di legittimità. Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia ах н con riferimento alla domanda di arretramento del basso fabbricato. о Rilevano i ricorrenti l'illogicità della motivazione della Corte torinese che aveva sul punto ritenuto attendibili i testi di parte convenuta perchè le loro deposizioni trovavano riscontro in un fotogramma prodotto dalla difesa RO, nonostante la inintellegibilità del fotogramma medesimo. Osservano ancora che quel giudice non aveva dato congrua motivazione del fatto che i testi di parte attrice avevano affermato senza perplessità che quel basso fabbricato era collocato altrove, mentre il TO (marito di teste di parte convenuta LC RO DE ed esecutore materiale del muretto 10 sovrastato da rete metallica) aveva introdotto elementi di dubbio ed imprecisioni. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. A parte la genericità della proposta censura non può, a tal proposito, ad avviso del Collegio, che richiamarsi la motivazione del giudice d'appello (a confutazione di quella omologa avanzata dai RO- BR in sede di gravame di merito l secondo cui alle puntuali e specifiche deduzioni del giudice di primo grado che aveva precisato le ragioni della non x credibilità di RE NO, RO IT e RO AL e quelle per cui, invece, apparivano ☆ credibili le dichiarazioni dei testi OM AO e LC TO, gli attuali ricorrenti avevano apodittiche e prive di affermazioni contrapposto qualsivoglia giuridico, apparendo valore contraddittoria e priva di qualsiasi riscontro oggettivo la ricostruzione dello stato dei luoghi dai predetti proposta. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la dei ricorrenti, in solido, alle spese di condanna questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
11 La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di IA нн e DE RO, delle spese del presente giudizio, che а 103,29liquida in Euro oltre ad euro..1050 00 oltre a pati ad euro per onorari di avvocato. Roma 21 dicembre Alfado Meusition est. 2001. Пробиване IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATON CANCELLIMIA From 14 FEB, 2002 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 16 0 4 170,43 20 41,32 versate € ligents Arce Servi [TOT 179,43 (Da s Zeria Grazia D Servizio Jl 12